L.R. Veneto 14/2009
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge veneta 14/2009 introduce misure straordinarie per ampliare o demolire e ricostruire edifici esistenti, incentivare edilizia sostenibile e impianti solari/fotovoltaici, riqualificare strutture turistiche e favorire interventi per disabili. Le istanze vanno presentate entro 24 mesi dall’entrata in vigore; per gli interventi ordinari l’avvio è differito e i comuni potevano imporre limiti entro il 30 ottobre 2009.
Intervento straordinario per ampliamenti edilizi, demolizione e ricostruzione, solare/fotovoltaico e barriere architettoniche nel Veneto
Intervento straordinario a sostegno del settore edilizio nel Veneto
La legge regionale del Veneto n. 14 del 2009 introduce una disciplina straordinaria per rilanciare il settore edilizio, favorire il miglioramento della qualità abitativa, la riqualificazione del patrimonio esistente, l’uso di tecniche di edilizia sostenibile e l’integrazione di fonti rinnovabili. Il provvedimento opera solo nel territorio regionale e si applica nel rispetto dei vincoli e delle condizioni espressamente previste.
Finalità e ambito generale
La Regione promuove interventi finalizzati a preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, con attenzione alla sostenibilità ambientale ed energetica. Le disposizioni possono applicarsi anche a edifici soggetti a specifiche forme di tutela, ma solo se gli interventi sono autorizzabili secondo la normativa statale, regionale o urbanistica. Per gli edifici su aree demaniali o vincolate a uso pubblico, gli interventi previsti dagli articoli su ampliamenti, demolizione e ricostruzione, turismo e impianti solari/fotovoltaici richiedono lo specifico assenso dell’ente titolare o tutore del vincolo.
Ampliamenti degli edifici esistenti
Per gli edifici esistenti è consentito, in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, un ampliamento fino al:
- 20% del volume per gli edifici residenziali;
- 20% della superficie coperta per gli edifici con destinazione diversa dalla residenziale.
L’ampliamento deve essere realizzato in aderenza al fabbricato esistente o tramite un corpo edilizio contiguo già esistente; solo se ciò non è possibile o compromette l’armonia estetica può essere autorizzato un corpo edilizio separato, con carattere accessorio e pertinenziale. Nel calcolo dell’ampliamento si computa anche l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009, purché aventi i requisiti previsti dalla legge regionale sul recupero dei sottotetti, con esclusione dei sottotetti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado. Negli edifici composti da più unità immobiliari l’ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna unità, nel rispetto del limite complessivo; nelle case a schiera è ammesso solo se eseguito in modo uniforme su tutte le unità della schiera. La percentuale del 20% è aumentata di un ulteriore 10% quando si utilizzano tecnologie che prevedano fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 kWh, anche se già installate.
Demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente
La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento di edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titolo abilitativo, quando necessitino di adeguamento agli standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza. Sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione con aumento fino al:
- 40% del volume per edifici residenziali;
- 40% della superficie coperta per edifici a destinazione diversa,
purché l’immobile sia in zona territoriale propria e la ricostruzione utilizzi tecniche costruttive di edilizia sostenibile secondo la legge regionale n. 4/2007. La Giunta regionale doveva integrare entro 60 giorni le linee guida dell’edilizia sostenibile, prevedendo una graduazione della volumetria assentibile in base alla qualità ambientale ed energetica dell’intervento. Il limite del 40% può salire al 50% se la demolizione e ricostruzione comporta una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse, modifica dell’area di sedime e delle sagome originarie, e l’intervento è assoggettato a piano attuativo. La disciplina si applica anche agli edifici demoliti o in corso di demolizione in forza di regolare titolo abilitativo, purché alla data di entrata in vigore della legge non sia già avvenuta la ricostruzione.
Riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi
Per le strutture turistiche e ricettive, fermo restando quanto previsto per gli altri interventi, è possibile ampliare fino al 20% le attrezzature all’aperto individuate dal testo unico regionale sul turismo, anche se situate su area demaniale. Se tali insediamenti effettuano investimenti nell’ambito di questi interventi, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle normative nazionali e regionali vigenti.
Impianti solari e fotovoltaici
Non concorrono alla formazione di cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge, finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici integrati o parzialmente integrati, con potenza non superiore a 6 kWp. Tali manufatti sono realizzabili anche in zona agricola e sono soggetti a denuncia di inizio attività. La Giunta regionale doveva definire entro 90 giorni le caratteristiche tipologiche e dimensionali di tali opere.
Titolo abilitativo e procedimento
Le disposizioni straordinarie prevalgono sulle norme locali e sulle norme tecniche degli strumenti urbanistici contrastanti. Gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione e quelli turistico-ricettivi sono soggetti a DIA ai sensi del DPR n. 380/2001. La DIA deve essere corredata da documentazione sul titolo di legittimazione, asseverazione di conformità, elaborati progettuali, eventuali pareri per immobili vincolati, documenti di settore e autocertificazione sulla sicurezza e igiene. L’esecuzione dei lavori resta subordinata anche agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal d.lgs. n. 81/2008.
Oneri, incentivi e sostegni economici
Per gli interventi di ampliamento e demolizione/ricostruzione, il contributo di costruzione è ridotto del 60% quando l’edificio o le unità immobiliari sono destinate a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. I comuni possono inoltre prevedere ulteriori incentivi economici per interventi che utilizzino tecniche di bioedilizia o fonti rinnovabili.
Limiti di applicazione e esclusioni
La disciplina non si applica a edifici:
- ricadenti nei centri storici;
- vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- sottoposti a specifiche norme di tutela urbanistica o territoriale incompatibili con gli interventi;
- in aree di inedificabilità assoluta o dichiarate inedificabili da sentenza o provvedimento amministrativo;
- anche solo parzialmente abusivi soggetti a demolizione;
- con destinazione commerciale, se l’intervento mira a eludere la normativa regionale su grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;
- in aree ad alta pericolosità idraulica dove l’edificazione non è consentita.
Gli interventi non possono mutare la destinazione d’uso, salvo il caso dell’ampliamento tramite corpo edilizio contiguo già esistente; in ogni caso l’area deve avere destinazione compatibile con quella dell’edificio. Restano salve le norme statali sulle distanze. È comunque ammesso aumentare la superficie utile di pavimento all’interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari.
Prima casa di abitazione e opere di urbanizzazione
Gli interventi di ampliamento e di demolizione/ricostruzione relativi alla prima casa di abitazione si applicano fin dall’entrata in vigore della legge. Per gli altri interventi, è richiesta l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento in relazione al maggior carico urbanistico, con esclusione degli interventi sulla prima casa di abitazione.
Delibera comunale, termini e regime temporale
Entro il 30 ottobre 2009 i comuni dovevano deliberare se applicare la normativa e con quali ulteriori limiti e modalità, sulla base di valutazioni urbanistiche, edilizie, paesaggistiche e ambientali. Se il termine decorreva inutilmente, la Giunta regionale poteva nominare un commissario ad acta entro i successivi 15 giorni, con il compito di convocare entro 10 giorni il consiglio comunale. Le istanze per gli interventi degli articoli 2, 3 e 4 dovevano essere presentate entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge. Gli interventi, salvo quelli sulla prima casa di abitazione, non potevano iniziare prima della scadenza del termine comunale e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove necessario. Sono fatte salve le disposizioni statali sulle distanze.
Disciplina della ristrutturazione edilizia
In attesa della nuova disciplina regionale sull’edilizia, la legge chiarisce alcuni profili autorizzativi della ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR n. 380/2001. La demolizione integrale delle strutture murarie preesistenti è ammessa, purché la nuova costruzione mantenga il medesimo volume e sia realizzata all’interno della sagoma del fabbricato precedente. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento, la parte che conserva volume e sagoma esistenti è considerata ristrutturazione edilizia e non nuova costruzione ai fini degli indici edificatori e degli altri parametri quantitativi; solo la parte di ampliamento è trattata come nuova costruzione.
Agevolazioni per persone con disabilità
La legge prevede una riduzione del 100% delle somme dovute a titolo di costo di costruzione per gli interventi funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi dalla commissione competente ai sensi della legge n. 104/1992, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Vengono inoltre modificate le disposizioni regionali sulle barriere architettoniche:
- la platea dei beneficiari include anche persone con invalidità civile superiore al 75%;
- negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge, ubicati in zone territoriali omogenee B, C ed E, sono ammessi per una sola volta ampliamenti fino a 150 metri cubi, in deroga agli indici di zona, purché realizzati in aderenza e limitati a un singolo intervento per nucleo familiare;
- per tali ampliamenti restano fermi i vincoli ambientali e culturali, le distanze dalle strade, dai confini e tra pareti finestrate, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari;
- la domanda deve essere corredata da certificazione medica, relazione tecnica con dimostrazione dell’impossibilità di reperire spazi adeguati nell’edificio di residenza e progetto del nuovo volume;
- sulle volumetrie realizzate è imposto un vincolo decennale di non variazione della destinazione d’uso, non alienazione e non locazione a soggetti non disabili, da trascrivere nei registri immobiliari.
Elenchi comunali e controlli conoscitivi
I comuni devono istituire e aggiornare, a fini conoscitivi, un elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi della legge.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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