Cassazione Civile, Ordinanza n. 20621/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione del ruolo e della rinuncia al ricorso notificata alla controparte. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di rimborso IVA presentata in relazione all'acquisto di beni ammortizzabili. A seguito di verifica, l'amministrazione finanziaria ha rilevato che, pur essendo state prodotte le fatture relative all'acquisto dei beni strumentali, non risultava accertata l'effettiva esistenza fisica dei beni stessi. Ne è seguito un avviso di accertamento per il recupero di materia imponibile ai fini IRPEG e IRAP, mediante disconoscimento di minori costi e dell'IVA detratta. L'atto, riferito all'anno d'imposta 2001 ma notificato al curatore della società poi fallita nel 2011, è stato emesso facendo applicazione del raddoppio dei termini di decadenza ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e art. 57 d.P.R. n. 633/1972. Il curatore ha impugnato l'avviso senza esito in primo e secondo grado. In cassazione la società ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio ha aderito alla definizione del ruolo ex art. 6, comma 1, d.l. n. 193/2016 e ha rinunciato al ricorso, con notifica della rinuncia all'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972
richiesta di rimborso dell'iva ex art. 30, comma 3, lett. c)
la norma è richiamata come base della domanda di rimborso IVA collegata all'acquisto di beni ammortizzabili
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
raddoppio dei termini di decadenza ex art. 43
richiamato come fondamento del raddoppio dei termini per l'avviso di accertamento
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
raddoppio dei termini di decadenza ex art. 57
richiamato come fondamento del raddoppio dei termini per l'accertamento IVA
art. 6, comma 1, del d.l. n. 193/2016
adesione alla definizione del ruolo ex art. 6, comma 1
la Corte prende atto dell'adesione alla definizione agevolata come fatto estintivo del giudizio
Massime di principio
- L'adesione alla definizione del ruolo e la successiva rinuncia al ricorso, debitamente notificata alla controparte, determinano l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando interviene una rinuncia al ricorso accettata o comunque notificata secondo le forme indicate, la Corte dichiara l'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate.
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