Cassazione Civile, Ordinanza n. 10253/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico economico)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016, emesso da un comune per infedele denuncia e insufficiente versamento dell'imposta, con riferimento agli immobili del patrimonio di edilizia residenziale pubblica posseduti dall'ente ricorrente nel territorio comunale. L'ente contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo l'applicabilità dell'esenzione prevista per i fabbricati destinati ad alloggi sociali; i giudici di merito avevano invece ritenuto che gli immobili ERP non fossero equiparabili agli alloggi sociali e che, dunque, non spettasse l'esenzione, ma solo la diversa disciplina della detrazione. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perplessa e incomprensibile ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992; 2) e 3) violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), e dell'art. 10 del d.l. n. 201/2011, per avere escluso in radice l'esenzione IMU per gli immobili ERP senza verificare in concreto, immobile per immobile, la sussistenza dei requisiti dell'alloggio sociale previsti dal d.m. 22 aprile 2008; 4) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sullo Statuto del contribuente, per la mancata disapplicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente a rendere comprensibile la ratio decidendi. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che non è corretto escludere in blocco e astrattamente l'esenzione IMU per tutti gli immobili ERP, perché occorre invece un accertamento in concreto, singolarmente riferito a ciascun immobile, sulla presenza dei requisiti dell'alloggio sociale previsti dalla normativa regolamentare. Ha dichiarato assorbito il quarto motivo, poiché la questione delle sanzioni diviene superflua alla luce dell'accoglimento dei motivi sul merito dell'imposizione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza di motivazione ricorre non solo quando la motivazione manchi del tutto, ma anche quando sia solo apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, cioè inidonea a rendere percepibile la ratio decidendi.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, secondo uno standard analogo a quello dell'art. 132 c.p.c.
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
"L'imposta municipale propria non si applica, altresì (…) b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008"
L'esenzione IMU non è esclusa in via generale per gli immobili ERP; occorre verificare se il singolo immobile possieda in concreto i requisiti dell'alloggio sociale definiti dal decreto ministeriale.
art. 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
La diversa previsione della detrazione per alcuni immobili non impedisce l'applicazione dell'esenzione quando ricorrano i presupposti dell'alloggio sociale; le due discipline sono distinte e richiedono accertamenti differenti.
d.m. 22 aprile 2008
I requisiti dell'alloggio sociale vanno accertati in fatto, immobile per immobile, secondo i parametri tipizzati dal decreto.
art. 8, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente in tema di disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dal ricorrente quale base normativa per escludere le sanzioni quando la violazione sia giustificata da incertezza normativa.
art. 10, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'incertezza sul significato e sull'ambito della disciplina escluderebbe l'applicazione delle sanzioni.
Massime di principio
- In materia IMU, l'esenzione per gli immobili destinati ad alloggi sociali non può essere negata in via automatica e generalizzata a tutti gli immobili ERP: il giudice deve accertare in concreto, per ciascun bene, la sussistenza dei requisiti normativi dell'alloggio sociale.
- La distinzione tra alloggi ordinari e alloggi sociali è decisiva: ai primi può applicarsi solo la disciplina agevolativa prevista dalla normativa specifica, mentre ai secondi può spettare la completa esenzione, se ne ricorrono i presupposti.
- Non sussiste inversione dell'onere della prova a favore del contribuente: chi invoca l'esenzione deve provare i fatti costitutivi della qualificazione del singolo immobile come alloggio sociale.
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta che la motivazione sia sintetica o aderente a precedenti giurisprudenziali.
- La questione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa resta assorbita quando la decisione viene cassata sul presupposto impositivo principale, perché la relativa censura dipende dall'esito sul merito della debenza del tributo.
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