Cassazione Civile, Ordinanza n. 13668/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, emesso a seguito di indagini finanziarie eseguite su conti correnti personali e su conti formalmente intestati a società a lui riconducibili, nell'ambito di un procedimento penale. L'Ufficio aveva ritenuto che numerose movimentazioni bancarie non giustificate fossero riferibili a un'attività imprenditoriale svolta in proprio nel commercio di orologi, argenteria e gioielleria, recuperando a tassazione maggiori redditi. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 32 e 42 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972; insussistenza di prova circa l'esercizio di un'impresa individuale; erronea imputazione delle movimentazioni sui conti delle società; mancanza di gravi, precisi e concordanti indizi; difetto di motivazione dell'avviso perché fondato su rinvio a PVC e, indirettamente, a un procedimento penale. Ha inoltre richiamato una sentenza penale assolutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi. Ha affermato che la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima se il PVC richiamato è conosciuto dal contribuente e consente il pieno esercizio del contraddittorio; ha ribadito che l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 51 d.P.R. n. 633/1972 prevedono una presunzione legale rispetto ai movimenti bancari, superabile solo con prova contraria analitica del contribuente; ha chiarito che l'accertamento può riguardare anche conti intestati a terzi, purché l'Ufficio dimostri, anche per presunzioni qualificate, la disponibilità di fatto del conto in capo al contribuente; ha escluso che il ricorso potesse tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito; ha infine rilevato che la sentenza penale non risultava passata in giudicato e, comunque, non avrebbe efficacia automatica di giudicato nel processo tributario. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per censurare la violazione o falsa applicazione di legge; la Corte rileva che le doglianze, almeno in parte, sono riconducibili a tale paradigma solo formalmente.
richiamato per l'onere della prova; la Corte ribadisce che, in presenza di movimenti bancari non giustificati, grava sul contribuente la prova contraria analitica circa la loro irrilevanza fiscale.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte precisa che la presunzione legale dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'utilizzazione dei movimenti bancari come elementi positivi di reddito e, in presenza di conti intestati a terzi ma nella disponibilità del contribuente, permette l'accertamento anche su tali conti previa prova di detta disponibilità.
art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dal ricorrente sul difetto di motivazione dell'avviso; la Corte ritiene sufficiente la motivazione per relationem al PVC conosciuto dal contribuente.
art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma parallela a quella sulle imposte dirette per l'acquisizione e utilizzazione dei dati bancari ai fini IVA, secondo la stessa logica presuntiva e l'onere di prova contraria.
richiamato per distinguere il requisito formale della motivazione dell'avviso dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che attiene invece al giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.
Massime di principio
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida quando richiama un PVC conosciuto dal contribuente e idoneo a consentirgli un'effettiva difesa, senza che sia necessaria la riproduzione integrale delle risultanze istruttorie nell'atto impositivo.
- In materia di accertamento bancario, i versamenti e i prelievi sui conti del contribuente possono essere posti a base della rettifica come proventi imponibili in forza della presunzione legale prevista dalla normativa tributaria; per vincerla il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e analitica sulla singola movimentazione.
- L'Ufficio può utilizzare i dati bancari anche relativi a conti formalmente intestati a terzi, purché dimostri, anche mediante presunzioni qualificate, che tali conti siano nella disponibilità di fatto del contribuente; una volta accertata tale disponibilità, opera la presunzione legale sui movimenti.
- La qualificazione del soggetto come imprenditore non è necessariamente un presupposto logico-giuridico da accertare prima della ricostruzione dei movimenti bancari, potendo l'attività occulta emergere proprio dall'analisi delle movimentazioni finanziarie non giustificate.
- La sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente giudicato nel processo tributario; può essere valutata come elemento probatorio, ma il giudice tributario deve apprezzarne autonomamente la rilevanza nel proprio ambito decisorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13631/2023 del 18/05/2023
- ordinanza_civile · 18 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13635/2023 del 18/05/2023
- ordinanza_civile · 18 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13637/2023 del 18/05/2023
- ordinanza_civile · 18 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13641/2023 del 18/05/2023
- ordinanza_civile · 18 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13645/2023 del 18/05/2023
- ordinanza_civile · 18 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13666/2023 del 18/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →