Cassazione Civile, Ordinanza n. 05275/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, dell’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per IRPEF e ILOR dell’anno d’imposta 1985. Il contribuente deduceva che la notifica della cartella non era stata validamente eseguita e che la Commissione tributaria regionale aveva errato nel ritenere regolare la notificazione ex art. 140 c.p.c., nonostante l’asserita mancanza dell’avviso di ricevimento sottoscritto della raccomandata informativa; lamentava inoltre omesso esame del certificato anagrafico sul trasferimento di residenza all’interno del comune, violazione delle regole sull’onere della prova perché la concessionaria non avrebbe dimostrato né il perfezionamento della notifica né l’esistenza della cartella, oltre a vizi di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulla decadenza dell’amministrazione dal potere di riscossione. In memoria, il ricorrente invocava anche un giudicato esterno formatosi in un diverso giudizio promosso dalla moglie, che aveva dichiarato invalida la notifica della medesima cartella a quest’ultima.
La decisione
La Corte ha escluso l’efficacia vincolante del preteso giudicato esterno, perché riferito a un giudizio tra parti diverse e avente ad oggetto la notifica della medesima cartella a un soggetto diverso. Esaminando congiuntamente i motivi, li ha dichiarati complessivamente inammissibili per carenza di interesse, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nei giudizi di impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata, l’interesse ad agire va concretamente dimostrato e la diretta impugnazione è oggi ammessa solo nei casi specificamente previsti dalla normativa sopravvenuta. Poiché nel caso concreto non risultava allegata né provata alcuna delle ipotesi eccezionali che consentono l’impugnazione diretta, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa, essendo la resistente rimasta intimata.
Norme richiamate
richiamato quale disciplina della notificazione eseguita in caso di irreperibilità relativa del destinatario; la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come norma sulla notificazione della cartella di pagamento; la questione resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti tributari; non viene esaminato nel merito.
richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente o insufficiente della sentenza di merito.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria e obbligo di motivazione.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come vizio per violazione di legge dedotto nei primi e nel quarto motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato come vizio di nullità della sentenza dedotto nei motivi secondo, quinto, sesto e settimo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo (trasferimento di residenza).
richiamato a sostegno della censura sul riparto dell’onere della prova in tema di notificazione e prova della cartella.
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato con riferimento ai termini e alle modalità di impugnazione degli atti tributari.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato in tema di cartella di pagamento e riscossione.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
norma processuale richiamata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
richiamato come norma sopravvenuta che specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata; la Corte la considera applicabile ai processi pendenti secondo il principio delle Sezioni Unite.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come disposizione che, nel testo modificato, consente l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella solo in specifiche ipotesi eccezionali.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
richiamato come una delle ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può incidere sulla partecipazione a procedure di appalto, legittimando la diretta impugnazione.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come una delle ipotesi in cui la cartella o il ruolo possono incidere sui pagamenti da parte della pubblica amministrazione, legittimando la diretta impugnazione.
richiamato nel testo come numero del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione dell’estratto di ruolo o della cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata, l’interesse ad agire non si presume: deve essere concretamente allegato e dimostrato dal contribuente.
- La diretta impugnazione del ruolo o della cartella è ammissibile solo nelle ipotesi eccezionali previste dalla disciplina sopravvenuta; fuori da tali casi, manca l’interesse processuale all’azione.
- Un giudicato esterno può essere invocato solo se formatosi tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico; la decisione resa nei confronti di un soggetto diverso non vincola il giudizio in corso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, le doglianze sulla regolarità della notifica, sulla prova dell’atto e sulla decadenza restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.
- La parte che contesta la notificazione della cartella deve comunque confrontarsi con il regime speciale della riscossione coattiva e con la disciplina processuale che delimita i casi di tutela immediata contro ruolo e cartella.
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