Cassazione Civile, Ordinanza n. 10361/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (trustee)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva assoggettato a imposta di donazione, ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, il conferimento di beni immobili in un trust denominato "Riccardo", istituito il 21 giugno 2012. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, limitatamente ai beni conferiti al momento istitutivo e non anche a quelli successivamente reimmessi nel patrimonio di uno dei soggetti conferenti. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’impugnazione dell’Agenzia e rigettato quella del contribuente. Il trustee ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992; 2) nullità per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., su varie eccezioni e questioni, tra cui giudicato implicito, ultrapetizione, violazione dell’art. 10-bis l. 212/2000, errata valutazione sull’irrevocabilità del trust, errata quantificazione dell’imposta e soggettività passiva; 3) violazione dell’art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 10 d.lgs. 347/1990, sostenendo che l’istituzione del trust e il conferimento dei beni non costituiscono un autonomo presupposto impositivo e non realizzano un effettivo trasferimento di ricchezza imponibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, ma fondato il terzo. Ha affermato che l’istituzione del trust e l’atto di dotazione patrimoniale sono fiscalmente neutri, poiché non determinano un trasferimento stabile ed effettivo di ricchezza, e che l’imposta di donazione, ipotecaria e catastale è dovuta solo al momento del trasferimento finale dei beni o diritti al beneficiario, quando si realizza un effettivo indice di capacità contributiva. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente contro l’avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la sua violazione è esclusa perché la decisione di merito non è priva di motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la motivazione delle sentenze tributarie; la CTR ha fornito una motivazione ritenuta sufficiente dalla Cassazione.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 12 preleggi
usato per interpretare la riformulazione del vizio di motivazione come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità.
invocato per il vizio di omessa pronuncia; la Corte precisa che il vizio ricorre solo in caso di totale pretermissione della decisione necessaria.
art. 384, comma secondo, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006
la Corte esclude che il solo vincolo di destinazione derivante dal trust integri un autonomo presupposto impositivo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
art. 53 Cost.
l’imposizione è legittima solo se collegata a un effettivo indice di capacità contributiva; il trust è tassabile solo al momento del trasferimento finale e definitivo di ricchezza.
art. 10 d.lgs. n. 347 del 1990
richiamato insieme alla tariffa per sostenere che anche le imposte ipotecaria e catastale non sono dovute al mero atto istitutivo o di dotazione del trust.
art. 10-bis legge n. 212 del 2000
richiamato nei motivi, ma non decisivo, perché la Corte risolve la lite sul diverso piano della natura neutra dell’atto istitutivo del trust.
art. 53 Cost.
ribadito come parametro di ragionevolezza dell’imposizione e di necessaria connessione a un effettivo arricchimento.
richiamata come legge di conversione della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato come fonte della riformulazione del vizio di motivazione.
legge di conversione del d.l. n. 262 del 2006 richiamata nella disciplina dell’imposta applicata dalla CTR.
menzionato solo come conferma legislativa successiva dell’indirizzo giurisprudenziale sulla tassazione dei trust.
Massime di principio
- La motivazione è meramente apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione; non è sufficiente dedurre un semplice difetto di sufficienza o completezza della motivazione.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre soltanto se il giudice omette completamente di decidere su una domanda o eccezione indispensabile; non sussiste quando la questione sia implicitamente rigettata perché incompatibile con la ratio decidendi adottata.
- Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’istituzione di un trust e il conferimento iniziale dei beni al trust sono atti fiscalmente neutri se non realizzano un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza; il presupposto impositivo si verifica solo con l’attribuzione finale al beneficiario.
- Il vincolo di destinazione in sé non costituisce autonomo presupposto d’imposta: la tassazione indiretta richiede un indice effettivo di capacità contributiva e un trasferimento patrimoniale definitivo, non meramente strumentale.
- Quando la questione di diritto è definita in modo completo e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c.
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