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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27845/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2006 e 2007, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo di svolgere l'attività professionale senza collaboratori e senza autonoma organizzazione, con l'uso di beni strumentali minimi (un'automobile in locazione finanziaria, un telefono cellulare e due computer portatili). A fronte del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il ricorso introduttivo era stato accolto in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione. In cassazione la ricorrente deduceva violazione del d.lgs. n. 446/1997, art. 2, e dell'art. 163 del d.P.R. n. 917/1986, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto la sussistenza di autonoma organizzazione per l'impiego rilevante e continuativo di collaboratori; richiamava inoltre la legge di bilancio 2022 che ha abolito l'IRAP per lavoratori autonomi e professionisti, assumendo che ciò corroborasse la propria tesi, e prospettava anche un divieto di doppia imposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e, comunque, infondato. Ha ritenuto non pertinente la censura perché la ricorrente non aveva adeguatamente riportato e specificato i fatti decisivi idonei a dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione, limitandosi a richiami generici agli atti. Ha poi ribadito che, nei giudizi di rimborso, il contribuente ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, mentre l'Amministrazione può difendersi in modo ampio anche in appello, trattandosi di contestazione dei presupposti del rimborso e non di nuova pretesa impositiva. È stato inoltre escluso sia il rischio di doppia imposizione, per la diversità dei presupposti tra IRAP sull'attività individuale e IRAP collegata alla partecipazione societaria, sia la rilevanza dell'abolizione dell'IRAP dal 2022, perché non applicabile temporalmente alle annualità chieste a rimborso. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario avente ad oggetto il rimborso di imposte, il contribuente assume la posizione di attore anche in senso sostanziale e deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi del diritto al rimborso, incluso il difetto dei presupposti impositivi.
  • Quando si impugna il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, l'Amministrazione finanziaria può contestare liberamente i fatti dedotti dal contribuente e non è vincolata a una motivazione di diniego già espressa, potendo far valere in giudizio tutte le ragioni che escludano il diritto al rimborso, nei limiti del giudicato e della non contestazione.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se si risolve in affermazioni generiche o in un rinvio non autosufficiente agli atti, senza specifica indicazione dei fatti decisivi che avrebbero dovuto condurre a una diversa decisione.
  • Il rischio di doppia imposizione non è configurabile quando si confrontano tributi dovuti in relazione a presupposti impositivi diversi, anche se riferibili allo stesso soggetto.
  • Una sopravvenienza normativa favorevole non incide su annualità d'imposta anteriori, salvo una espressa previsione di efficacia retroattiva.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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