Cassazione Civile, Ordinanza n. 21814/2022 del 11/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento sintetico per maggior reddito relativo all'anno d'imposta 2006, fondato su incrementi patrimoniali e altre spese ritenute incoerenti con il reddito dichiarato. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello del contribuente, decurtando dall'accertamento gli incrementi patrimoniali del 2009 in applicazione della disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità dell'avviso per mancata attivazione del contraddittorio preventivo e della procedura di accertamento con adesione, con dedotta violazione delle norme tributarie e costituzionali invocate; (2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e delle norme sulle prove, per avere la CTR omesso di valutare la documentazione prodotta a dimostrazione della provenienza non imponibile delle somme utilizzate per gli acquisti patrimoniali (rimborsi di finanziamenti soci e riscatto di polizza vita). L'Agenzia delle entrate, con ricorso incidentale, ha censurato la CTR per avere escluso gli incrementi patrimoniali del 2009 applicando retroattivamente il nuovo redditometro. In via preliminare il contribuente ha anche chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta definizione agevolata di alcuni carichi, ma la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'interesse alla decisione persistesse per la parte residua non coperta dalla definizione.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha rigettato il primo motivo del ricorso principale sul contraddittorio preventivo, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale perché la CTR non aveva esaminato la prova contraria documentale offerta dal contribuente, e ha accolto anche il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate sul punto della non retroattività del nuovo redditometro, affermando che gli incrementi patrimoniali del 2009 non potevano essere esclusi per gli anni anteriori sulla base della sola applicazione della nuova disciplina. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010 n. 78
La disciplina del nuovo redditometro si applica solo agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, dunque dal periodo d'imposta 2009, senza applicazione retroattiva agli anni precedenti.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di accertamento sintetico, il contribuente può offrire prova contraria documentale sulla provenienza non imponibile delle risorse impiegate; per le annualità anteriori al 2009 non opera il nuovo obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non vi fonda una specifica statuizione autonoma.
art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'accertamento con adesione e sul contraddittorio preventivo.
artt. 5, 6, 7, 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamati dal ricorrente come parametri delle garanzie partecipative del contribuente.
artt. 24 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente a fondamento della doglianza sul contraddittorio e sul buon andamento dell'azione amministrativa.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato come parametro di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 68, comma 2, lett. c), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per affermare che, in pendenza di giudizio su sentenza di parziale annullamento, la riscossione provvisoria segue la misura determinata dalla decisione di merito.
art. 19, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato in relazione alla riscossione provvisoria delle sanzioni nel contenzioso pendente.
art. 6, comma 2, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata dei carichi riguarda i giudizi sulle cartelle e non quelli sull'avviso di accertamento presupposto; il perfezionamento della rottamazione può comportare cessazione della materia del contendere solo se copre l'intera pretesa controversa.
art. 1, comma 4, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148
Richiamato dal contribuente come base della definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.
art. 38, comma 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La versione introdotta dal d.l. n. 78/2010 attribuisce rilievo al contraddittorio preventivo, ma solo per i periodi d'imposta cui la modifica si applica.
Massime di principio
- Nel contenzioso su accertamento sintetico, per le annualità anteriori alla riforma introdotta dal d.l. n. 78/2010 non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui omissione determini di per sé nullità dell'atto, salvo specifiche previsioni normative applicabili ratione temporis.
- In materia di redditometro, il contribuente che invochi la provenienza non imponibile delle somme impiegate per gli incrementi patrimoniali deve offrire prova contraria documentale idonea; se la prova è specificamente dedotta, il giudice deve esaminarla analiticamente e non può limitarsi a valutazioni apodittiche o sommarie.
- La disciplina del nuovo redditometro non è retroattiva: gli incrementi patrimoniali e i criteri di imputazione previsti dalla riforma trovano applicazione solo per gli anni d'imposta a decorrere dal 2009, restando per gli anni precedenti applicabile la normativa previgente.
- La definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo non determina automaticamente l'estinzione del giudizio sull'avviso di accertamento presupposto se la definizione non copre l'intera pretesa tributaria ancora controversa; in tal caso permane l'interesse alla decisione sul merito residuo.
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