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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13668/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, emesso a seguito di indagini finanziarie eseguite su conti correnti personali e su conti formalmente intestati a società a lui riconducibili, nell'ambito di un procedimento penale. L'Ufficio aveva ritenuto che numerose movimentazioni bancarie non giustificate fossero riferibili a un'attività imprenditoriale svolta in proprio nel commercio di orologi, argenteria e gioielleria, recuperando a tassazione maggiori redditi. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 32 e 42 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972; insussistenza di prova circa l'esercizio di un'impresa individuale; erronea imputazione delle movimentazioni sui conti delle società; mancanza di gravi, precisi e concordanti indizi; difetto di motivazione dell'avviso perché fondato su rinvio a PVC e, indirettamente, a un procedimento penale. Ha inoltre richiamato una sentenza penale assolutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi. Ha affermato che la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima se il PVC richiamato è conosciuto dal contribuente e consente il pieno esercizio del contraddittorio; ha ribadito che l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e l'art. 51 d.P.R. n. 633/1972 prevedono una presunzione legale rispetto ai movimenti bancari, superabile solo con prova contraria analitica del contribuente; ha chiarito che l'accertamento può riguardare anche conti intestati a terzi, purché l'Ufficio dimostri, anche per presunzioni qualificate, la disponibilità di fatto del conto in capo al contribuente; ha escluso che il ricorso potesse tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito; ha infine rilevato che la sentenza penale non risultava passata in giudicato e, comunque, non avrebbe efficacia automatica di giudicato nel processo tributario. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale invocata per censurare la violazione o falsa applicazione di legge; la Corte rileva che le doglianze, almeno in parte, sono riconducibili a tale paradigma solo formalmente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova; la Corte ribadisce che, in presenza di movimenti bancari non giustificati, grava sul contribuente la prova contraria analitica circa la loro irrilevanza fiscale.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte precisa che la presunzione legale dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.

  • art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'utilizzazione dei movimenti bancari come elementi positivi di reddito e, in presenza di conti intestati a terzi ma nella disponibilità del contribuente, permette l'accertamento anche su tali conti previa prova di detta disponibilità.

  • art. 42, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato dal ricorrente sul difetto di motivazione dell'avviso; la Corte ritiene sufficiente la motivazione per relationem al PVC conosciuto dal contribuente.

  • art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    norma parallela a quella sulle imposte dirette per l'acquisizione e utilizzazione dei dati bancari ai fini IVA, secondo la stessa logica presuntiva e l'onere di prova contraria.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato per distinguere il requisito formale della motivazione dell'avviso dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che attiene invece al giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è valida quando richiama un PVC conosciuto dal contribuente e idoneo a consentirgli un'effettiva difesa, senza che sia necessaria la riproduzione integrale delle risultanze istruttorie nell'atto impositivo.
  • In materia di accertamento bancario, i versamenti e i prelievi sui conti del contribuente possono essere posti a base della rettifica come proventi imponibili in forza della presunzione legale prevista dalla normativa tributaria; per vincerla il contribuente deve fornire una prova contraria specifica e analitica sulla singola movimentazione.
  • L'Ufficio può utilizzare i dati bancari anche relativi a conti formalmente intestati a terzi, purché dimostri, anche mediante presunzioni qualificate, che tali conti siano nella disponibilità di fatto del contribuente; una volta accertata tale disponibilità, opera la presunzione legale sui movimenti.
  • La qualificazione del soggetto come imprenditore non è necessariamente un presupposto logico-giuridico da accertare prima della ricostruzione dei movimenti bancari, potendo l'attività occulta emergere proprio dall'analisi delle movimentazioni finanziarie non giustificate.
  • La sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente giudicato nel processo tributario; può essere valutata come elemento probatorio, ma il giudice tributario deve apprezzarne autonomamente la rilevanza nel proprio ambito decisorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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