Cassazione Civile, Ordinanza n. 05286/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Tre dipendenti civili del Ministero della Difesa, in servizio presso il Policlinico militare di Roma e inquadrati nella Seconda Area/F3, avevano chiesto al giudice del lavoro di essere adibiti alle mansioni di tecnico sanitario di radiologia medica che assumevano di aver svolto in passato, con declaratoria di illegittimità e disapplicazione dei successivi inquadramenti contrattuali collettivi che li avevano collocati dapprima nel profilo di assistente tecnico sanitario e poi in quello di assistente sanitario. Sostenevano che la contrattazione integrativa avesse illegittimamente creato e applicato profili non coerenti con i criteri del CCNL, determinando una duplicazione di profili nel medesimo settore e, soprattutto, che un ordine di servizio del 2012 avesse impedito loro di svolgere attività radiologiche, assegnando mansioni diverse, amministrative e non sanitarie, con sostanziale svuotamento della professionalità e conseguente diritto al risarcimento del danno. Con il ricorso per cassazione denunciarono: violazione delle regole contrattuali collettive sull’inquadramento e dei criteri di classificazione; violazione del principio di equivalenza delle mansioni e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001; violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale, extracontrattuale e sul danno per illegittimo esercizio dello ius variandi, oltre a vizi processuali ex artt. 112, 115 e 416 c.p.c. e 2697 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso del Ministero perché tardivo e privo dei requisiti minimi di contenuto richiesti per il controricorso in cassazione. Quanto al ricorso principale, ha dichiarato inammissibili tutti i motivi: ha ritenuto che le censure mirassero in modo non consentito a ottenere una diretta interpretazione dei contratti collettivi integrativi; ha osservato che i ricorrenti contestavano in sostanza l'interpretazione della domanda data dai giudici di merito senza articolare specifici vizi processuali o di legittimità; ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, le scelte della contrattazione collettiva sull'inquadramento e sulla corrispondenza tra vecchie qualifiche e nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale e che, all'interno dell'area, tutte le mansioni sono professionalmente equivalenti ed esigibili ex art. 52 d.lgs. 165/2001. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto che le mansioni assegnate dal 2012 rientravano nel profilo di appartenenza, con conseguente difetto di interesse anche sulla domanda risarcitoria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l'inammissibilità del controricorso; è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notifica del controricorso deve avvenire nei venti giorni successivi al deposito del ricorso per cassazione; nel caso concreto il controricorso è risultato tardivo.
Il ricorso deve essere depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione; il calcolo dei termini ha condotto a ritenere tardiva la notifica del controricorso.
Il controricorso deve contenere i requisiti minimi di forma e contenuto, tra cui una chiara esposizione dei fatti e delle argomentazioni giuridiche.
La censura di omessa o erronea corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiede una specifica deduzione del vizio processuale; non basta prospettare una diversa interpretazione della domanda.
Richiamato dai ricorrenti, ma non è stato ritenuto decisivo poiché le doglianze erano formulate in modo generico e inammissibile.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ha ravvisato specifiche violazioni processuali utilmente dedotte.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio sulla domanda risarcitoria, ma la censura è stata ritenuta priva di interesse per l'inammissibilità complessiva.
Richiamato dai ricorrenti per inadempimento/ responsabilità, senza superare il rilievo di inammissibilità dei motivi.
Richiamato dai ricorrenti come fondamento della tutela della professionalità e dell'ambiente di lavoro, ma non ha inciso sull'esito.
Invocato per il danno da illegittimo esercizio dello ius variandi; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile/difettosa di interesse.
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
Nel pubblico impiego privatizzato le mansioni all'interno dell'area sono esigibili come equivalenti; le scelte di inquadramento operate dalla contrattazione collettiva sono sottratte al sindacato giurisdizionale.
art. 6 della legge n. 43 del 2006
Richiamato dai ricorrenti nella contestazione dei profili professionali, senza che la Corte ne traesse un diverso principio decisivo.
artt. 5, 6 ed 8 CCNL Ministeri 2006-2009
Richiamati dai ricorrenti per contestare i criteri di classificazione e definizione dei profili.
art. 8 CCNL Ministeri 14 settembre 2007
Secondo i ricorrenti, imponeva alla contrattazione integrativa di individuare profili unici all'interno delle aree con riferimento ai contenuti delle mansioni.
art. 10, comma 6, CCNL Ministeri 14 settembre 2007
Richiamato per sostenere che un profilo non può insistere su due aree e che, in caso contrario, occorre la ricomposizione dei processi lavorativi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è la corretta via di censura per errori nella qualificazione giuridica dei fatti allegati.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le violazioni processuali, tra cui l'error in procedendo o la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, devono essere dedotte come nullità processuali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omessa rilevazione di un fatto decisivo non contestato può essere denunciata solo nei limiti del vizio motivazionale previsto dalla norma.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo l'inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento e di corrispondenza tra vecchie qualifiche e nuove aree sono, di regola, sottratte al sindacato del giudice ordinario, salvo specifici vizi processuali o violazioni di norme inderogabili dedotte in modo puntuale.
- Quando si contesta l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, in cassazione occorre denunciare specificamente il vizio processuale o il corretto vizio di legge/fatto; non è ammissibile limitarsi a prospettare una lettura alternativa e generica della domanda.
- Nel sistema di classificazione del personale del pubblico impiego privatizzato, l'equivalenza delle mansioni può essere definita dalla contrattazione collettiva per aree omogenee, e tutte le mansioni ricomprese nell'area sono esigibili dal datore di lavoro.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che le mansioni assegnate rientrano nel profilo o nell'area di appartenenza, tale accertamento non è normalmente riesaminabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio motivazionale o da specifiche censure di legittimità.
- La domanda risarcitoria fondata su illegittimo esercizio dello ius variandi resta priva di autonoma utilità quando presuppone una diversa e non ammissibile ricostruzione dell'inquadramento o delle mansioni, e quando manca la dimostrazione di una lesione giuridicamente rilevante diversa dall'assegnazione di mansioni equivalenti.
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