Cassazione Civile, Ordinanza n. 10247/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per il parziale versamento dell'imposta relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 su immobili di proprietà della Comunità, siti in Ferrara. La contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo che gli immobili fossero beni di interesse culturale e che, perciò, dovesse applicarsi il regime agevolato previsto dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 16/1993. La CTR aveva respinto gli appelli ritenendo non provato il completamento dell'iter amministrativo di verifica dell'interesse culturale e, in parte, richiamando anche una disciplina agevolativa per immobili destinati al culto, non invocata dalla parte. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per ultra petizione ex art. 112 c.p.c., poiché il giudice di appello avrebbe deciso su una causa petendi diversa, ossia l'esenzione per fabbricati destinati esclusivamente al culto ex art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992, mai richiesta; 2) falsa applicazione degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 2, comma 5, d.l. n. 16/1993, per avere la CTR negato l'agevolazione ICI sul presupposto che mancasse un vincolo storico-artistico già formalmente costituito, mentre per i beni appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro e a enti religiosi la riduzione opera in relazione alla effettiva sussistenza dell'interesse culturale, da accertare anche "ora per allora".
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la CTR sia incorsa in ultrapetizione perché ha affrontato e negato un'esenzione per immobili destinati al culto, questione estranea al thema decidendum, mentre la contribuente aveva chiesto l'applicazione della riduzione per beni di interesse storico-artistico. Ha inoltre affermato che, per gli immobili di proprietà di enti religiosi o persone giuridiche private senza fine di lucro, la riduzione ICI per beni culturali non richiede necessariamente, per gli anni d'imposta considerati, che il procedimento amministrativo di dichiarazione si sia già concluso, essendo sufficiente verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali dell'interesse culturale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti del petitum e della causa petendi; in particolare, nel contenzioso tributario non può fondare la decisione su una diversa agevolazione o su ragioni non dedotte dalla parte interessata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale prospettato per la nullità della sentenza derivante da ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per la falsa applicazione delle norme sostanziali in materia di beni culturali e agevolazione ICI.
art. 2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75
Prevede la riduzione della base imponibile ICI per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico; la Corte ne ammette l'applicazione anche quando il procedimento dichiarativo non risulti ancora concluso nell'anno d'imposta, purché i requisiti sostanziali sussistano.
art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Disciplina l'esenzione per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; la Corte rileva che tale disciplina non era stata invocata dalla contribuente ed era quindi estranea al giudizio.
art. 10 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Individua i beni culturali; per i beni appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro rileva l'interesse storico-artistico particolarmente importante e la dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 del codice.
art. 12 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Per i beni appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro la verifica dell'interesse culturale ha natura ricognitiva, non costitutiva.
art. 13 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
È richiamato dalla Corte per chiarire la dichiarazione di interesse culturale e il raccordo con il regime dei beni culturali ai fini fiscali.
art. 18 L. 8 marzo 1989, n. 101
È citato per evidenziare la funzione e le finalità delle Comunità ebraiche, rilevanti nel contesto dei beni di interesse culturale appartenenti a tali enti.
art. 13, comma 3, lett. a), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
È richiamato in via comparativa per la riduzione IMU del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico.
artt. 1 e 3 L. 1 giugno 1939, n. 1089
Sono richiamati come antecedente storico della disciplina della tutela dei beni di interesse artistico o storico, con vincolo avente natura costitutiva.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario il giudice deve attenersi alla causa petendi effettivamente proposta dal contribuente e non può sostituirla con una diversa agevolazione o con un diverso titolo esonerativo non dedotto in giudizio; altrimenti la sentenza è affetta da ultrapetizione.
- I motivi di opposizione o di impugnazione dell'atto impositivo delimitano il thema decidendum: il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti, ma non introdurre nuovi elementi fattuali o una diversa base normativa della pretesa o dell'esenzione.
- Per gli immobili di interesse storico-artistico appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro o a enti religiosi, la riduzione ICI richiede la verifica della sostanza dell'interesse culturale e non può essere negata solo perché il procedimento amministrativo di dichiarazione non risulti ancora formalmente concluso nell'anno d'imposta.
- Nel regime dei beni culturali, la distinzione tra verifica ricognitiva dell'interesse culturale e vincolo costitutivo rileva ai fini fiscali: quando la tutela opera su beni di soggetti privati senza fine di lucro, ciò che conta è l'effettiva sussistenza del requisito sostanziale, accertabile anche successivamente.
- L'esenzione per immobili destinati esclusivamente al culto è istituto diverso dalla riduzione fiscale per beni culturali; i due regimi non sono fungibili e non possono essere confusi dal giudice o dalle parti.
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