Cassazione Civile, Ordinanza n. 05291/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dirigente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dirigente di seconda fascia che aveva chiesto di accertare lo svolgimento, dall'8 settembre 2001 al 12 gennaio 2005, della reggenza/direzione di un ufficio di coordinamento in materia di valutazione e controllo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di ottenere il transito nella prima fascia dirigenziale con decorrenza dall'8 settembre 2004, il conseguente inquadramento, il relativo trattamento economico, le differenze retributive, l'integrazione del TFR e il trattamento pensionistico; in subordine aveva chiesto l'accertamento dell'incarico e la condanna ai pagamenti, e ulteriormente in subordine il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva limitato il diritto economico ritenendo applicabile il testo dell'art. 23 d.lgs. n. 165/2001 vigente fino al 22 agosto 2005, che richiedeva cinque anni di incarico, e quindi negando il transito per il periodo in questione. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 150/2009, dell'art. 23 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la disciplina successiva, entrata in vigore il 23 agosto 2005, che riduceva a tre anni il periodo minimo per il transito nella prima fascia per chi avesse svolto incarichi dirigenziali generali prima della riforma; ha inoltre contestato, in via subordinata, vizi di omessa pronuncia e motivazione, ma tali censure sono rimaste assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'art. 23, comma 1, terzo periodo, d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009, si applichi anche ai casi in cui l'incarico dirigenziale di prima fascia sia stato già svolto e completato prima dell'entrata in vigore della riforma, purché sia stato maturato il triennio richiesto senza rilievi di responsabilità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il principio per cui, se il triennio è stato completato prima del 23 agosto 2005, il transito alla prima fascia decorre da tale data. Sono stati assorbiti il secondo e il terzo motivo. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la ricorrente, in quanto il ricorso è stato accolto.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2009
È richiamato dalla ricorrente come norma di raccordo transitoria, ma la Corte valorizza soprattutto il testo dell'art. 23 d.lgs. n. 165/2001 per affermare che la disciplina più favorevole si applica ai rapporti già in essere secondo il tenore letterale della disposizione.
art. 23 d.lgs. n. 165 del 2001
La disposizione, nel testo vigente dal 23 agosto 2005 al 14 novembre 2009, è interpretata come norma cogente che riconosce ope legis il transito alla prima fascia dirigenziale al compimento del triennio di svolgimento di incarico dirigenziale generale, senza ulteriori presupposti; se il triennio è già stato completato prima del 23 agosto 2005, il transito decorre da tale data.
È evocato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione temporale della norma sopravvenuta; la Corte ne fa applicazione implicita escludendo una retroattività piena della norma innovativa, ma riconoscendone l'applicazione ai casi già maturati alla data di entrata in vigore.
È richiamato nei motivi subordinati, ma le censure relative restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato nei motivi subordinati, ma le censure relative restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il ricorso è stato accolto.
Cass., Sez. L, n. 150 dell'8 gennaio 2021
È utilizzata come precedente conforme per affermare la natura cogente dell'art. 23 e il carattere automatico del transito alla prima fascia.
Massime di principio
- La disciplina che riconosce il transito automatico di un dirigente alla fascia superiore dopo il compimento di un determinato periodo di svolgimento di incarico va interpretata in senso letterale e funzionale, senza introdurre requisiti ulteriori non previsti dalla norma.
- Se la riforma normativa riduce la durata minima dell'incarico richiesta per il passaggio di fascia, il nuovo testo si applica anche alle situazioni già maturate o in corso alla data di entrata in vigore, purché non si attribuisca alla disposizione efficacia retroattiva oltre il suo ambito temporale.
- Quando il requisito temporale previsto dalla legge è già stato integralmente maturato prima dell'entrata in vigore della modifica normativa, il diritto al transito decorre dalla data di efficacia della nuova disciplina, che recepisce una situazione sostanziale già consolidata.
- Nei giudizi di legittimità, una censura subordinata che presupponga il rigetto del motivo principale resta assorbita se il motivo principale viene accolto.
- La nullità della notificazione del controricorso è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la tempestiva conoscenza da parte del destinatario, come dimostrato dalla reazione processuale del ricorrente.
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