Cassazione Civile, Ordinanza n. 27879/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento emessi da un Comune per omesso pagamento dell'IMU dovuta per gli anni 2012 e 2013 su vari terreni ritenuti fabbricabili. La contribuente ha impugnato gli atti sostenendo, in sintesi: (i) che il valore venale utilizzato dal Comune non potesse fondarsi su una delibera di Giunta risalente al 2006 per annualità successive, perché il valore imponibile deve essere riferito al 1 gennaio di ciascun anno d'imposta; (ii) che la CTR non avesse considerato una consulenza tecnica espletata in un diverso giudizio di divisione ereditaria e alcuni certificati di destinazione urbanistica, da cui emergerebbero vincoli tali da ridurre o escludere l'edificabilità e quindi il valore dei terreni; (iii) che gli avvisi sarebbero stati privi di adeguata motivazione e che, in ogni caso, il Comune non avrebbe provato la comunicazione individuale dell'attribuzione ai terreni della natura edificabile. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, osservando che la motivazione per relationem agli atti generali dell'ente è valida, che la delibera comunale sui valori venali costituisce criterio presuntivo superabile con prova contraria ma non è stata efficacemente superata in fatto, che la questione della comunicazione ex art. 31, comma 20, L. 289/2002 non condiziona la rilevanza fiscale dell'edificabilità e che alcune doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva già respinto l'impugnazione degli avvisi IMU. Ha ritenuto che: la base imponibile va determinata al valore venale al 1 gennaio dell'anno di imposizione, ma ciò non impedisce che una stima comunale precedente continui a essere utilizzabile se il valore del bene sia rimasto sostanzialmente invariato; la motivazione degli avvisi era sufficiente perché fondata su una delibera comunale generale conoscibile; la delibera comunale sul valore dei terreni ha natura presuntiva e può essere superata con prova contraria, ma la contribuente non ha offerto elementi idonei a dimostrare un valore diverso in modo apprezzabile in sede di legittimità; la mancata comunicazione individuale dell'edificabilità non esclude l'obbligo tributario. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
valore "venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione"
Per le aree fabbricabili la base imponibile si determina sul valore venale al 1 gennaio dell'anno di imposta; il riferimento temporale è giustificato dalla naturale variabilità del valore nel tempo, ma non impedisce di utilizzare una stima precedente se il valore sia rimasto invariato.
art. 1, commi 161 e 162, L. 296/2006
La ricorrente ne ha denunciato la violazione in relazione all'avviso di accertamento, ma la Corte non ha ravvisato una violazione di legge idonea a travolgere gli atti impugnati.
Il Comune può adottare delibere con cui stabilisce periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, utilizzabili come parametro di accertamento e come presunzione superabile con prova contraria.
È valida la motivazione per relationem se l'atto richiamato è riprodotto nelle parti essenziali, allegato oppure già noto o conoscibile dal contribuente; le delibere generali dell'ente soggette a pubblicità legale non devono essere necessariamente allegate.
Conferma che l'obbligo di allegazione riguarda gli atti non conosciuti o non conoscibili dal contribuente, non gli atti generali pubblici dell'ente.
art. 59, lettera g), d.lgs. 446/1997
Richiamato dalla contribuente per sostenere che la delibera comunale sui valori venali integra una presunzione semplice superabile con prova contraria.
art. 31, comma 20, L. 289/2002
comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva conoscenza da parte del contribuente
La Corte ribadisce che la mancata comunicazione non condiziona la produzione degli effetti fiscali dell'edificabilità dell'area e non esclude l'obbligo di dichiarazione e di versamento dell'imposta.
art. 36, comma 2, D.L. 223/2006
Un'area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi.
La mancata comunicazione dell'edificabilità non elimina l'obbligo dichiarativo del contribuente.
art. 13, comma 12-ter, D.L. 201/2011
Richiamato come disposizione IMU che conferma l'obbligo dichiarativo anche nel regime dell'IMU.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di imposta sugli immobili, la base imponibile delle aree fabbricabili va riferita al valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione; tuttavia la circostanza che il valore sia per sua natura variabile non esclude che una stima precedente resti utilizzabile se il giudice accerti che il valore del bene non è mutato nel periodo considerato.
- Le delibere comunali adottate ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 446/1997 sui valori medi delle aree edificabili hanno natura di parametro presuntivo e non di valore assoluto: il contribuente può vincerle con prova contraria, e il giudice può discostarsene solo se ritenga dimostrato che il terreno non possa avere quel valore.
- La motivazione per relationem degli avvisi di accertamento è legittima quando richiama atti generali dell'ente che siano pubblici e conoscibili; non è necessaria l'allegazione materiale di tali atti se essi sono soggetti a pubblicità legale.
- La mancata comunicazione individuale dell'attribuzione della natura edificabile del terreno non esclude, di per sé, l'insorgenza dell'obbligo tributario né fa venir meno l'obbligo dichiarativo del contribuente se l'area risulta edificabile secondo lo strumento urbanistico generale.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge, quando la doglianza mira in realtà a ottenere una nuova stima del bene o una diversa ponderazione delle prove documentali.
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