Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20617/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite fiscale e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IVA per l'anno 2005 e le relative sanzioni. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza della CTR del Lazio. Successivamente, ha chiesto la sospensione del processo per aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, depositando la domanda di definizione. In seguito ha chiesto la trattazione per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Anche l'Agenzia ha chiesto l'estinzione del giudizio, rappresentando che la domanda di definizione era stata presentata e che era stato effettuato il pagamento necessario al perfezionamento della procedura.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La definizione agevolata della controversia determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la definizione agevolata.

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    È stato invocato per chiedere la fissazione dell'udienza al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del processo.

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria è definita mediante adesione alla procedura agevolata prevista dalla legge e il relativo pagamento risulta effettuato, viene meno l'interesse alla decisione e il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali rimangono a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla normativa di definizione.
  • La declaratoria di estinzione può essere pronunciata anche in sede di legittimità quando entrambe le parti rappresentano l'intervenuta definizione della lite e il perfezionamento degli adempimenti previsti dalla legge speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.