Cassazione Civile, Ordinanza n. 28607/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava la sentenza della CTR Lazio che aveva respinto il suo appello avverso una decisione di primo grado di accoglimento solo parziale del ricorso contro un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa ai fini IRPEF e IRAP. Nel ricorso per cassazione la società formulava un unico motivo, articolato in tre censure ex art. 360, n. 3, c.p.c.: (i) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 32 d.lgs. n. 446/1997, assumendo che l’Ufficio avesse determinato il reddito in via induttiva senza adeguati presupposti, valorizzando un preteso comportamento antieconomico, costi ritenuti superiori al normale e una ricostruzione del reddito incomprensibile, basata sul "livello minimo di sussistenza" e non coerente con le imposte dirette e indirette; (ii) violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che anche per l’IVA non ricorressero i presupposti per l’accertamento induttivo; (iii) violazione dell’art. 10-bis L. n. 146/1998, deducendo che non sarebbero state applicabili le rettifiche nei confronti di contribuenti congrui rispetto agli studi di settore quando le attività non dichiarate, su base presuntiva, non superino i limiti normativi.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito delle censure sul metodo di accertamento, perché ha rilevato d’ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci della società di persone. Ha affermato che, in materia di rettifica dei redditi di una società in nome collettivo e della correlata imputazione per trasparenza ai soci, la controversia è inscindibile e richiede la partecipazione di tutti i soci al giudizio. Poiché il giudizio di merito si era svolto senza la presenza processuale dei soci necessari, la Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio e della sentenza impugnata, rimettendo la causa al giudice di primo grado, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro formale delle censure di legittimità per violazione di legge
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma invocata dalla ricorrente per contestare la legittimità dell’accertamento induttivo del reddito
art. 32 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
norma invocata dalla ricorrente in relazione alla determinazione del reddito ai fini IRAP
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma invocata dalla ricorrente per contestare l’accertamento induttivo ai fini IVA
art. 10-bis legge 8 maggio 1998, n. 146
norma invocata dalla ricorrente per sostenere la non applicabilità delle rettifiche nei confronti di contribuenti congrui entro determinati limiti
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per affermare l’unitarietà dell’accertamento e l’imputazione per trasparenza dei redditi della società di persone ai soci
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale base dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento dei redditi di una società di persone e la loro imputazione per trasparenza ai soci, la lite è inscindibile e il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soci e della società.
- Il difetto di litisconsorzio necessario nelle cause relative ad accertamenti fiscali unitari delle società di persone determina la nullità assoluta dell’intero giudizio ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- Gli stessi principi sul litisconsorzio necessario si applicano anche all’IRAP dovuta da una società di persone, quando l’imposta sia collegata alla medesima struttura di imputazione per trasparenza.
- Quando il contraddittorio non sia integro per la mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari, la Corte non esamina i motivi di merito e dispone la rimessione della causa al primo giudice per rinnovare il giudizio con integrazione del contraddittorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28505/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28506/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28507/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28508/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28509/2024 del 06/11/2024
- ordinanza_civile · 6 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28520/2024 del 06/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →