Cassazione Civile, Ordinanza n. 05244/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro prestato da un lavoratore presso la Prefettura di Roma, prima tramite una serie di contratti di somministrazione e proroghe, poi tramite un contratto a termine stipulato a seguito di procedura selettiva, anch'esso prorogato e rinnovato. Il lavoratore ha contestato la legittimità della successione dei contratti, chiedendo la conversione del rapporto in tempo indeterminato dalla data del primo contratto e, in subordine, il risarcimento del danno. La Corte d'appello ha accolto la domanda risarcitoria. Il Ministero ha proposto due ricorsi per cassazione contro la stessa sentenza. Con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione di norme sostanziali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare una sopravvenuta procedura di stabilizzazione perfezionatasi dopo la sentenza di appello. Con il secondo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che i contratti erano stati stipulati e prorogati in attuazione di ordinanze e disposizioni emergenziali con efficacia derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria del lavoro somministrato e a termine, e che comunque la possibile stabilizzazione del lavoratore avrebbe escluso l'illecito o comunque inciso sul diritto al risarcimento.
La decisione
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara improcedibile il primo ricorso perché non era stato depositato il provvedimento impugnato ma una sentenza diversa. Quanto al secondo ricorso, lo dichiara inammissibile: il primo motivo è inammissibile perché fondato su un fatto sopravvenuto o comunque non deducibile in cassazione, essendo la stabilizzazione successiva alla sentenza impugnata e non potendo essere introdotta nel giudizio di legittimità; il secondo motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché la decisione di merito si è conformata alla giurisprudenza consolidata secondo cui le ordinanze emergenziali non derogano alla disciplina legale del lavoro a termine e della somministrazione se non lo dicono espressamente, e perché, in caso di illegittima reiterazione di contratti a termine o di somministrazione nel pubblico impiego privatizzato, non vi è conversione ma solo diritto al risarcimento del danno nei limiti dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, salvo prova del maggior pregiudizio. La Corte condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite. Non dispone l'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione statale difesa dall'Avvocatura.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza
il mancato deposito del provvedimento impugnato determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione
le produzioni documentali in cassazione sono ammissibili solo nei casi previsti dalla norma
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura, ma la Corte non ne fonda l'accoglimento
art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010
costituisce la base del risarcimento forfettario/presunto per l'illegittima reiterazione del lavoro a termine nel pubblico impiego privatizzato
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
esclude la conversione a tempo indeterminato nei rapporti di lavoro con la P.A., ma non il diritto al risarcimento del danno
richiamato nel secondo motivo di ricorso per censurare la valutazione del fatto emergenziale
art. 5 L. n. 225 del 1992
le ordinanze emergenziali derogano alle norme di legge solo se la deroga è espressamente prevista
art. 2, comma 6, d.l. n. 225 del 2010
richiamato dalla parte ricorrente insieme alla disciplina emergenziale
artt. 20 e 21 d.lgs. n. 276 del 2003
disciplinano la somministrazione di lavoro; non risultano derogati dalle ordinanze emergenziali in assenza di espressa previsione
disciplina la proroga/ successione dei contratti a termine; richiamato quale parametro dell'illegittimità
Direttiva europea n. 1999/70
richiamata in relazione alla disciplina del lavoro a termine e alla tutela contro l'abuso di contratti precari
art. 20 CCNL Ministeri 2002-2005
richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai contratti impiegati
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotti fatti sopravvenuti alla sentenza impugnata, né fatti già verificatisi ma non dedotti nei gradi di merito, salvo i limiti specifici delle produzioni consentite dall'art. 372 c.p.c.
- Quando una parte ha già proposto un ricorso per cassazione contro una sentenza, ha consumato il potere di impugnazione; un secondo ricorso è ammissibile solo se il primo era invalido e non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, e purché sia rispettato il termine di legge.
- Le ordinanze o i provvedimenti amministrativi adottati per ragioni emergenziali possono derogare alla disciplina legislativa solo se la deroga è espressa; in caso di dubbio, l'interpretazione deve propendere per la non deroga.
- Nel pubblico impiego privatizzato, la illegittima o abusiva successione di contratti a termine o di somministrazione non comporta la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma dà luogo alla sostituzione della P.A. nel rapporto a termine e al diritto del lavoratore al risarcimento del danno, secondo il criterio forfettario dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, salvo prova di un maggior pregiudizio.
- La mera possibilità o probabilità di futura stabilizzazione non sana l'illecito da precarizzazione e non esclude il diritto al risarcimento, perché una mera chance non elimina la situazione di precarietà che costituisce il danno risarcibile.
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