Cassazione Civile, Ordinanza n. 00272/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto l'ammissione allo stato passivo del fallimento della propria datrice di lavoro per crediti retributivi, tredicesima mensilità e T.f.r. Il tribunale aveva ammesso solo parte dei crediti, rigettando l'opposizione ex art. 98 l. fall. in relazione al T.f.r. ritenendo probatoriamente idonei il CUD e le buste paga prodotti, dai quali sarebbe risultata la corresponsione del trattamento di fine rapporto, e rilevando inoltre la mancanza del contratto collettivo per ricalcolare il credito e la ritenuta rinuncia alle istanze istruttorie non reiterate all'udienza di conclusioni. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato: 1) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché il tribunale non avrebbe deciso sulla specifica domanda di modifica dello stato passivo relativa alla qualificazione di una parte del credito retributivo come ultime tre mensilità arretrate, rilevante anche ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere attribuito valore probatorio decisivo a un CUD non proveniente da fonte pubblica e non sottoscritto dal lavoratore, nonché a buste paga prive di sottoscrizione o timbro idonei a dimostrare il pagamento del T.f.r.; 3) violazione degli artt. 188 e 189 c.p.c. per avere il tribunale considerato rinunciate le istanze istruttorie solo perché non reiterate all'udienza di conclusioni, nonostante la persistente insistenza del difensore.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché il tribunale aveva omesso di pronunciare sul capo di domanda relativo alla specificazione del credito per le ultime tre retribuzioni arretrate, richiesta che costituiva un autonomo capo della domanda e non una mera argomentazione, anche per la sua rilevanza ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, affermando che il fatto estintivo del credito per T.f.r., cioè l'avvenuto pagamento, doveva essere provato dal datore di lavoro/fallimento; nel caso concreto tale prova non risultava raggiunta, non essendo sufficiente un CUD di provenienza non pubblica e non sottoscritto dal lavoratore, né buste paga prive di firma, sigla o timbro datoriale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
opposizione allo stato passivo
è il rimedio utilizzato per contestare il provvedimento di verifica del passivo e chiedere la modifica dello stato passivo
insinuazione allo stato passivo
indica la domanda di ammissione del credito nel passivo fallimentare
la mancata statuizione su un determinato capo di domanda integra omessa pronuncia denunciabile in cassazione
l'onere di provare il fatto estintivo del credito, ossia il pagamento, grava sul datore di lavoro o sul fallimento
richiamato per la valutazione dell'opponibilità della prova scritta al fallimento
art. 2, primo comma, lett. a) d.lgs. 80/1992
individua il presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento di crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore
art. 2, terzo comma, d.lgs. 80/1992
richiamato insieme alla disciplina speciale per l'accesso al Fondo di garanzia
art. 2, secondo comma, L. 297/1982
richiamato quale norma del sistema di tutela del T.f.r. tramite Fondo di garanzia
art. 380bis1, secondo comma, c.p.c.
norma sul procedimento camerale in cassazione con riserva della motivazione
richiamati dal ricorrente per contestare la ritenuta rinuncia alle istanze istruttorie
menzionato quale provvedimento rilevante ai fini della domanda al Fondo di garanzia dopo la riforma fallimentare
Massime di principio
- La mancata pronuncia su una specifica richiesta contenuta nelle conclusioni integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., quando quella richiesta costituisca un autonomo capo di domanda e non una mera argomentazione difensiva.
- Ai fini dell'accesso a prestazioni sostitutive o di garanzia collegate all'insolvenza del datore di lavoro, la qualificazione del credito in termini specifici può costituire un capo di domanda autonomo e decisivo.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore deve provare il fatto costitutivo del proprio credito, mentre il curatore o fallimento deve provare il fatto estintivo del pagamento.
- Un CUD ha efficacia probatoria solo se dotato di idonei requisiti di provenienza; un documento fiscale unilateralmente formato dal datore e non sottoscritto dal lavoratore non basta, di per sé, a dimostrare il pagamento del T.f.r..
- Le buste paga munite di firma, sigla o timbro del datore hanno piena efficacia probatoria del credito in sede concorsuale, ma la sottoscrizione "per ricevuta" del lavoratore non equivale automaticamente a quietanza del pagamento delle somme in esse indicate.
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