Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30799/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2000, recante come motivazione il richiamo al controllo della dichiarazione modello 760 e alla sentenza della Commissione tributaria regionale n. 12/7/2008, indicata come fonte del definitivo accertamento della pretesa. La società destinataria impugnava la cartella deducendo, nei gradi di merito, vizi della motivazione e della notificazione; la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello confermando la decisione di primo grado. In cassazione la società articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 7 e 17 della L. n. 212/2000 per asserita insufficiente motivazione della cartella; 2) violazione degli artt. 148, 156 e 160 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo l'inesistenza della notifica della cartella e contestando la sanatoria per effetto dell'impugnazione; 3) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, oltre che dell'art. 3 d.l. n. 203/2005 conv. in L. n. 248/2005 e della L.R. Sicilia n. 19/2005, lamentando che il soggetto riscossore non avesse titolo a svolgere l'attività di riscossione per carenza delle condizioni societarie richieste dalla normativa regionale e statale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché diretto contro un accertamento di fatto della CTR e comunque infondato, osservando che la cartella era sufficientemente motivata perché recava elementi univoci per identificare la pretesa e il richiamo alla sentenza tributaria che aveva già definito la legittimità del credito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per novità della questione sia perché non era stata dedotta una specifica ipotesi di inesistenza della notificazione secondo i criteri delle Sezioni Unite; in ogni caso, la notifica era stata sanata dal raggiungimento dello scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione della cartella e dalla piena conoscenza dell'atto. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la CTR aveva accertato in fatto la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio dell'attività di riscossione da parte del soggetto indicato, e il ricorso non aveva efficacemente censurato tale accertamento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    è utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma la Corte ritiene i motivi in parte inammissibili e in parte infondati perché diretti contro accertamenti di fatto o privi di specifica censura.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    invocato per dedurre nullità processuali; la Corte esclude la fondatezza della censura perché la notifica, anche se irregolare, è stata sanata dal raggiungimento dello scopo.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che eventuali contestazioni sull'adeguatezza della motivazione dovevano investire specificamente l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • artt. 7 e 17 L. n. 212/2000

    le norme sullo Statuto del contribuente sono lette nel senso che la cartella deve contenere elementi idonei a consentire l'agevole individuazione della pretesa e il controllo della sua correttezza.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato in giurisprudenza per affermare che la motivazione della cartella serve a identificare la causale della pretesa e a consentirne il controllo da parte del contribuente.

  • artt. 1 e 12 d.P.R. n. 602/1973

    sono letti nel senso che è sufficiente il riferimento al precedente atto di accertamento o, in mancanza, una motivazione anche sintetica della pretesa.

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 156 e 160 c.p.c. per sostenere l'inesistenza o nullità della notificazione, ma la censura è respinta.

  • art. 156 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la nullità non può essere dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo; la tempestiva impugnazione sana eventuali irregolarità della notifica.

  • art. 160 c.p.c.

    invocato sulla notifica nulla o inesistente, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sulla notificazione, ma la Corte osserva che la sanatoria per raggiungimento dello scopo è valutabile d'ufficio dal giudice.

  • art. 111 Cost.

    invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ma senza specifica deduzione di un vizio effettivamente decisivo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte reputa infondata la censura.

  • art. 3 d.l. n. 203/2005

    richiamato come base normativa dell'assetto societario dell'agente della riscossione; la CTR aveva accertato in fatto la sussistenza delle condizioni previste.

  • L. n. 248/2005

    norma di conversione richiamata dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina dell'agente della riscossione.

  • L.R. Sicilia n. 19/2005

    richiamata per contestare il titolo a operare del soggetto riscossore; la Corte conferma l'accertamento di fatto della CTR sulla sussistenza dei presupposti.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento è validamente motivata quando consente al contribuente di individuare con certezza la pretesa fiscale e le sue causali, anche mediante il richiamo a un precedente atto o a una sentenza che abbia già definito la debenza del tributo.
  • La contestazione della motivazione della cartella non può risolversi in una critica generica, ma deve confrontarsi con l'accertamento di fatto del giudice di merito circa la chiarezza dell'atto impugnato.
  • La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, e la tempestiva impugnazione da parte del destinatario costituisce indice decisivo del raggiungimento dello scopo stesso.
  • L'inesistenza della notificazione va distinta dalla mera nullità: ricorre solo in assenza degli elementi essenziali della sequenza notificatoria, mentre ogni difformità dal modello legale resta normalmente nell'alveo della nullità sanabile.
  • Le doglianze che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti accertati in sentenza sono inammissibili in cassazione se non si denunciano specificamente, nei limiti consentiti, l'omesso esame di fatti decisivi o il vizio di motivazione nei termini applicabili.
  • La censura sulla legittimazione del soggetto della riscossione è inammissibile se si risolve nella contestazione di un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e non nella deduzione di un errore di diritto autonomamente scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.