Cassazione Civile, Ordinanza n. 16117/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate ha richiesto a una banca il pagamento dell'imposta di registro, nella misura proporzionale del 3%, sulla sentenza civile che aveva condannato un debitore al pagamento di somme collegate a una cessione di credito. La banca ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, il difetto di motivazione dell'avviso e, dall'altro, che il rapporto sottostante alla sentenza tassata era una operazione di finanziamento mediante cessione pro solvendo di crediti, soggetta a IVA, con conseguente applicazione del principio di alternatività IVA/registro e quindi dell'imposta di registro in misura fissa. Parallelamente, la banca ha anche proposto revocazione contro la sentenza della CTR che aveva respinto il ricorso, deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. per avere il giudice di merito attribuito rilievo a una pretesa controversia tra istituti di credito, mentre a suo dire il presupposto reale era la cessione di un credito commerciale nell'ambito di un'operazione finanziaria. I motivi del ricorso in cassazione erano quattro: (1) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso e sulla disciplina tributaria applicabile, (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla natura del rapporto, (4) violazione delle norme civilistiche e fiscali sulla cessione del credito, sulle operazioni finanziarie e sul principio di alternatività IVA/registro.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi perché strettamente connessi. Ha rigettato il ricorso contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo che non vi fosse un errore di fatto revocatorio ma, al più, un errore di giudizio sulla qualificazione giuridica del rapporto. Quanto al ricorso principale, ha accolto il quarto motivo, ritenendo che la cessione del credito alla base della sentenza tassata avesse natura di operazione finanziaria effettuata da soggetto IVA e fosse quindi soggetta a IVA in regime di esenzione; per l'effetto, in applicazione del principio di alternatività, l'imposta di registro doveva applicarsi in misura fissa e non proporzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo integralmente il ricorso originario della contribuente. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di contributo unificato in relazione al ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio presuppone un errore percettivo su un fatto oggettivo e non un errore di valutazione o di giudizio sulla qualificazione giuridica della fattispecie.
art. 64, d.lgs. n. 546 del 1992
sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile
Nel processo tributario è ammessa la revocazione ordinaria delle sentenze d'appello, secondo i presupposti del codice di procedura civile.
la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo
La revocazione non sospende il giudizio di cassazione; i due rimedi possono coesistere nel rispetto delle regole di rito.
art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972
Le cessioni di crediti in denaro sono, in linea generale, escluse dal campo di applicazione dell'IVA come cessioni di beni.
art. 3, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Le cessioni di crediti effettuate a titolo oneroso e aventi natura finanziaria rientrano tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.
art. 10, d.P.R. n. 633 del 1972
Le operazioni finanziarie di negoziazione di crediti sono esenti da IVA.
art. 40, d.P.R. n. 131 del 1986
Opera il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: quando l'operazione è soggetta a IVA, anche se esente, il registro si applica in misura fissa.
art. 8, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
La pretesa dell'Ufficio aveva applicato l'aliquota proporzionale del 3% alla sentenza tassata.
art. 6, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
In presenza di operazione assoggettata a IVA in regime di esenzione, l'imposta di registro si applica in misura fissa.
È stato richiamato dalla contribuente, ma non è stato decisivo nella motivazione della decisione.
art. 132, comma primo, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria impugnata.
art. 62, d.lgs. n. 546 del 1992
Norma di raccordo sul processo tributario richiamata in relazione ai motivi di ricorso.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
Richiamato come parametro di motivazione e conoscibilità dell'atto impositivo.
artt. 3, 21-septies e 21-octies, L. n. 241 del 1990
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure sull'atto amministrativo.
artt. 1260, 1264, 1265, 1842 e 1852 c.c.
Richiamati per sostenere la natura di cessione di credito nell'ambito di un rapporto di apertura di credito e finanziamento.
artt. 3, 4 e 10, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati per affermare la natura finanziaria e l'esenzione IVA dell'operazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato nel giudizio rigettato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la misura del contributo unificato dovuto nel giudizio rigettato.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ordinaria richiede una falsa percezione di un dato oggettivo risultante dagli atti, non la contestazione della valutazione giuridica o della qualificazione del rapporto operata dal giudice.
- Nel processo tributario la revocazione ordinaria delle sentenze d'appello è ammissibile nei limiti dell'art. 395 c.p.c., e la sua proposizione non sospende il giudizio di cassazione.
- Le cessioni di credito poste in essere da soggetti IVA sono, di regola, escluse dal campo IVA; se però hanno natura finanziaria e sono effettuate a titolo oneroso, rientrano tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, ancorché esenti.
- Quando un'operazione finanziaria relativa a una cessione di crediti è esente da IVA, si applica il principio di alternatività IVA/registro, con conseguente imposta di registro in misura fissa.
- Ai fini della tassazione dell'atto o della sentenza che presuppone la cessione del credito, rilevano sia la qualifica soggettiva del cedente/cessionario sia la natura oggettiva dell'operazione, da valutarsi in concreto rispetto alla sua funzione economica di finanziamento.
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