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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20798/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da quattro ricorsi proposti da una proprietaria confinante contro atti del Comune con cui l'amministrazione aveva disposto e poi confermato di non adottare provvedimenti inibitori o repressivi nei confronti di un intervento edilizio eseguito da una società, ritenuto non conforme ai limiti di altezza previsti. Il TAR ha accolto i ricorsi nei limiti relativi alla verifica dell'altezza dell'edificio e ha ordinato al Comune di adottare i necessari provvedimenti di ripristino. Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli del Comune e della società, confermando l'impostazione del TAR anche quanto all'interpretazione della disciplina del c.d. piano casa e alla misura della deroga consentita all'altezza. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione ex art. 110 c.p.a. affidato a tre motivi: 1) eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera amministrativa, perché il Consiglio di Stato avrebbe confermato l'ordine di ripristino senza lasciare spazio al riesercizio dei poteri discrezionali di autotutela in materia di SCIA/DIA edilizia; 2) ulteriore eccesso di potere giurisdizionale, poiché l'ordine di ripristino avrebbe impedito al Comune di valutare sopravvenienze normative e fattuali, tra cui una sentenza della Corte costituzionale e una legge regionale sopravvenuta; 3) eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, perché il Consiglio di Stato avrebbe introdotto un nuovo criterio sulle altezze massime, in asserita violazione della disciplina statale e costituzionale richiamata dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse un vero sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera del merito amministrativo o legislativo: la statuizione sull'ordine di ripristino era un corollario necessario dell'annullamento degli atti comunali illegittimi e non una sostituzione della volontà del giudice a quella della pubblica amministrazione; inoltre, il Consiglio di Stato si era limitato a interpretare la normativa applicabile, senza creare una norma nuova. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, mentre nulla è stato disposto nei confronti delle intimate non costituite. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.a.

    è richiamato quale norma sul ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, ma la Corte ribadisce che il sindacato è limitato ai soli vizi di giurisdizione esterna.

  • art. 362 c.p.c.

    è richiamato come base del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    è evocato dal ricorrente, ma la Corte esclude che nel caso vi sia stata invasione del merito amministrativo.

  • art. 19, commi 4 e 6-bis, L. 241/1990

    la Corte richiama la disciplina della SCIA edilizia e della vigilanza/sanzione urbanistico-edilizia per escludere che l'ordine di ripristino abbia sottratto al Comune poteri non esercitabili.

  • art. 21-nonies L. 241/1990

    è citato dal ricorrente in tema di autotutela, ma la Corte non ravvisa alcun eccesso di potere giurisdizionale nel controllo esercitato dal giudice amministrativo.

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    è la base costituzionale del sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti ai limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 97 Cost.

    richiamato per affermare che anche l'autotutela amministrativa è soggetta al principio di legalità e al sindacato giurisdizionale.

  • art. 8 d.m. 1444/1968

    è richiamato dal ricorrente in relazione alle altezze massime; la Corte rileva che il Consiglio di Stato si è limitato a interpretare la disciplina applicabile.

  • art. 2-bis d.P.R. 380/2001

    è indicato come norma statale di riferimento che rende vincolanti per Regioni e Province autonome le distanze legali fissate dal d.m. 1444/1968.

  • art. 9, comma 8-bis, L.R. Veneto 14/2009

    è la disposizione regionale interpretata dal Consiglio di Stato nel senso che gli incentivi volumetrici possono comportare ampliamento fuori sagoma e superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, nei limiti previsti.

  • art. 10 d.l. 76/2020

    è menzionato dal ricorrente quale sopravvenienza normativa evocata a sostegno della censura, ma la Corte non la ritiene idonea a integrare un eccesso di potere giurisdizionale.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    è applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale travalichi i limiti esterni della giurisdizione, sostituendosi alla pubblica amministrazione con una decisione sostanzialmente autoesecutiva o creando una norma inesistente; non basta denunciare errori interpretativi o applicativi della disciplina sostanziale.
  • La sentenza amministrativa di annullamento produce non solo un effetto demolitorio dell'atto, ma anche un effetto conformativo: l'amministrazione, nel riesercizio del potere, deve attenersi ai principi e ai criteri di legittimità fissati dalla decisione, anche se residuano margini di discrezionalità.
  • L'ordine di ripristino conseguente all'annullamento di atti illegittimi non integra di per sé invasione della sfera amministrativa quando sia il corollario necessario dell'accertata illegittimità urbanistico-edilizia e della doverosa vigilanza repressiva dell'ente.
  • Il sindacato della Cassazione sul Consiglio di Stato non consente di rimettere in discussione il percorso logico-giuridico della decisione impugnata attraverso censure che, in realtà, denunciano errores in iudicando o in procedendo.
  • L'interpretazione della normativa urbanistica e regionale, quando il giudice si limiti a ricostruire la disciplina applicabile e a riempire un'eventuale lacuna con gli strumenti ermeneutici propri della funzione giurisdizionale, non equivale a produzione normativa riservata al legislatore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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