Cassazione Civile, Ordinanza n. 00261/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico in servizio presso un ospedale pubblico aveva chiesto il ristoro del pregiudizio derivante dall'essere stato sistematicamente adibito, per molti anni, a turni di pronta disponibilità eccedenti il limite mensile di dieci previsto dalla contrattazione collettiva di categoria. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda, aveva condannato l'azienda sanitaria al pagamento di una somma per ciascun turno eccedente, detraendo quanto già corrisposto a titolo retributivo; la corte d'appello aveva confermato, qualificando la pretesa come domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c., soggetta a prescrizione decennale, e ritenendo provato sia l'abuso datoriale sia il danno da stress psico-fisico. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: ha contestato, anzitutto, la prescrizione decennale sostenendo che la domanda, per contenuto, era in realtà retributiva o comunque soggetta a prescrizione quinquennale; ha poi dedotto che la disciplina collettiva dell'art. 17 del CCNL dirigenti medici 2002-2005 escludeva un ulteriore risarcimento, che non vi fosse prova del danno alla salute né del nesso causale, che il limite dei dieci turni non fosse inderogabile ma consentisse comunque la sola remunerazione pattizia, e infine che non esistesse un diritto a compensi ulteriori oltre l'indennità prevista per la pronta disponibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché confondeva la qualificazione giuridica della domanda con la sua eventuale fondatezza nel merito e perché la qualificazione dipende dal petitum e dalla causa petendi. Ha ritenuto infondati gli altri motivi, richiamando la propria giurisprudenza sull'art. 17 del CCNL dirigenza medica: il limite dei dieci turni mensili di pronta disponibilità ha natura programmatica e non costituisce un divieto assoluto; i turni eccedenti sono comunque dovuti e vanno remunerati con la specifica indennità contrattuale, senza assorbimento nella retribuzione di risultato; resta ferma la possibilità di risarcimento del danno qualora l'uso sistematico e sproporzionato della pronta disponibilità integri un abuso in violazione dei canoni di correttezza e buona fede e si traduca in un pregiudizio, anche non patrimoniale, per il lavoratore. Poiché la corte territoriale aveva accertato in concreto un uso continuativo e abnorme della reperibilità per circa dieci anni e lo stress psico-fisico subito dal dipendente, la decisione di merito è stata confermata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma non accolto perché la domanda è stata qualificata come risarcitoria ex art. 2087 c.c.
art. 17 CCNL Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario parte normativa biennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003
"di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese"
il limite dei dieci turni mensili ha natura programmatica e non è un limite temporale invalicabile; i turni eccedenti restano soggetti alla disciplina contrattuale e alla relativa indennità
richiamato in relazione ai criteri di interpretazione della domanda e del contratto; la Corte valorizza il petitum e la causa petendi e, per il contratto, il dato letterale coordinato con il contesto complessivo
fonte della pretesa risarcitoria per il pregiudizio da stress psico-fisico derivante dall'abuso organizzativo datoriale
citato dalla ricorrente nel quadro dei motivi sull'organizzazione del rapporto di pubblico impiego e sulla disciplina contrattuale
citato dalla ricorrente nel quadro dei motivi sull'organizzazione del rapporto di pubblico impiego e sulla disciplina contrattuale
citato dalla ricorrente per sostenere la centralità della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico e orario
dedotto come violato, ma le censure che lo richiamano sono ritenute in parte inconferenti e inammissibili perché volte a sollecitare un nuovo giudizio di merito
dedotto come violato, ma le censure che lo richiamano sono ritenute in parte inconferenti e inammissibili perché volte a sollecitare un nuovo giudizio di merito
richiamato dalla ricorrente per contestare la prova del danno; la Corte ritiene tuttavia corretta la valutazione probatoria del giudice di merito
citato dalla ricorrente nella critica sul danno e sulla sua prova
citato dalla ricorrente nella critica sul quantum e sulla liquidazione equitativa
usato come criterio interpretativo sistematico del CCNL: il significato della clausola va tratto dal coordinamento con l'intero testo contrattuale
richiamato nei motivi della ricorrente, ma la Corte conferma l'interpretazione della clausola che consente turni eccedenti con mantenimento dell'indennità
art. 36 Cost.
invocato dalla ricorrente, ma non idoneo a sovvertire l'interpretazione della disciplina collettiva affermata dalla Corte
citato dalla ricorrente per sostenere la disciplina legale e pattizia del trattamento economico dei dipendenti pubblici
richiamato dalla Corte come canone di correttezza la cui violazione può integrare abuso nell'uso della pronta disponibilità
richiamato dalla Corte come canone di buona fede nell'esecuzione del rapporto, rilevante per valutare l'abuso datoriale
richiamato in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione e requisiti di chiarezza/sinteticità
richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione e per valutare l'ammissibilità delle singole censure
richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti ordinanze conformi
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 24 Cost.
richiamato nel passaggio sull'esigenza di chiarezza e sinteticità del ricorso quale presidio del diritto di difesa
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato nel passaggio sull'esigenza di chiarezza e sinteticità del ricorso in funzione del giusto processo
art. 6 CEDU
richiamato nel passaggio sull'esigenza di chiarezza e sinteticità del ricorso in funzione del giusto processo
art. 55 CCNL
richiamato per il sistema dei fondi destinati al trattamento accessorio connesso alle condizioni di lavoro
art. 51 CCNL 8 giugno 2000
richiamato quale rinvio alla disciplina delle particolari condizioni di lavoro e alla remunerazione accessoria
art. 62 CCNL 5 dicembre 1996
richiamato come fonte del fondo per il trattamento accessorio legato a oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti
Massime di principio
- La qualificazione della domanda va compiuta sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi; non può essere sovvertita dalla sola prospettazione difensiva della parte o da una diversa lettura del contenuto economico della pretesa.
- In tema di pronta disponibilità del dirigente medico, la clausola collettiva che prevede che "di regola" non possano essere programmati più di dieci turni mensili non introduce un limite assoluto e invalicabile, ma una regola organizzativa di massima.
- Quando la contrattazione collettiva prevede una specifica indennità per la pronta disponibilità, i turni eccedenti il limite ordinario restano soggetti alla medesima disciplina economica pattizia e non possono essere automaticamente assorbiti in altre voci retributive, come la retribuzione di risultato.
- L'utilizzo sistematico, prolungato e abnorme della pronta disponibilità può integrare un abuso dell'organizzazione datoriale se avviene in violazione dei canoni di correttezza e buona fede e se determina un pregiudizio per il lavoratore, anche non patrimoniale.
- Il risarcimento del danno da stress psico-fisico presuppone l'accertamento in concreto del pregiudizio e del nesso con la condotta datoriale, ma tale accertamento può essere valorizzato dal giudice di merito anche in presenza di una reiterazione protratta nel tempo e di un uso manifestamente eccessivo dell'istituto.
- In cassazione, la violazione del requisito di sinteticità e chiarezza rileva come causa di inammissibilità solo quando renda oscura la vicenda o incomprensibili le censure; una motivazione lunga o articolata non è di per sé inammissibile se consente comunque di individuare fatti, questioni e doglianze.
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