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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27835/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario, poi chiuso, intrattenuto da una società con un istituto di credito; alcuni soggetti avevano prestato fideiussione. I correntisti agivano per ottenere la restituzione di somme asseritamente addebitate a titolo di interessi usurari e anatocistici, commissioni e altre spese non dovute, chiedendo anche interessi e risarcimento del danno. La banca resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per lo scoperto di conto. Il tribunale aveva accolto la domanda attorea, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione e rigettato tutte le domande dei correntisti, ritenendo: che la dichiarazione della banca in udienza non integrasse rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., ma solo abbandono della domanda riconvenzionale nel processo in corso; che la documentazione prodotta dalla parte attrice fosse incompleta, in particolare perché mancavano estratti conto integrali, e quindi non consentisse di ricostruire con certezza i rapporti dare-avere; che il principio di non contestazione non potesse supplire alla carenza probatoria; e che, per le stesse ragioni, non fossero dimostrabili né l'usura né l'"affidamento" del conto ai fini delle eccezioni della banca. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 306 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la dichiarazione della banca dovesse essere qualificata come rinuncia agli atti del giudizio, necessitante accettazione, e che in mancanza la domanda riconvenzionale andasse comunque respinta per difetto di prova; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., affermando che gli estratti prodotti provassero gli addebiti e che la banca non avesse contestato la mancanza di prova; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la documentazione fosse sufficiente a determinare tutte le somme da restituire e che la c.t.u. confermasse le loro ragioni; 4) violazione dell'art. 2697 c.c., censurando il mancato riconoscimento dell'esistenza di un conto affidato, che ritenevano non contestata anche per effetto della riconvenzionale della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretto l'accertamento della corte territoriale secondo cui la dichiarazione resa dalla banca in udienza non era rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., ma mera rinuncia a coltivare la domanda riconvenzionale in quel processo, con effetto soltanto processuale e senza necessità di accettazione della controparte. Ha inoltre confermato che la censura sulla documentazione prodotta non investiva un errore di diritto, ma mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. In particolare, ha ribadito che il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non la valutazione della prova; che la violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito rilievo a prove non introdotte o abbia invertito l'onere della prova, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove; e che il ricorso era sostanzialmente una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    rinuncia agli atti del giudizio

    La rinuncia dichiarata in udienza, quando limitata al solo perseguimento della domanda nel giudizio pendente e con espressa riserva del diritto sostanziale, non integra rinuncia agli atti del giudizio; produce soltanto effetti processuali e non richiede l'accettazione delle altre parti.

  • art. 115 c.p.c.

    principio di non contestazione

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non il materiale probatorio né la sua valutazione, che resta riservata al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando la censura investa l'apprezzamento delle prove e l'erronea ritenuta sufficienza o insufficienza del materiale istruttorio.

  • art. 2033 c.c.

    ripetizione dell'indebito

    La decisione richiama la pretesa restitutoria del correntista come azione di ripetizione dell'indebito, la cui fondatezza va provata dalla parte attrice.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La dichiarazione con cui una parte afferma di rinunciare a una domanda nel processo, ma espressamente salva il diritto sostanziale e la possibilità di farlo valere altrove, va qualificata come abbandono della domanda nel giudizio e non come rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.; pertanto non richiede accettazione delle altre parti e non estingue il diritto sostanziale.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati, non sulla valutazione dell'idoneità delle prove prodotte: la carenza o completezza della documentazione resta questione di apprezzamento del giudice di merito.
  • In cassazione, la violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia invertito l'onere probatorio; non è invece consentito censurare, sotto tali vesti, il merito della valutazione probatoria.
  • Quando una pretesa restitutoria bancaria si fonda su addebiti illegittimi, la parte attrice deve fornire una documentazione idonea a ricostruire integralmente il rapporto dare-avere; la produzione parziale può impedire l'accertamento del saldo e giustificare il rigetto della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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