Cassazione Civile, Ordinanza n. 20620/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, l'amministrazione finanziaria ritenne che alcune società fornitrici, operanti nel settore del compro oro usato, avessero emesso fatture senza IVA nei confronti della società acquirente in modo indebito, perché - secondo l'Ufficio - non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del regime di inversione contabile di cui all'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, ma andava applicato il regime ordinario con IVA. Per la mancata regolarizzazione delle fatture l'Agenzia irrogò alla società acquirente una sanzione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/1997. La contribuente impugnò l'avviso, ma la Commissione tributaria regionale accolse l'appello, ritenendo non dimostrata l'insussistenza dei presupposti del reverse charge e valorizzando l'oggetto sociale delle società cedenti. L'Agenzia ricorse per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 36, comma 1, del d.l. n. 41/1995 conv. in l. n. 85/1995, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nell'applicare il regime fiscale relativo agli oggetti usati in oro e nel fondare la decisione su elementi non idonei a provare i presupposti del regime di inversione contabile. La società resistette con controricorso e propose ricorso incidentale sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati sia l'eccezione di tardività della notificazione sia il preliminare rilievo di inammissibilità del ricorso principale. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, richiamando il proprio orientamento secondo cui il reverse charge in materia di oro si fonda sull'esigenza di prevenire frodi fiscali ed è applicabile solo quando l'operazione abbia ad oggetto prodotti non immediatamente destinati al consumo e rispondenti ai requisiti di purezza previsti dalla disciplina. Ha quindi cassato la sentenza impugnata perché il giudice di merito aveva basato la decisione sulla sola visura camerale delle società cedenti, senza verificare in concreto la sussistenza dei presupposti di legge, pur a fronte dell'indicazione che le cessioni riguardavano oggetti usati. Il ricorso incidentale della società, relativo alla compensazione delle spese, è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
il regime di inversione contabile, in deroga al regime ordinario, pone l'obbligo di assolvere l'IVA in capo al cessionario; la sua applicabilità richiede che ricorrano i presupposti normativi e, in materia di oro, che i beni non siano immediatamente destinati al consumo e presentino i requisiti di purezza previsti, in funzione antielusiva e antifrode.
art. 36, comma 1, d.l. n. 41/1995 conv. in l. n. 85/1995
richiamato quale norma concorrente nella disciplina fiscale applicabile alla cessione di oggetti in oro usati, da coordinare con il regime dell'inversione contabile.
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997
norma sanzionatoria richiamata per la mancata regolarizzazione delle fatture da parte del cessionario.
richiamati per censurare l'uso e la valutazione delle presunzioni da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- In tema di IVA, il regime di inversione contabile costituisce una deroga al principio generale secondo cui l'imposta è assolta dal cedente e va applicato solo quando risultino integrati i presupposti previsti dalla disciplina interna, coerente con quella unionale.
- Ai fini dell'applicazione del reverse charge nella cessione di oro, non è sufficiente il mero dato dell'oggetto sociale del cedente: occorre verificare in concreto la natura dei beni ceduti e la loro riconducibilità al regime normativo speciale, anche sotto il profilo della destinazione al consumo e dei requisiti di purezza.
- Il giudice di merito non può affermare o escludere l'applicabilità del regime fiscale speciale sulla base di elementi meramente formali o indiziari non decisivi, dovendo compiere un accertamento concreto dei presupposti di legge.
- Quando il motivo principale di ricorso investe l'accertamento del regime IVA applicabile e risulta fondato, resta assorbito il ricorso incidentale che riguardi un capo della decisione dipendente, come la regolazione delle spese.
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