Cassazione Civile, Ordinanza n. 10251/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento TASI emesso dal Comune per l’anno 2016 nei confronti dell’ente proprietario/gestore di immobili di edilizia residenziale pubblica, per omesso o insufficiente versamento dell’imposta in relazione a numerosi fabbricati ubicati nel territorio comunale, per un importo complessivo indicato in sentenza. La commissione di merito aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo gli immobili qualificabili come alloggi sociali e quindi esenti. Il Comune, ricorrente per cassazione, deduceva: 1) violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 201/2011, dell’art. 1, comma 675, l. 147/2013 e del d.m. 22 aprile 2008, sostenendo che il giudice d’appello avesse esteso automaticamente l’esenzione agli immobili dell’ente senza verificare in concreto i requisiti tipizzati degli alloggi sociali; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto provata dalla contribuente la sussistenza dei presupposti dell’esenzione sulla base di dichiarazioni del responsabile del patrimonio e di contratti di locazione solo campionari, senza un accertamento specifico per ciascun alloggio. L’ente resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando la regolarità formale dell’avviso emesso con sistemi automatizzati e firma a stampa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale del Comune e ha rigettato il ricorso incidentale condizionato dell’ente resistente. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
"L'imposta municipale propria non si applica, altresì (…) b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008"
L’esenzione presuppone la verifica in concreto dei requisiti dell’alloggio sociale definiti dal d.m. 22 aprile 2008; non si applica automaticamente a tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica.
art. 1, comma 675, legge 27 dicembre 2013, n. 147
È richiamato quale norma di collegamento del regime TASI con le regole IMU sull’abitazione principale e sugli alloggi sociali.
d.m. 22 aprile 2008
Costituisce il parametro normativo per la definizione di alloggio sociale e per l’accertamento dei requisiti oggettivi richiesti ai fini dell’esenzione.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare i fatti costitutivi dell’esenzione grava sul contribuente; il giudice deve accertare in modo specifico e per ciascun immobile la sussistenza dei requisiti richiesti.
art. 1, comma 87, legge 28 dicembre 1995, n. 549
Negli atti tributari formati con sistemi informativi automatizzati la sottoscrizione può essere sostituita dall’indicazione a stampa del responsabile, se l’atto è riconducibile a un procedimento automatizzato senza valutazioni discrezionali.
art. 3 d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39
Le regole sugli atti amministrativi informatici sono applicabili anche ai provvedimenti tributari formati con tecniche automatizzate, quando il contenuto dipende da presupposti predeterminati e manca discrezionalità.
art. 1, comma 669, legge 27 dicembre 2013, n. 147
Prima della modifica del 2015 gli alloggi sociali restavano soggetti a TASI; l’esenzione generalizzata opera solo dal 1 gennaio 2016.
art. 1, comma 14, legge 28 dicembre 2015, n. 208
Ha modificato il regime TASI a decorrere dal 1 gennaio 2016, escludendo l’abitazione principale e riconducendo gli alloggi sociali all’esenzione nei limiti previsti dal sistema IMU.
art. 1, comma 741, lett. c), n. 3), legge 27 dicembre 2019, n. 160
È richiamato come intervento successivo che collega l’esenzione alla destinazione dell’alloggio sociale ad abitazione principale dell’assegnatario.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Fondamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso incidentale.
Massime di principio
- L’esenzione TASI per gli alloggi sociali non opera in modo automatico per tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica: occorre la prova della concreta ricorrenza dei requisiti tipizzati dal d.m. 22 aprile 2008.
- Il contribuente che invoca l’esenzione fiscale deve dimostrare i fatti costitutivi del beneficio; il giudice non può sostituire tale prova con una presunzione generale fondata sulla sola funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica.
- L’accertamento della spettanza dell’esenzione va svolto immobile per immobile, quando la pretesa tributaria riguarda una pluralità di unità, per evitare un’alterazione della ripartizione dell’onere della prova.
- Per il periodo anteriore al 1 gennaio 2016 gli alloggi sociali erano comunque soggetti a TASI; l’esenzione piena si colloca solo a seguito della modifica normativa intervenuta dal 2016.
- Negli atti tributari formati con procedure automatizzate, la firma autografa può essere validamente sostituita dalla mera indicazione a stampa del responsabile, se l’atto è il risultato di un calcolo vincolato e non di una valutazione discrezionale.
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