Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28607/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava la sentenza della CTR Lazio che aveva respinto il suo appello avverso una decisione di primo grado di accoglimento solo parziale del ricorso contro un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa ai fini IRPEF e IRAP. Nel ricorso per cassazione la società formulava un unico motivo, articolato in tre censure ex art. 360, n. 3, c.p.c.: (i) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 32 d.lgs. n. 446/1997, assumendo che l’Ufficio avesse determinato il reddito in via induttiva senza adeguati presupposti, valorizzando un preteso comportamento antieconomico, costi ritenuti superiori al normale e una ricostruzione del reddito incomprensibile, basata sul "livello minimo di sussistenza" e non coerente con le imposte dirette e indirette; (ii) violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che anche per l’IVA non ricorressero i presupposti per l’accertamento induttivo; (iii) violazione dell’art. 10-bis L. n. 146/1998, deducendo che non sarebbero state applicabili le rettifiche nei confronti di contribuenti congrui rispetto agli studi di settore quando le attività non dichiarate, su base presuntiva, non superino i limiti normativi.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito delle censure sul metodo di accertamento, perché ha rilevato d’ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci della società di persone. Ha affermato che, in materia di rettifica dei redditi di una società in nome collettivo e della correlata imputazione per trasparenza ai soci, la controversia è inscindibile e richiede la partecipazione di tutti i soci al giudizio. Poiché il giudizio di merito si era svolto senza la presenza processuale dei soci necessari, la Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio e della sentenza impugnata, rimettendo la causa al giudice di primo grado, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento dei redditi di una società di persone e la loro imputazione per trasparenza ai soci, la lite è inscindibile e il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soci e della società.
  • Il difetto di litisconsorzio necessario nelle cause relative ad accertamenti fiscali unitari delle società di persone determina la nullità assoluta dell’intero giudizio ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
  • Gli stessi principi sul litisconsorzio necessario si applicano anche all’IRAP dovuta da una società di persone, quando l’imposta sia collegata alla medesima struttura di imputazione per trasparenza.
  • Quando il contraddittorio non sia integro per la mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari, la Corte non esamina i motivi di merito e dispone la rimessione della causa al primo giudice per rinnovare il giudizio con integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicatoLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.