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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05280/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente volta a ottenere il riconoscimento dell'indennità di agente unico per le giornate lavorate dal 1° agosto 2013 al 31 agosto 2016. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la condanna della società datrice di lavoro. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363 e seguenti c.c. sostenendo che gli accordi collettivi del 27 luglio 2010, 6 ottobre 2010 e il verbale dell'11 gennaio 2011 dovevano essere interpretati nel senso di escludere il perdurante diritto all'indennità dopo la riorganizzazione del servizio; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 36 Cost. e degli artt. 2099 e 2967 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse applicato erroneamente il principio di irriducibilità della retribuzione senza considerare la nuova organizzazione del servizio di trasporto derivante dagli accordi aziendali e collettivi del 2010 e 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui l'indennità di agente unico remunera mansioni effettivamente svolte, ha causa retributiva e, in assenza di una concorde volontà modificativa o abrogativa delle parti, non può essere ridotta né soppressa, neppure se mutino le condizioni economiche o l'organizzazione aziendale. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e ha rigettato il ricorso. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, e non ha disposto sulle spese di legittimità perché la controparte era rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • artt. 1362, 1363 e seguenti c.c.

    sono richiamati per censurare l'interpretazione degli accordi collettivi e del verbale di incontro.

  • art. 36 Cost.

    è richiamato insieme agli artt. 2099 e 2967 c.c. per sostenere la tesi sulla retribuzione; la Corte lo collega alla determinazione e conservazione del trattamento retributivo.

  • art. 2099 c.c.

    fondamento dell'obbligo retributivo e del compenso per la prestazione lavorativa; il giudice può determinare l'ammontare della retribuzione in base al contratto individuale recepente quello collettivo.

  • art. 2967 c.c.

    è richiamato nel ricorso; dal testo emerge un refuso, ma il riferimento è utilizzato dalla ricorrente insieme all'art. 36 Cost. e all'art. 2099 c.c.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio alla motivazione dei precedenti conformi richiamati dalla Corte.

  • art. 2103 c.c.

    è richiamato come base del principio di non riducibilità della retribuzione esteso alle voci compensative di particolari modalità di svolgimento del lavoro.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso costituisce presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    è la norma procedurale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'indennità prevista dalla contrattazione collettiva per specifiche mansioni ha natura retributiva quando remunera attività lavorative effettivamente svolte; perciò non può essere qualificata come mera elargizione o incentivo sganciato dalla prestazione.
  • In assenza di una concorde volontà delle parti, un emolumento avente causa retributiva non può essere ridotto o soppresso per effetto di mutamenti organizzativi o economici dell'impresa.
  • La scadenza di un accordo o contratto collettivo non elimina, di per sé, l'obbligo retributivo del datore di lavoro, se la voce economica è entrata nel contenuto del rapporto individuale.
  • L'interpretazione degli accordi collettivi e dei verbali sindacali, quando le censure si risolvono nella mera contrapposizione a quella del giudice di merito senza specifici elementi contrari, resta insindacabile in cassazione se la motivazione è conforme a diritto e coerente con l'orientamento consolidato.
  • Il principio di irriducibilità della retribuzione si estende anche alle voci compensative di particolari modalità di svolgimento della prestazione o di compiti aggiuntivi, salvo diversa pattuizione modificativa o abrogativa.
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Come è indicizzato

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IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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