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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27843/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il richiedente aveva domandato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria, allegando di essere fuggito dalla Guinea Bissau perché, dopo avere intrapreso una relazione sentimentale con una donna apprezzata da un comandante militare, la madre era stata arrestata e su di lui era stato dato ordine di ricerca. Il tribunale aveva respinto le domande e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 3 e 14 d.lgs. n. 251/2007 e degli artt. 8, comma 3, e 28 d.lgs. n. 25/2008, per avere la corte territoriale escluso la violenza indiscriminata nell'area di provenienza senza indicare le fonti informative e senza adempiere al dovere di cooperazione istruttoria; 2) omesso esame di fatti decisivi e controversi relativi alla vulnerabilità, lamentando che non fossero state considerate tutte le allegazioni e i documenti prodotti; 3) violazione dell'art. 5, comma 6, e dell'art. 19 t.u. immigrazione, degli artt. 8 e 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007, dell'art. 2 e 36 Cost. e dell'art. 8 CEDU, sempre in relazione alla mancata valutazione della vulnerabilità e della documentazione lavorativa, in particolare contratti di lavoro prorogati dal 2018 e buste paga.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che, nel rito antecedente alle sezioni specializzate, chi deduce in cassazione la violazione del dovere di cooperazione istruttoria sulla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 deve dimostrare che la questione sia stata specificamente devoluta in appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; tale onere non era stato assolto e la sentenza impugnata non dava conto della devoluzione, con conseguente difetto di specificità della censura. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo solo nella parte in cui censuravano la mancata considerazione dell'attività lavorativa svolta dal richiedente dal 2018 e ancora in atto, elemento astrattamente idoneo a incidere sulla valutazione della vulnerabilità e delle condizioni ostative al rimpatrio. Sono state invece respinte, nei limiti della loro inammissibilità sostanziale, le doglianze che miravano a una rivalutazione complessiva del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    richiamato come parametro sulla valutazione dei presupposti della protezione internazionale e della credibilità/allegazione del richiedente

  • art. 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251

    richiamato in relazione al rischio di danno grave da violenza indiscriminata nel paese di origine

  • art. 8, comma 3, d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25

    richiamato quale base del dovere di cooperazione istruttoria del giudice nella valutazione della domanda di protezione

  • art. 28 d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25

    richiamato nel contesto del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    richiamato quale base normativa della protezione umanitaria (oggi sostituita dalla tutela speciale nei casi applicabili al tempo)

  • art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    richiamato in relazione ai divieti di espulsione/rimpatrio e alla valutazione di vulnerabilità

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25

    richiamato in relazione alla protezione umanitaria e alla valutazione delle condizioni personali del richiedente

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per affermare che la questione sulla violenza indiscriminata deve risultare specificamente devoluta in appello, altrimenti la censura è priva di specificità

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla parte ricorrente nel censurare il mancato rilievo dell'attività lavorativa ai fini della vulnerabilità

  • art. 8 CEDU

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tutela della vita privata e familiare nella valutazione del rimpatrio

Massime di principio

  • Nel rito della protezione internazionale antecedente all'istituzione delle sezioni specializzate, la censura in cassazione sulla violazione del dovere di cooperazione istruttoria in tema di violenza indiscriminata ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 è ammissibile solo se la questione risulta specificamente devoluta al giudice di appello; in difetto, la doglianza è inammissibile per carenza di specificità e per la possibile formazione di un giudicato interno.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione complessiva del materiale probatorio sotto l'apparente veste del vizio di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi.
  • Ai fini della protezione umanitaria, o della valutazione della vulnerabilità rilevante contro il rimpatrio, il giudice di merito deve considerare anche l'eventuale stabile attività lavorativa del richiedente e la documentazione ad essa relativa, quando tale elemento sia astrattamente idoneo a incidere sulla comparazione tra integrazione in Italia e condizioni di rientro nel paese di origine.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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