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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00261/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico in servizio presso un ospedale pubblico aveva chiesto il ristoro del pregiudizio derivante dall'essere stato sistematicamente adibito, per molti anni, a turni di pronta disponibilità eccedenti il limite mensile di dieci previsto dalla contrattazione collettiva di categoria. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda, aveva condannato l'azienda sanitaria al pagamento di una somma per ciascun turno eccedente, detraendo quanto già corrisposto a titolo retributivo; la corte d'appello aveva confermato, qualificando la pretesa come domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c., soggetta a prescrizione decennale, e ritenendo provato sia l'abuso datoriale sia il danno da stress psico-fisico. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha contestato, anzitutto, la prescrizione decennale sostenendo che la domanda, per contenuto, era in realtà retributiva o comunque soggetta a prescrizione quinquennale; ha poi dedotto che la disciplina collettiva dell'art. 17 del CCNL dirigenti medici 2002-2005 escludeva un ulteriore risarcimento, che non vi fosse prova del danno alla salute né del nesso causale, che il limite dei dieci turni non fosse inderogabile ma consentisse comunque la sola remunerazione pattizia, e infine che non esistesse un diritto a compensi ulteriori oltre l'indennità prevista per la pronta disponibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché confondeva la qualificazione giuridica della domanda con la sua eventuale fondatezza nel merito e perché la qualificazione dipende dal petitum e dalla causa petendi. Ha ritenuto infondati gli altri motivi, richiamando la propria giurisprudenza sull'art. 17 del CCNL dirigenza medica: il limite dei dieci turni mensili di pronta disponibilità ha natura programmatica e non costituisce un divieto assoluto; i turni eccedenti sono comunque dovuti e vanno remunerati con la specifica indennità contrattuale, senza assorbimento nella retribuzione di risultato; resta ferma la possibilità di risarcimento del danno qualora l'uso sistematico e sproporzionato della pronta disponibilità integri un abuso in violazione dei canoni di correttezza e buona fede e si traduca in un pregiudizio, anche non patrimoniale, per il lavoratore. Poiché la corte territoriale aveva accertato in concreto un uso continuativo e abnorme della reperibilità per circa dieci anni e lo stress psico-fisico subito dal dipendente, la decisione di merito è stata confermata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma non accolto perché la domanda è stata qualificata come risarcitoria ex art. 2087 c.c.

  • art. 17 CCNL Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario parte normativa biennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003

    "di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese"

    il limite dei dieci turni mensili ha natura programmatica e non è un limite temporale invalicabile; i turni eccedenti restano soggetti alla disciplina contrattuale e alla relativa indennità

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in relazione ai criteri di interpretazione della domanda e del contratto; la Corte valorizza il petitum e la causa petendi e, per il contratto, il dato letterale coordinato con il contesto complessivo

  • art. 2087 c.c.

    fonte della pretesa risarcitoria per il pregiudizio da stress psico-fisico derivante dall'abuso organizzativo datoriale

  • art. 2 d.lgs. n. 165/2001

    citato dalla ricorrente nel quadro dei motivi sull'organizzazione del rapporto di pubblico impiego e sulla disciplina contrattuale

  • art. 8 d.lgs. n. 165/2001

    citato dalla ricorrente nel quadro dei motivi sull'organizzazione del rapporto di pubblico impiego e sulla disciplina contrattuale

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    citato dalla ricorrente per sostenere la centralità della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico e orario

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto come violato, ma le censure che lo richiamano sono ritenute in parte inconferenti e inammissibili perché volte a sollecitare un nuovo giudizio di merito

  • art. 116 c.p.c.

    dedotto come violato, ma le censure che lo richiamano sono ritenute in parte inconferenti e inammissibili perché volte a sollecitare un nuovo giudizio di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la prova del danno; la Corte ritiene tuttavia corretta la valutazione probatoria del giudice di merito

  • art. 1223 c.c.

    citato dalla ricorrente nella critica sul danno e sulla sua prova

  • art. 1226 c.c.

    citato dalla ricorrente nella critica sul quantum e sulla liquidazione equitativa

  • art. 1363 c.c.

    usato come criterio interpretativo sistematico del CCNL: il significato della clausola va tratto dal coordinamento con l'intero testo contrattuale

  • art. 1367 c.c.

    richiamato nei motivi della ricorrente, ma la Corte conferma l'interpretazione della clausola che consente turni eccedenti con mantenimento dell'indennità

  • art. 36 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma non idoneo a sovvertire l'interpretazione della disciplina collettiva affermata dalla Corte

  • art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    citato dalla ricorrente per sostenere la disciplina legale e pattizia del trattamento economico dei dipendenti pubblici

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla Corte come canone di correttezza la cui violazione può integrare abuso nell'uso della pronta disponibilità

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla Corte come canone di buona fede nell'esecuzione del rapporto, rilevante per valutare l'abuso datoriale

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione e requisiti di chiarezza/sinteticità

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione e per valutare l'ammissibilità delle singole censure

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti ordinanze conformi

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel passaggio sull'esigenza di chiarezza e sinteticità del ricorso quale presidio del diritto di difesa

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    richiamato nel passaggio sull'esigenza di chiarezza e sinteticità del ricorso in funzione del giusto processo

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel passaggio sull'esigenza di chiarezza e sinteticità del ricorso in funzione del giusto processo

  • art. 55 CCNL

    richiamato per il sistema dei fondi destinati al trattamento accessorio connesso alle condizioni di lavoro

  • art. 51 CCNL 8 giugno 2000

    richiamato quale rinvio alla disciplina delle particolari condizioni di lavoro e alla remunerazione accessoria

  • art. 62 CCNL 5 dicembre 1996

    richiamato come fonte del fondo per il trattamento accessorio legato a oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti

Massime di principio

  • La qualificazione della domanda va compiuta sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi; non può essere sovvertita dalla sola prospettazione difensiva della parte o da una diversa lettura del contenuto economico della pretesa.
  • In tema di pronta disponibilità del dirigente medico, la clausola collettiva che prevede che "di regola" non possano essere programmati più di dieci turni mensili non introduce un limite assoluto e invalicabile, ma una regola organizzativa di massima.
  • Quando la contrattazione collettiva prevede una specifica indennità per la pronta disponibilità, i turni eccedenti il limite ordinario restano soggetti alla medesima disciplina economica pattizia e non possono essere automaticamente assorbiti in altre voci retributive, come la retribuzione di risultato.
  • L'utilizzo sistematico, prolungato e abnorme della pronta disponibilità può integrare un abuso dell'organizzazione datoriale se avviene in violazione dei canoni di correttezza e buona fede e se determina un pregiudizio per il lavoratore, anche non patrimoniale.
  • Il risarcimento del danno da stress psico-fisico presuppone l'accertamento in concreto del pregiudizio e del nesso con la condotta datoriale, ma tale accertamento può essere valorizzato dal giudice di merito anche in presenza di una reiterazione protratta nel tempo e di un uso manifestamente eccessivo dell'istituto.
  • In cassazione, la violazione del requisito di sinteticità e chiarezza rileva come causa di inammissibilità solo quando renda oscura la vicenda o incomprensibili le censure; una motivazione lunga o articolata non è di per sé inammissibile se consente comunque di individuare fatti, questioni e doglianze.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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