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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05275/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, dell’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per IRPEF e ILOR dell’anno d’imposta 1985. Il contribuente deduceva che la notifica della cartella non era stata validamente eseguita e che la Commissione tributaria regionale aveva errato nel ritenere regolare la notificazione ex art. 140 c.p.c., nonostante l’asserita mancanza dell’avviso di ricevimento sottoscritto della raccomandata informativa; lamentava inoltre omesso esame del certificato anagrafico sul trasferimento di residenza all’interno del comune, violazione delle regole sull’onere della prova perché la concessionaria non avrebbe dimostrato né il perfezionamento della notifica né l’esistenza della cartella, oltre a vizi di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulla decadenza dell’amministrazione dal potere di riscossione. In memoria, il ricorrente invocava anche un giudicato esterno formatosi in un diverso giudizio promosso dalla moglie, che aveva dichiarato invalida la notifica della medesima cartella a quest’ultima.

La decisione

La Corte ha escluso l’efficacia vincolante del preteso giudicato esterno, perché riferito a un giudizio tra parti diverse e avente ad oggetto la notifica della medesima cartella a un soggetto diverso. Esaminando congiuntamente i motivi, li ha dichiarati complessivamente inammissibili per carenza di interesse, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nei giudizi di impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata, l’interesse ad agire va concretamente dimostrato e la diretta impugnazione è oggi ammessa solo nei casi specificamente previsti dalla normativa sopravvenuta. Poiché nel caso concreto non risultava allegata né provata alcuna delle ipotesi eccezionali che consentono l’impugnazione diretta, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa, essendo la resistente rimasta intimata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione dell’estratto di ruolo o della cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata, l’interesse ad agire non si presume: deve essere concretamente allegato e dimostrato dal contribuente.
  • La diretta impugnazione del ruolo o della cartella è ammissibile solo nelle ipotesi eccezionali previste dalla disciplina sopravvenuta; fuori da tali casi, manca l’interesse processuale all’azione.
  • Un giudicato esterno può essere invocato solo se formatosi tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico; la decisione resa nei confronti di un soggetto diverso non vincola il giudizio in corso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, le doglianze sulla regolarità della notifica, sulla prova dell’atto e sulla decadenza restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.
  • La parte che contesta la notificazione della cartella deve comunque confrontarsi con il regime speciale della riscossione coattiva e con la disciplina processuale che delimita i casi di tutela immediata contro ruolo e cartella.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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