Cassazione Civile, Ordinanza n. 00264/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’adibizione, per un periodo pluriennale, di un dirigente medico a turni di pronta disponibilità/reperibilità oltre il limite mensile di regola previsto dal CCNL di area. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda del sanitario, aveva condannato l’azienda sanitaria a corrispondere una somma per ciascun turno eccedente, qualificando la pretesa come risarcitoria e detraendo quanto già percepito a titolo di retribuzione. La corte d’appello aveva respinto l’impugnazione dell’azienda, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione, provato il comportamento datoriale abusivo e lo stress psico-fisico del lavoratore, e non specificamente censurato il quantum. Nel ricorso per cassazione l’azienda sanitaria deduceva: errata applicazione della prescrizione decennale invece del termine quinquennale; erronea sussunzione della domanda nell’art. 2087 c.c.; insussistenza di prova del danno e del nesso causale; prevalenza della disciplina collettiva che, a suo dire, remunererebbe già la reperibilità e consentirebbe turni eccedenti senza compenso aggiuntivo; non perentorietà del limite dei dieci turni mensili; inapplicabilità della legge n. 161/2014 e dei principi richiamati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché confondeva la qualificazione della domanda con il suo eventuale difetto di fondamento nel merito: la domanda era correttamente letta come risarcitoria ex art. 2087 c.c., con prescrizione decennale. Ha inoltre respinto gli altri motivi, richiamando un orientamento già consolidato: l’art. 17 del CCNL dirigenza medico-veterinaria 2002-2005, nel prevedere che di regola non possano essere programmati più di dieci turni di pronta disponibilità mensili, non stabilisce un limite assoluto e invalicabile; i turni ulteriori restano tuttavia soggetti alla disciplina contrattuale e devono essere remunerati con la specifica indennità prevista dalla contrattazione collettiva. Rimane salva la possibilità di ottenere anche il risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, quando l’uso sistematico ed eccessivo dell’istituto, in violazione dei canoni di correttezza e buona fede, si traduca in un pregiudizio per la salute o per il recupero delle energie psico-fisiche del dirigente medico. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale sulla sussistenza dell’abuso, sul danno da stress psico-fisico e sulla conseguente condanna dell’azienda sanitaria. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuto non pertinente alla domanda risarcitoria come qualificata dal giudice di merito
art. 17 CCNL Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario parte normativa biennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003
di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese
la previsione è interpretata come regola programmatica e non come limite invalicabile; i turni eccedenti sono consentiti ma vanno retribuiti con la specifica indennità contrattuale, restando possibile il risarcimento in caso di abuso e danno
richiamato quale criterio ermeneutico generale; l’interpretazione deve partire dal dato letterale della clausola e dalla volontà complessiva delle parti
la clausola va letta nel contesto dell’intero regolamento contrattuale, coordinando le singole disposizioni
invocato dalla ricorrente, ma la Corte conferma un’interpretazione della clausola coerente con il testo e con il sistema contrattuale
la domanda del lavoratore è qualificata come risarcitoria per violazione dell’obbligo di sicurezza e tutela della salute; si applica la prescrizione ordinaria decennale
richiamato dalla ricorrente in relazione ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato e alla disciplina collettiva
richiamato dalla ricorrente; non incide sull’esito interpretativo adottato dalla Corte
richiamato dalla ricorrente per sostenere la centralità della contrattazione collettiva nella regolazione economica del rapporto
la doglianza relativa alla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile o inconferente nella parte in cui mirava a una rivalutazione del merito
richiamato dalla ricorrente, ma non utilizzabile per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio
invocato in tema di onere della prova del danno e del nesso causale; la censura è stata respinta in quanto il giudice di merito aveva ritenuto raggiunta la prova anche per presunzioni e per il complessivo quadro fattuale
richiamato per la prova e quantificazione del danno risarcibile
richiamato per la liquidazione equitativa del danno
art. 36 Cost.
invocato dalla ricorrente, ma non idoneo a escludere la remunerazione dei turni eccedenti secondo la disciplina applicabile
richiamato a sostegno della priorità della contrattazione collettiva per i trattamenti economici
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda del lavoratore va qualificata in base al petitum sostanziale e alla causa petendi; la diversa etichetta data dalla parte non è decisiva se il contenuto della pretesa è risarcitorio.
- Quando un obbligo contrattuale o collettivo prevede un limite organizzativo formulato in termini di regola generale, il superamento del limite non è automaticamente illecito se il testo non lo qualifica come inderogabile; resta però dovuta la specifica remunerazione prevista per la prestazione eccedente.
- La contrattazione collettiva che disciplina un istituto accessorio non esclude, di per sé, la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro pubblico quando l’uso reiterato e sistematico dell’istituto si traduca in abuso e in un danno alla salute o al benessere psico-fisico del dipendente.
- In tema di pronta disponibilità del dirigente medico, l’indennità contrattuale remunera la prestazione in sé; se la prestazione viene richiesta oltre la soglia ordinaria, essa resta remunerabile come autonoma voce del trattamento accessorio, senza assorbimento nella retribuzione di risultato.
- La violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell’organizzazione del lavoro può fondare, oltre alla pretesa economica contrattuale, anche una domanda di risarcimento del danno, compreso quello non patrimoniale, ove sia provato un pregiudizio effettivo.
- Il ricorso per cassazione non è inammissibile per la sola ampiezza, ma può esserlo quando la redazione sia tale da rendere oscura la vicenda o incomprensibili le censure; la sinteticità è un requisito funzionale alla chiarezza del controllo di legittimità.
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