Cassazione Civile, Ordinanza n. 00271/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di reiscrizione di una lavoratrice negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2001, limitatamente a 102 giornate, e dalla conseguente richiesta dell'INPS di restituire l'indennità di disoccupazione agricola percepita per il 2011. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato la domanda, ritenendo che la decadenza per impugnare decorresse dalla pubblicazione degli elenchi all'albo comunale, secondo la disciplina originaria richiamata dall'art. 22 d.l. 7/1970 conv. in l. 83/1970, e aveva inoltre condannato la lavoratrice alle spese. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva: (1) violazione della disciplina sulla pubblicazione degli elenchi agricoli, sostenendo che, per effetto della normativa sopravvenuta, la pubblicazione telematica sul sito INPS avesse sostituito quella all'albo pretorio e che, in ogni caso, la prova della pubblicazione cartacea non fosse stata fornita; (2) vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., per aver la sentenza trascurato che il documento attestante la pubblicazione telematica non era datato né sottoscritto nella parte relativa al periodo di pubblicazione; (3) violazione delle norme sulle spese, per non avere la corte applicato l'esonero dall'onere delle spese previsto per le controversie previdenziali. La Corte di cassazione ha ricostruito il quadro normativo evolutivo degli elenchi dei lavoratori agricoli, chiarendo che, per i provvedimenti di disconoscimento adottati nella vigenza dell'art. 38 d.l. 98/2011, la pubblicazione telematica sul sito INPS integra una forma idonea di conoscenza dell'atto e fa decorrere il termine decadenziale di impugnazione; ha poi ritenuto che, nel caso concreto, anche prendendo a riferimento la pubblicazione telematica indicata nel documento INPS, il termine di decadenza risultava comunque decorso, sicché i primi due motivi non potevano condurre all'accoglimento. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando l'applicabilità dell'art. 152 disp. att. c.p.c. ai giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali o assistenziali richieste in via diretta, anche se la domanda presuppone l'accertamento di un rapporto lavorativo; per tale ragione ha dichiarato irripetibili le spese di lite e cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendo comunque maturata la decadenza dall'impugnazione degli elenchi anche se il dies a quo fosse individuato nella pubblicazione telematica del 2014, poiché il ricorso giudiziale era del 2017. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a contestare il valore probatorio di un documento e non l'omesso esame di un fatto decisivo. Ha invece accolto il terzo motivo, stabilendo che nel giudizio previdenziale in questione opera l'esonero dalle spese di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Ne è seguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna alle spese, con declaratoria di irripetibilità delle stesse; sul resto la decisione di merito è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 22 d.l. 7/1970 conv. in l. 83/1970
richiamato come base della disciplina della decadenza nell'impugnazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, ma la Corte valorizza l'evoluzione normativa successiva e la pubblicazione telematica come dies a quo nei casi disciplinati dall'art. 38 d.l. 98/2011
art. 38, comma 6, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011
ha introdotto la pubblicazione telematica degli elenchi nominativi annuali sul sito INPS entro marzo dell'anno successivo
art. 38, comma 7, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011
ha soppresso gli elenchi nominativi trimestrali e previsto che gli elenchi trimestrali di variazione siano pubblicati telematicamente con le stesse modalità degli elenchi annuali
art. 12-bis r.d. 24 settembre 1940, n. 1949
prevede che gli elenchi nominativi annuali siano notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica nel sito INPS
art. 12 r.d. 24 settembre 1940, n. 1949
regola originaria degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e la loro pubblicazione all'albo pretorio
art. 8 d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375
nel sistema previgente imponeva la comunicazione individuale dei provvedimenti di cancellazione o di non iscrizione
art. 9-quinquies d.l. 1 ottobre 1996, n. 510 conv. in l. 608/1996
nel sistema previgente distingueva tra elenchi nominativi annuali/integrativi e provvedimenti di riconoscimento o disconoscimento delle giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione
art. 2712 c.c.
il documento INPS non contestato specificamente quanto alla conformità ai fatti rappresentati ha valore di riproduzione meccanica
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo che contesta il valore probatorio di un documento non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, ma disapplicato perché prevale l'esonero previsto dalla disciplina speciale
art. 152 disp. att. c.p.c.
applicabile ai giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali domandate direttamente in giudizio, con conseguente irripetibilità delle spese
art. 43, comma 7, d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020
richiamato solo per escluderne l'applicazione ratione temporis al caso concreto
art. 22 d.l. 7/1970
richiamato dalla corte territoriale per il termine di decadenza, ma la Corte di cassazione ne rilegge l'applicazione alla luce della normativa sopravvenuta
art. 12, comma 4, r.d. n. 1949/1940
prevedeva la pubblicazione all'albo pretorio e l'avviso mediante manifesto del termine per ricorrere
art. 17 d.l. n. 7/1970
in origine introdusse la comunicazione individuale del provvedimento di cancellazione e il termine di impugnazione dalla notificazione
Massime di principio
- Nei giudizi relativi agli elenchi dei lavoratori agricoli, il dies a quo della decadenza dall'impugnazione va individuato secondo la disciplina normativa applicabile al momento del provvedimento: per gli atti assoggettati alla pubblicazione telematica sul sito INPS, tale pubblicazione è idonea a integrare la conoscenza legale dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale.
- Quando un documento proveniente dall'INPS è sottoscritto e reca ulteriori indicazioni sulla pubblicazione degli elenchi, tali indicazioni possono valere come rappresentazione meccanica ex art. 2712 c.c., salvo specifico disconoscimento della loro conformità ai fatti rappresentati; la mera contestazione di profili formali non esclude il valore probatorio del documento.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usato per contestare il giudizio di attendibilità o il valore probatorio di un documento già valutato dal giudice di merito, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.
- Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali direttamente azionate in giudizio, l'esonero dalle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. opera anche se la controversia richiede incidentalmente l'accertamento di un rapporto di lavoro presupposto.
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