Cassazione Civile, Ordinanza n. 00288/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento della lavoratrice dai ruoli dell’I.P.I. ai ruoli ministeriali, con conseguente contestazione del trattamento economico conservato dopo il passaggio. La dipendente aveva chiesto il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’I.P.I. e l’inclusione nell’assegno personale riassorbibile di varie voci percepite in precedenza: premio di produttività, buoni pasto, contributi versati dal datore di lavoro al fondo Previgen, controvalore di una polizza per morte e infortuni professionali ed extralavorativi. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, su gravame del Ministero, aveva riformato la decisione rigettando la pretesa. In cassazione la ricorrente ha articolato sei motivi: 1) violazione delle norme processuali per asserita formazione di giudicato interno e ultrapetizione, sostenendo che l’appello ministeriale non avesse censurato specificamente la quantificazione dell’assegno personale; 2) violazione della disciplina sul passaggio di personale tra enti e dell’art. 2112 c.c., assumendo che dovesse applicarsi l’art. 31 d.lgs. 165/2001 con conservazione dell’anzianità; 3) errata interpretazione dell’art. 7, comma 20, d.l. 78/2010, sostenendo una lettura più ampia dei requisiti di fissità e continuità; 4) violazione della contrattazione collettiva aziendale e delle norme richiamate, in relazione al premio di produttività; 5-6) ulteriore violazione delle norme di legge e del contratto collettivo aziendale, censurando l’esclusione dalla base di calcolo dell’assegno di versamenti previdenziali, premi assicurativi e buoni pasto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sul giudicato interno, perché l’appello del Ministero aveva investito l’intera statuizione del primo giudice e quindi riapriva sia il tema dell’anzianità sia quello della quantificazione dell’assegno. Ha inoltre confermato l’interpretazione dell’art. 7, comma 20, d.l. 78/2010 come norma speciale rispetto all’art. 31 d.lgs. 165/2001: la conservazione del trattamento economico riguarda solo le voci fisse e continuative, ma ciò richiede comunque che la voce sia certa nell’an e nel quantum e abbia natura retributiva; sulla base di questo criterio ha approvato l’esclusione del premio di produttività, dei contributi al fondo previdenziale, dei premi assicurativi e dei buoni pasto. Ha infine ribadito che la contrattazione collettiva aziendale non può essere censurata in cassazione come violazione di legge nei termini dedotti, e che l’anzianità pregressa non può essere fatta valere per ottenere ricostruzioni di carriera o miglioramenti economici non risultanti come diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base formale dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha distinto tra vizi processuali, violazione di legge e vizi motivazionali.
artt. 99, 112, 329, 342, 346 e 434 c.p.c.
invocati per dedurre ultrapetizione e mancata devoluzione di specifiche questioni in appello; la Corte ha escluso la violazione ritenendo devolta l’intera statuizione.
art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010
norma speciale applicabile al passaggio del personale dell’I.P.I. nei ruoli ministeriali; garantisce la conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio solo per le voci fisse e continuative, purché certe nell’an e nel quantum e di natura retributiva.
richiamato come disciplina generale del passaggio di personale tra enti; la Corte ha ribadito che nella fattispecie cede il passo alla norma speciale dell’art. 7, comma 20, d.l. 78/2010.
richiamato per sostenere la continuità del rapporto e la conservazione dei diritti maturati; la Corte ha escluso che consentisse, nel caso concreto, la pretesa avanzata oltre i limiti della norma speciale.
artt. 200 e 202 d.P.R. n. 3/1957
invocati dalla ricorrente in via analogica per sostenere una lettura elastica della conservazione dell’anzianità; la Corte non li ha ritenuti decisivi nella fattispecie.
art. 3, comma 576, L. n. 537/1993
richiamato nel novero delle norme sostanziali asseritamente violate, senza accoglimento della doglianza.
art. 1, comma 226, L. n. 266/2005
richiamato nel novero delle norme sostanziali asseritamente violate, senza accoglimento della doglianza.
art. 14, comma 15, d.l. n. 98/2011
richiamato nel novero delle norme sostanziali asseritamente violate, senza accoglimento della doglianza.
utilizzato per distinguere trattamento fondamentale e accessorio nell’impiego pubblico contrattualizzato.
art. 48 contratto collettivo aziendale IPI
invocato dalla ricorrente per sostenere la natura retributiva del premio di produttività; la censura è stata ritenuta inammissibile nei limiti prospettati.
art. 50 contratto collettivo aziendale IPI
invocato dalla ricorrente per sostenere la natura retributiva di alcune voci; la censura è stata ritenuta inammissibile nei limiti prospettati.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, l’impugnazione che investa la sequenza fatto-norma-effetto giuridico riapre l’esame dell’intera statuizione, sicché non si forma giudicato interno sui singoli passaggi logicamente connessi se la censura colpisce anche uno solo degli elementi della sequenza.
- Il divieto di ultrapetizione non è violato se il giudice d’appello decide la controversia sulla base di una ratio giuridica diversa da quella espressamente prospettata dall’appellante, purché resti entro il perimetro della domanda e dei capi devoluti.
- Nelle controversie sul passaggio di personale da un ente soppresso a un’amministrazione pubblica, la disciplina speciale può prevalere su quella generale e la conservazione del trattamento economico va riferita alle sole voci che abbiano natura retributiva e siano fisse e continuative, oltre che certe nell’an e nel quantum.
- La distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio nell’impiego pubblico contrattualizzato non dipende solo dalla fissità e continuità del pagamento, ma dalla funzione economica della voce: sono esclusi i compensi strettamente incentivanti, previdenziali, assistenziali o comunque non corrispettivi della prestazione lavorativa.
- Le somme destinate a fondi previdenziali integrativi, i premi assicurativi e i buoni pasto non assumono automaticamente natura retributiva: occorre verificare la loro causa concreta e la disciplina collettiva applicabile; in difetto di natura corrispettiva, non entrano nel calcolo dell’assegno personale conservato.
- L’anzianità pregressa non costituisce, di per sé, un diritto azionabile nei confronti del nuovo datore di lavoro: deve essere salvaguardata solo se il suo mancato riconoscimento comporti un effettivo peggioramento del trattamento economico già goduto, non per ottenere ricostruzioni di carriera o meri miglioramenti di posizione.
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