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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00244/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico dipendente di una azienda sanitaria aveva ottenuto in primo grado e poi in appello il riconoscimento di un risarcimento del danno per essere stato adibito, per un lungo periodo, a turni di pronta disponibilità eccedenti il limite mensile di dieci turni previsto dal CCNL della dirigenza medico-veterinaria. La corte territoriale aveva qualificato la domanda come risarcitoria ex art. 2087 c.c., applicando la prescrizione decennale, e aveva ritenuto provati sia l'inadempimento datoriale sia il danno da stress psicofisico. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha contestato, anzitutto, la prescrizione decennale sostenendo che la domanda fosse in realtà diretta al pagamento di differenze retributive soggette a prescrizione quinquennale; ha poi dedotto la violazione dell'art. 2087 c.c. e della disciplina contrattuale collettiva, sostenendo che il CCNL prevedesse già una specifica indennità per la pronta disponibilità e che non vi fosse prova del danno né del nesso causale; ha inoltre sostenuto che il limite dei dieci turni mensili non fosse perentorio, che la pronta disponibilità fosse istituto già remunerato dal contratto e che non fosse dovuta alcuna ulteriore remunerazione o risarcimento, anche in ragione dei vincoli di spesa e della disciplina di contrattazione decentrata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché confondeva la qualificazione della domanda con il merito delle allegazioni, osservando che la domanda era stata correttamente trattata come domanda risarcitoria e non come pretesa di differenze retributive. Ha ritenuto infondati gli altri motivi, richiamando la propria giurisprudenza sull'interpretazione dell'art. 17 del CCNL dirigenza medico-veterinaria: il limite di dieci turni di pronta disponibilità mensili ha natura programmatica e non costituisce un divieto assoluto di svolgere turni eccedenti; per tali turni va comunque corrisposta la specifica indennità prevista dalla contrattazione collettiva, senza assorbimento nella retribuzione di risultato; resta però salva l'ipotesi di abuso del ricorso allo strumento, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, se dalla condotta derivi un danno al lavoratore, anche non patrimoniale. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice di merito si fosse attenuto a tali principi, valorizzando anche la protrazione pluriennale e la rilevanza del superamento dei turni, e ha condannato la ricorrente alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2948 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale delle pretese; la Corte ha escluso la sua applicabilità alla domanda risarcitoria qualificata ex art. 2087 c.c.

  • art. 17 CCNL Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario parte normativa biennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003

    "di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese"

    La disposizione è interpretata come previsione programmatica e non come limite temporale invalicabile; i turni eccedenti sono consentiti ma devono essere retribuiti con la specifica indennità prevista, salva l'ipotesi di abuso e il risarcimento del danno conseguente.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale criterio ermeneutico per sostenere l'interpretazione della disciplina contrattuale; la Corte ribadisce che l'interpretazione deve partire dal dato letterale e dal petitto e dalla causa petendi della domanda.

  • art. 1363 c.c.

    La Corte richiama il criterio di interpretazione sistematica del contratto, da leggere coordinando le singole clausole nel loro complesso.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione che eviterebbe l'inutilità di alcune clausole; la Corte non ne ricava un significato contrario al testo chiaro dell'art. 17 CCNL.

  • art. 2087 c.c.

    È il parametro della domanda accolta in appello: obbliga il datore a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; la sua violazione può fondare responsabilità risarcitoria per abuso nell'organizzazione dei turni.

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di ricondurre la disciplina dei rapporti di pubblico impiego e dei trattamenti economici alla contrattazione collettiva.

  • art. 8 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del trattamento economico e alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la centralità della contrattazione collettiva nella disciplina del trattamento economico.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte rileva l'inconferenza delle censure che, sotto questa norma, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte osserva che le doglianze risultano in parte inconferenti e inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per lamentare la mancanza di prova del danno e del nesso causale; la Corte reputa infondate le censure in quanto il giudice di merito ha ritenuto provati inadempimento e danno sulla base degli elementi acquisiti.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la quantificazione del danno; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte non ravvisa errori del giudice di merito.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla retribuzione dovuta; non viene interpretato in senso difforme dalla disciplina collettiva applicabile.

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente per affermare la prevalenza della disciplina contrattuale in tema di trattamenti economici; la Corte non ne desume un esito diverso.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come clausola generale che impone correttezza nell'esecuzione del rapporto; la Corte ammette il risarcimento in caso di abuso del ricorso alla pronta disponibilità.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato insieme alla buona fede per fondare il limite all'esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dell'obbligo della ricorrente, in caso di ricorso integralmente rigettato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il ricorso era sufficientemente intellegibile e superava il vaglio formale di ammissibilità, pur nella sua lunghezza; tuttavia alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili nel merito contenutistico.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro per verificare la riconducibilità delle censure ai vizi deducibili in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella parte sulla sinteticità del ricorso e sul giusto processo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per collegare il dovere di chiarezza del ricorso all'effettiva tutela del diritto di difesa.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel discorso sulla sinteticità e sull'esigenza di un giusto processo.

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica della domanda va compiuta in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola etichetta attribuita dalla parte; la censura che confonde qualificazione e infondatezza nel merito è inammissibile.
  • Nel rapporto di lavoro della dirigenza medica pubblica, la clausola contrattuale che prevede che "di regola" non si superino dieci turni mensili di pronta disponibilità ha natura programmatica e non integra un limite assoluto o invalicabile.
  • Il superamento del numero ordinario di turni di pronta disponibilità non esclude il diritto alla specifica indennità prevista dalla contrattazione collettiva; tale indennità non si assorbe nella retribuzione di risultato, salvo diversa espressa previsione contrattuale.
  • L'utilizzazione reiterata e smodata della pronta disponibilità, specie se protratta nel tempo e non giustificata da effettive esigenze organizzative, può integrare abuso del potere datoriale in violazione dei doveri di correttezza e buona fede e fondare responsabilità risarcitoria, anche per danno non patrimoniale da stress psicofisico.
  • In cassazione, la doglianza che miri a una nuova valutazione del materiale probatorio o a una diversa ricostruzione del fatto non è ammissibile sotto la sola veste della violazione di legge o della contestazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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