Cassazione Civile, Ordinanza n. 27836/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale con cui, dopo una precedente iniziativa collegata a un appalto per lavori nello stabile, l'assemblea aveva preso atto del contenzioso con la prima impresa appaltatrice, valutato nuovi preventivi e affidato i lavori a una diversa società. La proprietaria impugnante sosteneva che la delibera fosse invalida perché il condominio non avrebbe potuto risolvere unilateralmente il primo contratto di appalto né stipularne uno nuovo con altro soggetto prima di definire giudizialmente la controversia con la precedente appaltatrice. In appello la Corte territoriale aveva rigettato l'impugnazione, pur dichiarando fondati i primi due motivi di gravame relativi alla non definitività di una precedente sentenza e alla non corretta lettura di quella decisione circa la mancata risoluzione del primo appalto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, perché la Corte d'appello aveva ritenuto fondati i primi due motivi ma poi aveva rigettato l'appello senza conseguenze processuali coerenti; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 1453 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la delibera impugnata avesse efficacia risolutiva del primo contratto e che fosse illegittimo deliberare un nuovo incarico a un'altra impresa prima della definizione del rapporto con la precedente appaltatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur essendo la motivazione della sentenza d'appello imprecisa nel dichiarare accolti i primi due motivi di gravame, non vi era un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo: il decisum restava chiaro, nel senso del rigetto dell'impugnazione e della conferma della validità della delibera. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo nella parte formulata ex art. 360 n. 5 c.p.c. e comunque infondato anche se riqualificato come violazione di legge, affermando che il sindacato giudiziale sulle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. è limitato alla legittimità e non si estende al merito o alla convenienza delle scelte assembleari; la decisione di non dare corso a un contratto già concluso e di affidare i lavori a un'altra impresa rientra nella discrezionalità assembleare, salvo vizi di competenza, norme imperative o eccesso di potere non dedotti in concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 156, comma 2, c.p.c.
invocato come parametro della dedotta nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte esclude che ricorra una nullità in assenza di insanabile incertezza sul comando giudiziale
art. 360, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale denunciato per asserita nullità della sentenza
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte osserva che il motivo non individua il fatto decisivo e, dunque, è inammissibile
art. 1453 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della presunta risoluzione unilaterale del contratto di appalto; la Corte ritiene la censura non idonea a dimostrare l'illegittimità della delibera
art. 1137 c.c.
il sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali è limitato al controllo di legittimità, non estendendosi alla valutazione del merito o della convenienza economica
art. 1135 nn. 2 e 3 c.c.
richiamato per individuare i confini delle attribuzioni dell'assemblea; la nullità delle delibere ricorre se l'assemblea delibera su materie estranee a tali attribuzioni o contrarie a norme imperative
art. 1132 c.c.
citato per evidenziare che il condomino dissenziente è tutelato dalla possibilità di separare la propria responsabilità da quella del condominio nei casi previsti
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se previsto
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza solo quando il provvedimento è tale da non consentire in alcun modo l'individuazione del comando giudiziale, non essendo sufficiente una mera incoerenza argomentativa se il dispositivo e la ratio decidendi complessiva restano comprensibili.
- La sentenza d'appello può correggere o sostituire integralmente la motivazione di primo grado e confermare il rigetto anche fondando la decisione su ragioni diverse, senza che ciò integri di per sé contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
- Nel giudizio di legittimità sulle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. il controllo del giudice è limitato alla legittimità della decisione assembleare; non è consentito sindacare il merito, la convenienza economica o la discrezionalità dell'assemblea.
- Le delibere condominiali sono nulle solo se contrastano con norme imperative o esulano dalle attribuzioni assembleari; sono invece annullabili quando, pur rientrando nelle attribuzioni, presentano vizi che incidono sulla regolare formazione della volontà o sui criteri legali di riparto, ove dedotti.
- La scelta dell'assemblea di non proseguire un rapporto contrattuale già instaurato e di affidare i lavori a un diverso contraente, in assenza di vizi di competenza o di eccesso di potere, rientra nella sfera discrezionale dell'organo condominiale e non è censurabile per il solo dissenso di un condomino.
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