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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35227/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ente proprietario di un'area edificabile impugnava un avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni emesso in relazione a un atto pubblico del 14 marzo 2009, con cui aveva trasferito un terreno in permuta con un fabbricato da costruire da destinare a centro anziani, nell'ambito di un progetto integrato che comprendeva anche un centro commerciale e altre opere di pubblico interesse. L'atto era stato registrato in misura fissa per effetto della condizione sospensiva di completamento dell'opera entro cinque anni. L'Ufficio negava le agevolazioni fiscali invocate ai sensi della disciplina sui trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati diretti a programmi di edilizia residenziale e determinava la base imponibile per le imposte ipotecaria e catastale secondo il valore dei beni trasferiti. La CTP e poi la CTR rigettavano il ricorso, ritenendo che l'area, qualificata dal PRG come 'Centro di municipalità', non fosse compresa in un piano urbanistico particolareggiato diretto all'attuazione di programmi di edilizia residenziale. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione della disciplina agevolativa, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto necessaria la destinazione residenziale e non aveva considerato che l'agevolazione si applicherebbe anche ai trasferimenti di aree soggette a piani urbanistici particolareggiati comunque denominati; 2) violazione delle norme su base imponibile e imposte ipotecarie/catastali, assumendo che nella permuta dovesse applicarsi un'unica formalità con imposta calcolata sul bene che comportava la maggiore imposta; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, per non avere esaminato compiutamente i requisiti dell'agevolazione e le norme sul T.U.R.; 4) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., contestando la declaratoria di novità della questione relativa alla base imponibile, che a suo dire era stata già posta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, affermando che, alla luce dell'evoluzione normativa e della disciplina applicabile ratione temporis, l'agevolazione fiscale per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati spetta solo quando il trasferimento sia diretto all'attuazione di programmi di edilizia residenziale; ha inoltre rilevato che la CTR aveva accertato in fatto, con motivazione sufficiente, che l'area trasferita era destinata a funzioni commerciali e non a edilizia residenziale, escludendo quindi il presupposto dell'agevolazione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato in modo specifico il contenuto delle censure svolte nei precedenti gradi sul tema della base imponibile e dell'asserita omessa pronuncia. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche al contributo unificato ulteriore.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 3, L. n. 388/2000

    costituiva la disciplina originaria delle agevolazioni per trasferimenti in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, ma è stata successivamente abrogata e superata dalla nuova disciplina.

  • art. 36, comma 15, D.L. n. 223/2006

    ha abrogato la precedente agevolazione, con successive estensioni e modifiche della disciplina.

  • art. 1, comma 306, L. n. 296/2006

    ha modificato il quadro delle eccezioni alla precedente abrogazione della disciplina agevolativa.

  • art. 1, comma 27, L. n. 244/2007

    ha introdotto, insieme ai commi successivi, una nuova disciplina delle agevolazioni fiscali sui trasferimenti immobiliari in piani urbanistici particolareggiati.

  • art. 12 preleggi

    invocato dal ricorrente per censurare l'interpretazione della norma fiscale; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione sistematica adottata dal giudice di merito e dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 40, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    richiamato in relazione alla disciplina della tassazione della permuta e delle imposte ipotecarie e catastali.

  • art. 43, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 131/1986

    richiamato per la determinazione della base imponibile in caso di permuta, secondo il valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta.

  • art. 2, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del T.U.R. applicabile alla permuta.

  • art. 1, comma 26, L. n. 244/2007

    ha integrato la disciplina tariffaria e, secondo la Corte, limita l'agevolazione ai trasferimenti diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale.

  • art. 1, tariffa parte I, d.P.R. n. 131/1986

    nel testo vigente dal 1 agosto 2008 al 1 gennaio 2014

    prevede l'aliquota agevolata dell'1% per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, a condizione che l'intervento sia completato entro cinque anni.

  • art. 2, comma 23, D.L. n. 225/2010

    ha prorogato di tre anni il termine quinquennale previsto dalla disciplina agevolativa, portandolo a otto anni.

  • art. 10, D.Lgs. n. 23/2011

    ha abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la norma agevolativa richiamata dalla Corte.

  • art. 57, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di novità della questione in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato sia per il vizio di omessa pronuncia sia per la contestazione della declaratoria di novità della questione.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel motivo relativo alla motivazione apparente e all'omesso esame delle risultanze processuali.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ritenuta invece sufficiente dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali per trasferimenti di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati, la disciplina applicabile va individuata secondo il tempo di perfezionamento dell'atto e, nel quadro normativo successivo alla L. n. 244/2007, l'agevolazione spetta solo se il trasferimento è funzionale all'attuazione di programmi di edilizia residenziale.
  • La mera inclusione dell'area in un piano urbanistico particolareggiato o in uno strumento urbanistico comunque denominato non basta, di per sé, a fondare il beneficio fiscale: occorre che il piano sia diretto a programmi di edilizia residenziale, secondo la ratio incentivante della norma.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'area trasferita è destinata a funzioni commerciali o comunque non residenziali, tale accertamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La censura di motivazione apparente è infondata se la sentenza, anche in forma sintetica, indica il percorso logico-giuridico seguito e le ragioni decisive del rigetto.
  • Le doglianze sulla novità della questione in appello e sulla mancata pronuncia sono inammissibili in cassazione se il ricorrente non trascrive in modo specifico il contenuto delle difese e dei motivi già svolti nei gradi di merito, così da consentire il controllo di autosufficienza del ricorso.
  • Nelle permute immobiliari, la determinazione della base imponibile segue la disciplina del T.U.R. richiamata dalla parte, ma la critica in cassazione deve essere autosufficiente e specifica, soprattutto quando si contesti la declaratoria di inammissibilità per novità della questione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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