Cassazione Civile, Ordinanza n. 30718/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da tre avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni emessi per gli anni 2008, 2009 e 2010 nei confronti di una società, a seguito di verifiche della Guardia di Finanza che avevano fatto emergere un sistema di false fatturazioni per sponsorizzazioni sportive. L'Ufficio contestava la deducibilità dei costi e la detrazione dell'IVA relativi a operazioni ritenute, in tutto o in parte, oggettivamente inesistenti per sovrafatturazione. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente, annullando l'accertamento per il 2008 sulla base dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, e confermando gli avvisi per il 2009 e 2010. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme su prova, deducibilità dei costi e detraibilità IVA, sostenendo che la CTR avesse trascurato il quadro indiziario sulla sovrafatturazione e applicato in modo inconferente la disciplina sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche. La società resisteva con controricorso e ricorso incidentale, lamentando motivazione contraddittoria e violazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 quanto agli anni 2009 e 2010, nonché, con un terzo motivo, la mancata applicazione del raddoppio dei termini in materia IRAP.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati i motivi contro l'annullamento dell'accertamento relativo al 2008 perché la CTR aveva omesso di valutare gli elementi indiziari offerti dall'Ufficio sulla inesistenza oggettiva delle operazioni e aveva fatto leva su una norma inconferente rispetto al thema decidendum. Ha rigettato i primi due motivi del ricorso incidentale della contribuente, giudicandoli infondati, perché la CTR aveva correttamente confermato gli avvisi per il 2009 e 2010 applicando i principi sull'onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti e perché le censure della società si limitavano a contestazioni di merito non pertinenti o non specificamente articolate. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale sulla questione del raddoppio dei termini IRAP, trattandosi di questione nuova non dedotta nel ricorso introduttivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Puglia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
richiamato per la proposta del relatore nel rito camerale
ritenuto inconferente al caso concreto, perché disciplina la presunzione di spesa pubblicitaria per versamenti a società dilettantistiche, mentre qui era in discussione l'effettivo sostenimento del costo e l'oggettiva esistenza delle operazioni
richiamato dall'Ufficio e dal ricorso come norma sulla deducibilità dei costi
art. 19, comma 7, d.P.R. 633/1972
richiamato in tema di detrazione IVA su operazioni contestate
richiamato come norma che attribuisce alla fattura valore documentale e funzione di titolo per la detrazione IVA e la deduzione del costo
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
richiamato come base del potere di accertamento in tema di IVA e operazioni inesistenti
richiamato per il riparto dell'onere della prova: all'Ufficio spetta provare la falsità o inesistenza dell'operazione, poi passa sul contribuente l'onere di provare l'effettività
richiamato per l'utilizzabilità delle presunzioni semplici come prova dell'inesistenza dell'operazione
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato quale base dell'accertamento analitico-induttivo fondato su elementi presuntivi
richiamato in relazione al raddoppio dei termini
richiamato nel motivo sul raddoppio dei termini in presenza di violazioni penalmente rilevanti
richiamato per delimitare i motivi aggiunti nel processo tributario
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, non è il contribuente a dover provare la reale effettuazione dell'operazione: è l'Ufficio che deve offrire elementi idonei, anche presuntivi, a dimostrare l'inesistenza della prestazione fatturata.
- La prova presuntiva è pienamente utilizzabile in materia tributaria e può da sola fondare il convincimento del giudice, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria dell'effettività dell'operazione.
- La semplice regolarità formale della fattura, delle scritture contabili o dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la reale esistenza dell'operazione quando tali strumenti possano essere usati per simulare operazioni fittizie.
- In una controversia su sovrafatturazione o operazioni inesistenti, è decisivo esaminare il thema decidendum concreto, cioè l'effettiva esistenza del costo fatturato, e non applicare norme presuntive pertinenti a fattispecie diverse.
- Nel processo tributario, questioni nuove non dedotte nel ricorso introduttivo di primo grado non possono essere introdotte per la prima volta in appello, salvo i limiti previsti per i motivi aggiunti.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica del fatto storico decisivo non valutato, non essendo sufficiente una generica critica alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
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