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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16117/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate ha richiesto a una banca il pagamento dell'imposta di registro, nella misura proporzionale del 3%, sulla sentenza civile che aveva condannato un debitore al pagamento di somme collegate a una cessione di credito. La banca ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, il difetto di motivazione dell'avviso e, dall'altro, che il rapporto sottostante alla sentenza tassata era una operazione di finanziamento mediante cessione pro solvendo di crediti, soggetta a IVA, con conseguente applicazione del principio di alternatività IVA/registro e quindi dell'imposta di registro in misura fissa. Parallelamente, la banca ha anche proposto revocazione contro la sentenza della CTR che aveva respinto il ricorso, deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. per avere il giudice di merito attribuito rilievo a una pretesa controversia tra istituti di credito, mentre a suo dire il presupposto reale era la cessione di un credito commerciale nell'ambito di un'operazione finanziaria. I motivi del ricorso in cassazione erano quattro: (1) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e sulla disciplina tributaria applicabile, (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla natura del rapporto, (4) violazione delle norme civilistiche e fiscali sulla cessione del credito, sulle operazioni finanziarie e sul principio di alternatività IVA/registro.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi perché strettamente connessi. Ha rigettato il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo che non vi fosse un errore di fatto revocatorio ma, al più, un errore di giudizio sulla qualificazione giuridica del rapporto. Quanto al ricorso principale, ha accolto il quarto motivo, ritenendo che la cessione del credito alla base della sentenza tassata avesse natura di operazione finanziaria effettuata da soggetto IVA e fosse quindi soggetta a IVA in regime di esenzione; per l'effetto, in applicazione del principio di alternatività, l'imposta di registro doveva applicarsi in misura fissa e non proporzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo integralmente il ricorso originario della contribuente. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di contributo unificato in relazione al ricorso rigettato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ordinaria richiede una falsa percezione di un dato oggettivo risultante dagli atti, non la contestazione della valutazione giuridica o della qualificazione del rapporto operata dal giudice.
  • Nel processo tributario la revocazione ordinaria delle sentenze d'appello è ammissibile nei limiti dell'art. 395 c.p.c., e la sua proposizione non sospende il giudizio di cassazione.
  • Le cessioni di credito poste in essere da soggetti IVA sono, di regola, escluse dal campo IVA; se però hanno natura finanziaria e sono effettuate a titolo oneroso, rientrano tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, ancorché esenti.
  • Quando un'operazione finanziaria relativa a una cessione di crediti è esente da IVA, si applica il principio di alternatività IVA/registro, con conseguente imposta di registro in misura fissa.
  • Ai fini della tassazione dell'atto o della sentenza che presuppone la cessione del credito, rilevano sia la qualifica soggettiva del cedente/cessionario sia la natura oggettiva dell'operazione, da valutarsi in concreto rispetto alla sua funzione economica di finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte di registroImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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