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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05281/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di agenzia in cui era prevista una clausola sul c.d. "bonus portafoglio" o premio di portafoglio, corrisposto sin dal primo anno ma indicato come collegato alla permanenza del rapporto per 36 mesi. L'agente aveva receduto prima della scadenza del triennio; il giudice di primo grado aveva ritenuto il recesso assistito da giusta causa, statuizione non impugnata dalla banca e quindi coperta da giudicato interno. La banca aveva chiesto la restituzione di quanto già corrisposto, sostenendo che la clausola imponesse la restituzione del premio in ogni caso di cessazione del rapporto prima del termine, anche se per iniziativa dell'agente e per qualsiasi ragione o causa. La Corte d'appello, invece, aveva interpretato la clausola nel senso che l'obbligo di restituzione operasse solo in caso di recesso libero e volontario dell'agente, non quando il recesso fosse determinato da condotta illegittima della banca. Con il ricorso per cassazione la banca ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c., sostenendo che il testo fosse chiaro, che la cessazione del rapporto per iniziativa dell'agente prima dei 36 mesi fosse di per sé ostativa alla maturazione del premio e che la lettura della Corte territoriale introducesse un'eccezione non prevista dalle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione della clausola data dalla Corte d'appello fosse una delle interpretazioni plausibili del testo contrattuale, coerente con il significato letterale dell'espressione "per sua iniziativa" e con il criterio di conservazione degli effetti del contratto ex art. 1367 c.c. La censura della banca è stata considerata una mera proposta di lettura alternativa del contratto, non idonea a integrare un vizio di violazione delle norme ermeneutiche. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda restitutoria della banca, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363 e ss. c.c.

    Sono richiamati come canoni di interpretazione del contratto; la loro violazione è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente i canoni asseritamente violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 1367 c.c.

    Il criterio di conservazione degli effetti del contratto è sussidiario e consente, tra più interpretazioni possibili, di preferire quella che attribuisce efficacia alla clausola, purché non si sostituisca la volontà delle parti; non può essere usato per imporre un significato del tutto estraneo al testo.

  • art. 1355 c.c.

    È richiamato in relazione al rischio di nullità di una condizione meramente potestativa, che la lettura della clausola proposta dalla banca avrebbe potuto determinare secondo la Corte d'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene evocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    È richiamato in relazione al vizio di motivazione rilevante in cassazione, distinto dalla mera diversa lettura del contratto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È menzionato per il rito camerale e il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la soluzione adottata è una delle interpretazioni plausibili del testo.
  • La deduzione di violazione delle norme ermeneutiche richiede una censura puntuale: il ricorrente deve indicare i canoni interpretativi asseritamente violati e spiegare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti la doglianza si risolve in una richiesta di nuova interpretazione del contratto.
  • Quando una clausola è suscettibile di più letture ragionevoli, la parte soccombente non può ottenere in cassazione la sostituzione della propria interpretazione a quella accolta dal giudice di merito.
  • Il criterio di conservazione ex art. 1367 c.c. opera in via sussidiaria e consente di preferire, tra più significati possibili, quello che attribuisce effetto alla clausola, ma non autorizza un'interpretazione sostitutiva della volontà contrattuale.
  • Nel dubbio, una clausola va letta in modo coerente con il testo e con l'assetto negoziale complessivo, evitando soluzioni che la rendano nulla o improduttiva di effetti, purché tale operazione ermeneutica resti ancorata alle espressioni utilizzate dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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