Cassazione Civile, Ordinanza n. 05280/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente volta a ottenere il riconoscimento dell'indennità di agente unico per le giornate lavorate dal 1° agosto 2013 al 31 agosto 2016. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la condanna della società datrice di lavoro. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363 e seguenti c.c. sostenendo che gli accordi collettivi del 27 luglio 2010, 6 ottobre 2010 e il verbale dell'11 gennaio 2011 dovevano essere interpretati nel senso di escludere il perdurante diritto all'indennità dopo la riorganizzazione del servizio; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 36 Cost. e degli artt. 2099 e 2967 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse applicato erroneamente il principio di irriducibilità della retribuzione senza considerare la nuova organizzazione del servizio di trasporto derivante dagli accordi aziendali e collettivi del 2010 e 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui l'indennità di agente unico remunera mansioni effettivamente svolte, ha causa retributiva e, in assenza di una concorde volontà modificativa o abrogativa delle parti, non può essere ridotta né soppressa, neppure se mutino le condizioni economiche o l'organizzazione aziendale. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e ha rigettato il ricorso. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, e non ha disposto sulle spese di legittimità perché la controparte era rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
artt. 1362, 1363 e seguenti c.c.
sono richiamati per censurare l'interpretazione degli accordi collettivi e del verbale di incontro.
art. 36 Cost.
è richiamato insieme agli artt. 2099 e 2967 c.c. per sostenere la tesi sulla retribuzione; la Corte lo collega alla determinazione e conservazione del trattamento retributivo.
fondamento dell'obbligo retributivo e del compenso per la prestazione lavorativa; il giudice può determinare l'ammontare della retribuzione in base al contratto individuale recepente quello collettivo.
è richiamato nel ricorso; dal testo emerge un refuso, ma il riferimento è utilizzato dalla ricorrente insieme all'art. 36 Cost. e all'art. 2099 c.c.
consente il rinvio alla motivazione dei precedenti conformi richiamati dalla Corte.
è richiamato come base del principio di non riducibilità della retribuzione esteso alle voci compensative di particolari modalità di svolgimento del lavoro.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
è la norma procedurale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'indennità prevista dalla contrattazione collettiva per specifiche mansioni ha natura retributiva quando remunera attività lavorative effettivamente svolte; perciò non può essere qualificata come mera elargizione o incentivo sganciato dalla prestazione.
- In assenza di una concorde volontà delle parti, un emolumento avente causa retributiva non può essere ridotto o soppresso per effetto di mutamenti organizzativi o economici dell'impresa.
- La scadenza di un accordo o contratto collettivo non elimina, di per sé, l'obbligo retributivo del datore di lavoro, se la voce economica è entrata nel contenuto del rapporto individuale.
- L'interpretazione degli accordi collettivi e dei verbali sindacali, quando le censure si risolvono nella mera contrapposizione a quella del giudice di merito senza specifici elementi contrari, resta insindacabile in cassazione se la motivazione è conforme a diritto e coerente con l'orientamento consolidato.
- Il principio di irriducibilità della retribuzione si estende anche alle voci compensative di particolari modalità di svolgimento della prestazione o di compiti aggiuntivi, salvo diversa pattuizione modificativa o abrogativa.
- rami
- materie
- sottomaterie
- istituti_giuridici
- Contratti
- Obbligazioni
- Processo civile
- Lavoro
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05244/2024 del 28/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05281/2024 del 28/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05286/2024 del 28/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05290/2024 del 28/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05291/2024 del 28/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 28 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05297/2024 del 28/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →