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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05003/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2007, con cui l’Amministrazione finanziaria ha imputato al contribuente la qualità di amministratore occulto di una società di persone ed ha contestato l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell’ambito di una complessa indagine fiscale e penale su frodi carosello e interposizione fittizia. Il contribuente ha impugnato l’atto in primo grado e poi in appello, deducendo: 1) la nullità della decisione per omessa rilevazione di un litisconsorzio necessario e la violazione del contraddittorio, anche in relazione alle norme sulle imposte sui redditi; 2) l’invalidità dell’atto perché emesso dopo la cancellazione della società, con conseguente estinzione, e senza accertamento di responsabilità penale o di somme percepite in sede di liquidazione; 3) il vizio della sentenza d’appello per omessa pronuncia su punti decisivi e difetto di motivazione, con richiamo alla disciplina dello Statuto del contribuente. In cassazione sono stati proposti quattro motivi, ma il testo esaminato sviluppa in modo espresso soprattutto i primi tre, tutti respinti o dichiarati inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul litisconsorzio necessario e sul contraddittorio, osservando che, in materia di IVA dovuta da società di persone, non ricorre litisconsorzio necessario tra società e soci e che il diritto di difesa del destinatario dell’atto è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa impugnando anche gli atti presupposti eventualmente non notificati o notificati irregolarmente. Ha inoltre escluso la nullità dell’atto per essere stato emesso dopo la cancellazione della società, poiché la responsabilità era stata attribuita al contribuente a titolo personale quale socio/amministratore di fatto e liquidatore, non quale successore della società estinta; ha richiamato la distinzione tra responsabilità tributaria e responsabilità penale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e promiscuo, mescolando vizi diversi e non formulando censure specifiche alla sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e il giudice ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Viene richiamato per qualificare i singoli motivi di ricorso; la Corte ribadisce che le censure devono essere specifiche e correttamente ricondotte al vizio dedotto.

  • art. 40, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    È invocato dal ricorrente per sostenere la violazione del contraddittorio, ma la censura viene respinta alla luce della disciplina applicabile al caso e dei principi sulla difesa del destinatario dell’atto.

  • art. 5 D.P.R. n. 917 del 1986

    È richiamato dal ricorrente nel contesto della dedotta violazione del contraddittorio; la Corte non ne accoglie la rilevanza nel caso concreto.

  • art. 2495 c.c.

    È evocato per sostenere che l’accertamento sarebbe nullo perché emesso dopo l’estinzione della società; la Corte distingue però la responsabilità personale del soggetto accertato dalla successione nella posizione della società estinta.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità per i debiti tributari; la Corte ne esclude l’utilizzabilità per fondare la doglianza proposta nel caso concreto.

  • art. 12 L. n. 212 del 2000

    Richiamato nel terzo motivo per lamentare omissioni decisorie e difetto di motivazione; la censura è dichiarata inammissibile per genericità e commistione di vizi.

  • art. 2291 c.c.

    È utilizzato dalla Corte per affermare che, per le società di persone, la responsabilità per i debiti sociali può riflettersi sui soci anche in ambito tributario, senza però configurare litisconsorzio necessario.

  • art. 2290 c.c.

    È richiamato nel quadro della riscossione verso il socio per obbligazioni sociali sorte anteriormente al recesso.

  • art. 1176 c.c.

    Indicato, insieme all’art. 1218 c.c., come base civilistica della responsabilità del liquidatore/amministratore per imposte non soddisfatte con le attività di liquidazione.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato come fondamento dell’obbligazione civile propria del liquidatore/amministratore per imposte non pagate con le attività di liquidazione.

  • art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte lo qualifica come fonte di una responsabilità propria ex lege, di natura non strettamente tributaria ma civilistica, azionabile quando i tributi iscritti a ruolo non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del c.d. raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di IVA dovuta da società di persone non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci; la tutela del diritto di difesa del socio o del soggetto chiamato a rispondere dell’obbligazione è assicurata dalla possibilità di impugnare l’atto notificato e gli eventuali atti presupposti.
  • La mancata notifica o l’irregolarità della notifica di atti presupposti non determina automaticamente lesione del contraddittorio quando il destinatario dell’atto finale abbia comunque la possibilità di contestare integralmente la pretesa tributaria.
  • Se la responsabilità fiscale viene imputata a un soggetto a titolo personale, quale amministratore di fatto, liquidatore o autore delle violazioni, non è decisivo che la società sia stata già cancellata, poiché la pretesa non si fonda su una successione nel debito della società estinta.
  • La responsabilità del liquidatore o dell’amministratore per imposte non pagate con le attività di liquidazione ha fonte autonoma ex lege e natura civilistica, distinta dall’obbligazione tributaria della società.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentita la sovrapposizione di vizi eterogenei né la formulazione di censure generiche o meramente assertive: i motivi devono essere specifici, autosufficienti e riferiti in modo puntuale alla decisione impugnata.
  • La responsabilità tributaria va tenuta distinta da quella penale: l’assenza di un accertamento o di una condanna penale non esclude di per sé la legittimità dell’accertamento fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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