Cassazione Civile, Ordinanza n. 27844/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente impugnava in cassazione il decreto del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e delle forme complementari di protezione. A sostegno della domanda aveva riferito di essere fuggito dalla Tunisia per sottrarsi a minacce di morte provenienti da membri della famiglia di una ragazza con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale. Con il primo motivo denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo; con il secondo la nullità della decisione per difetto assoluto o apparenza di motivazione, censurando in particolare il mancato svolgimento dell'audizione personale; con l'ultimo deduceva genericamente una violazione di legge, sostenendo che il giudice di merito avrebbe ignorato o applicato erroneamente le norme rilevanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, esaminati congiuntamente, il primo e il secondo motivo perché, in tema di protezione internazionale, l'audizione del richiedente non è un obbligo automatico del giudice in assenza di videoregistrazione del colloquio, ma una facoltà esercitabile solo in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza; nel caso concreto il ricorrente non aveva indicato specificamente i fatti nuovi o i chiarimenti da fornire, limitandosi a contestazioni generiche. Ha poi dichiarato inammissibile anche l'ultimo motivo per la sua assoluta genericità, non essendo state puntualmente individuate né le norme violate né il passaggio argomentativo censurato. Nessuna statuizione sulle spese, per difetto di difesa del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Viene richiamato solo come base per il deposito della memoria; non incide sul merito della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione (ex art. 360, comma 1, n. 4 cpc) e anche come motivazione apparente
La censura di nullità per motivazione mancante o apparente è stata ritenuta inammissibile per genericità e per mancato confronto con la concreta motivazione del decreto impugnato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
È il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di protezione internazionale, in assenza della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla commissione territoriale il giudice deve fissare l'udienza di comparizione, ma non è tenuto automaticamente a disporre l'audizione del richiedente.
- L'audizione del richiedente è una facoltà del giudice di merito, esercitabile quando siano dedotti fatti nuovi, quando occorrano chiarimenti su incongruenze o contraddizioni, oppure quando la parte indichi specificamente gli aspetti sui quali intende essere sentita.
- La mancata audizione non integra di per sé nullità o vizio motivazionale se il richiedente non allega in modo puntuale i fatti nuovi o i chiarimenti che avrebbe potuto fornire.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge deve essere specifica: occorre indicare le norme asseritamente violate, il punto preciso della motivazione censurato e le ragioni del contrasto con la disciplina applicabile; censure generiche sono inammissibili.
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