Cassazione Civile, Ordinanza n. 30799/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2000, recante come motivazione il richiamo al controllo della dichiarazione modello 760 e alla sentenza della Commissione tributaria regionale n. 12/7/2008, indicata come fonte del definitivo accertamento della pretesa. La società destinataria impugnava la cartella deducendo, nei gradi di merito, vizi della motivazione e della notificazione; la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello confermando la decisione di primo grado. In cassazione la società articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 7 e 17 della L. n. 212/2000 per asserita insufficiente motivazione della cartella; 2) violazione degli artt. 148, 156 e 160 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo l'inesistenza della notifica della cartella e contestando la sanatoria per effetto dell'impugnazione; 3) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, oltre che dell'art. 3 d.l. n. 203/2005 conv. in L. n. 248/2005 e della L.R. Sicilia n. 19/2005, lamentando che il soggetto riscossore non avesse titolo a svolgere l'attività di riscossione per carenza delle condizioni societarie richieste dalla normativa regionale e statale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché diretto contro un accertamento di fatto della CTR e comunque infondato, osservando che la cartella era sufficientemente motivata perché recava elementi univoci per identificare la pretesa e il richiamo alla sentenza tributaria che aveva già definito la legittimità del credito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per novità della questione sia perché non era stata dedotta una specifica ipotesi di inesistenza della notificazione secondo i criteri delle Sezioni Unite; in ogni caso, la notifica era stata sanata dal raggiungimento dello scopo, desumibile dalla tempestiva impugnazione della cartella e dalla piena conoscenza dell'atto. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la CTR aveva accertato in fatto la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio dell'attività di riscossione da parte del soggetto indicato, e il ricorso non aveva efficacemente censurato tale accertamento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma la Corte ritiene i motivi in parte inammissibili e in parte infondati perché diretti contro accertamenti di fatto o privi di specifica censura.
invocato per dedurre nullità processuali; la Corte esclude la fondatezza della censura perché la notifica, anche se irregolare, è stata sanata dal raggiungimento dello scopo.
richiamato per evidenziare che eventuali contestazioni sull'adeguatezza della motivazione dovevano investire specificamente l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
le norme sullo Statuto del contribuente sono lette nel senso che la cartella deve contenere elementi idonei a consentire l'agevole individuazione della pretesa e il controllo della sua correttezza.
richiamato in giurisprudenza per affermare che la motivazione della cartella serve a identificare la causale della pretesa e a consentirne il controllo da parte del contribuente.
artt. 1 e 12 d.P.R. n. 602/1973
sono letti nel senso che è sufficiente il riferimento al precedente atto di accertamento o, in mancanza, una motivazione anche sintetica della pretesa.
richiamato insieme agli artt. 156 e 160 c.p.c. per sostenere l'inesistenza o nullità della notificazione, ma la censura è respinta.
la Corte ribadisce che la nullità non può essere dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo; la tempestiva impugnazione sana eventuali irregolarità della notifica.
invocato sulla notifica nulla o inesistente, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
richiamato nel motivo sulla notificazione, ma la Corte osserva che la sanatoria per raggiungimento dello scopo è valutabile d'ufficio dal giudice.
art. 111 Cost.
invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ma senza specifica deduzione di un vizio effettivamente decisivo.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte reputa infondata la censura.
richiamato come base normativa dell'assetto societario dell'agente della riscossione; la CTR aveva accertato in fatto la sussistenza delle condizioni previste.
norma di conversione richiamata dalla parte ricorrente in relazione alla disciplina dell'agente della riscossione.
richiamata per contestare il titolo a operare del soggetto riscossore; la Corte conferma l'accertamento di fatto della CTR sulla sussistenza dei presupposti.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La cartella di pagamento è validamente motivata quando consente al contribuente di individuare con certezza la pretesa fiscale e le sue causali, anche mediante il richiamo a un precedente atto o a una sentenza che abbia già definito la debenza del tributo.
- La contestazione della motivazione della cartella non può risolversi in una critica generica, ma deve confrontarsi con l'accertamento di fatto del giudice di merito circa la chiarezza dell'atto impugnato.
- La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, e la tempestiva impugnazione da parte del destinatario costituisce indice decisivo del raggiungimento dello scopo stesso.
- L'inesistenza della notificazione va distinta dalla mera nullità: ricorre solo in assenza degli elementi essenziali della sequenza notificatoria, mentre ogni difformità dal modello legale resta normalmente nell'alveo della nullità sanabile.
- Le doglianze che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti accertati in sentenza sono inammissibili in cassazione se non si denunciano specificamente, nei limiti consentiti, l'omesso esame di fatti decisivi o il vizio di motivazione nei termini applicabili.
- La censura sulla legittimazione del soggetto della riscossione è inammissibile se si risolve nella contestazione di un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e non nella deduzione di un errore di diritto autonomamente scrutinabile.
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