Cassazione Civile, Ordinanza n. 00213/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore contributivo)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta da un contribuente avverso un'intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali INPS. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritti i crediti per decorso del termine quinquennale; la Corte d'appello aveva confermato, escludendo la conversione del termine di prescrizione in decennale per mancata opposizione alla cartella, escludendo atti interruttivi e qualsiasi novazione derivante dal subentro dell'agente della riscossione o dalla consegna del ruolo. L'agente della riscossione ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per questioni di giurisdizione e asserita formazione di giudicato interno, lamentando che non era stato sollevato conflitto negativo di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice tributario; 2) violazione dell'integrità del contraddittorio, sostenendo la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS, litisconsorte necessario nelle controversie su debiti contributivi; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che una precedente intimazione di pagamento del 2010, non impugnata, avesse interrotto la prescrizione e che il termine dovesse decorrere da tale atto e non dalla cartella.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio la carenza di jus postulandi della ricorrente: il patrocinio dell'Agenzia davanti alla Corte di cassazione è, in via ordinaria, affidato all'Avvocatura dello Stato in base al protocollo del 22 giugno 2017, salvo conflitto d'interessi, indisponibilità o apposita motivata delibera ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933. Mancando tali presupposti, la procura rilasciata a un avvocato del libero foro è stata ritenuta invalida; conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza richiamata e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene richiamato solo come parametro dei motivi di ricorso dedotti, ma la Corte non ne esamina il merito perché dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura.
invocato dalla ricorrente sul tema del conflitto di giurisdizione, ma non scrutinato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
richiamato dalla ricorrente in relazione al conflitto di giurisdizione, senza decisione di merito.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio nei giudizi su crediti contributivi.
richiamati dalla ricorrente per affermare il litisconsorzio necessario dell'INPS e la rimessione al primo giudice in secondo grado.
art. 3 commi 9 e 10 L. n. 335/1995
richiamato dalla ricorrente come base normativa della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali.
artt. 2948, 2944, 2946 e 2953 c.c.
invocati dalla ricorrente sulla durata e interruzione della prescrizione e sulla pretesa conversione del termine in decennale.
R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4
la Corte lo richiama per affermare che la difesa dell'Agenzia davanti alla Cassazione può essere affidata a un avvocato del libero foro solo in presenza di una motivata delibera dell'ente o degli altri presupposti previsti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato collegato alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione promosso da un ente la cui difesa è stabilita per legge o convenzione, la validità della procura va verificata d'ufficio: se mancano i presupposti che consentono il patrocinio da parte del libero foro, la procura è invalida e il ricorso è inammissibile.
- L'invalidità del conferimento della procura attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale e può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali preliminari, la Corte non esamina i motivi sostanziali o processuali dedotti, anche se riferiti a giurisdizione, litisconsorzio o prescrizione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può compensare le spese e deve dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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