Cassazione Civile, Ordinanza n. 13751/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento con cui le venivano richieste somme per Irpef, accessori e sanzioni, fondate su un precedente giudicato tributario relativo a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008. La lite ruotava attorno alla dedotta limitazione della sua responsabilità fiscale quale ex socia accomandante: secondo la ricorrente, tale limitazione, già affermata in un precedente giudizio di primo grado, avrebbe dovuto operare anche rispetto alla pretesa erariale azionata con l'intimazione. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano: 1) omessa pronuncia della CTR sull'appello relativo alla violazione degli artt. 49 d.lgs. 546/1992, 324 c.p.c. e 2909 c.c.; 2) omesso esame del giudicato esterno formatosi sulla limitazione di responsabilità ex art. 2324 c.c.; 3) violazione delle norme invocate per avere la CTR interpretato erroneamente la statuizione della CTP e negato che la limitazione di responsabilità si estendesse anche all'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché, in via preliminare, ha accolto l'istanza della ricorrente di estinzione del giudizio per definizione agevolata dei carichi pendenti. Ha rilevato che la contribuente aveva aderito alla rottamazione quater, che la domanda conteneva l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, che l'ADER aveva comunicato l'ammissione alla definizione con indicazione dell'importo dovuto e del piano rateale, e che risultavano versate la prima rata e quelle successive fino al 28/02/2026. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, precisando che non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché il piano rateale non era ancora integralmente eseguito. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. È stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato, perché la misura non si applica all'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
richiamato dalla contribuente per sostenere la rilevanza del giudicato esterno nel processo tributario; non è oggetto di una specifica statuizione di merito perché il giudizio viene estinto
invocato come norma sul giudicato formale della sentenza non impugnata
richiamato quale fondamento dell'efficacia del giudicato sostanziale
la ricorrente lo invocava per sostenere la limitazione della responsabilità dell'ex socia accomandante; la Corte non decide sul punto per l'estinzione del giudizio
richiamato nel merito nei gradi di merito per escludere la tesi della contribuente sulla limitazione di responsabilità rispetto ai redditi imputati per trasparenza
indicato per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio
art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022
norma sulla definizione agevolata dei carichi pendenti (rottamazione quater) che consente la sospensione e, al verificarsi dei presupposti, l'estinzione del giudizio
art. 1, comma 236, legge n. 197/2022
"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"
la Corte la applica nel senso che il giudizio può estinguersi quando la definizione risulti perfezionata e siano prodotti gli atti e i pagamenti richiesti
art. 12-bis d.l. n. 84/2025, conv. dalla L. n. 108/2025
richiamato come norma di interpretazione autentica, secondo le Sezioni Unite, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi legati alla definizione agevolata
art. 1, comma 235, legge n. 197/2022
indica la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti
art. 1, comma 241, legge n. 197/2022
richiamato per la documentazione da produrre ai fini dell'estinzione
art. 3-bis d.l. n. 202/2024, conv. dalla L. n. 15/2025
richiamato per il meccanismo della definizione agevolata e della documentazione attestante il perfezionamento
art. 3-bis, comma 2, lett. c), d.l. n. 202/2024
richiamato insieme alle altre disposizioni sulla prova della definizione agevolata
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
le spese sono poste a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'ulteriore contributo unificato, ritenendo la norma applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato ordinario
Massime di principio
- Nelle liti tributarie rientranti in una definizione agevolata dei carichi pendenti, l'estinzione del giudizio presuppone la prova dell'adesione alla procedura e del perfezionamento della stessa, da desumersi dalla documentazione prevista dalla legge e dai pagamenti effettuati.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata è sufficiente, secondo l'interpretazione autentica richiamata dalla Corte, il versamento della prima o unica rata, purché sia depositata la documentazione richiesta dalla disciplina della rottamazione.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere non coincide automaticamente con l'estinzione del giudizio: se il piano rateale non è ancora integralmente eseguito, la Corte può dichiarare l'estinzione per adesione alla definizione agevolata senza affermare la cessazione della materia del contendere.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per definizione agevolata, poiché la previsione sanzionatoria è applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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