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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35363/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, titolare di omonima ditta, impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, a seguito di pvc della Guardia di finanza, aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e IVA indebitamente detratta, perché relativi a fatture emesse da una società qualificata come cartiera per operazioni di sponsorizzazione e pubblicità ritenute oggettivamente inesistenti. La CTR aveva rigettato l'appello del contribuente ritenendo provata la falsità delle fatture sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti; aveva inoltre ritenuto irrilevante, nel processo tributario, l'assoluzione penale del contribuente per il reato di emissione/utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e aveva negato la possibilità di considerare reali le fatture solo in parte. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava: 1) violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che l'Amministrazione non avesse fornito elementi presuntivi sufficienti e che la CTR avesse erroneamente svalutato l'assoluzione penale; 2) violazione delle norme tributarie e costituzionali per avere negato la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese; 4) omesso esame di documenti decisivi comprovanti l'effettività delle operazioni (sentenza penale assolutoria, contratto, fatture, assegni, fotografie).

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti. La Corte ha affermato che il giudice tributario non può limitarsi a ritenere priva di qualunque valenza la sentenza penale assolutoria, ma deve valutarne il contenuto e confrontarlo con gli altri elementi probatori acquisiti, nel quadro dell'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro di censura per violazione di legge dei primi tre motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2697 c.c.

    Viene ribadito il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve fornire elementi anche indiziari dell'inesistenza dell'operazione; poi grava sul contribuente la prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili se gravi, precise e concordanti, e il giudice deve valutarle singolarmente e complessivamente.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Le passività inesistenti possono essere desunte anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato tra le norme che disciplinano l'accertamento fiscale oggetto di censura.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    Le false indicazioni in materia IVA possono essere provate anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 53 Cost.

    È invocato nel secondo motivo in relazione alla capacità contributiva e alla corretta determinazione della base imponibile.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    È il reato per il quale il contribuente era stato assolto in sede penale; la Corte ribadisce che la relativa sentenza non ha efficacia vincolante automatica nel processo tributario.

  • art. 8 legge n. 516/1982

    Richiamato nel secondo motivo, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.

  • art. 4 legge n. 516/1982

    Richiamato nel secondo motivo, senza specifica autonoma elaborazione nella motivazione della Corte.

  • art. 1 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato tra le norme sull'imposizione diretta e la determinazione del reddito imponibile.

  • art. 13 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato tra le norme sull'imposizione diretta e la determinazione del reddito imponibile.

  • art. 55 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato tra le norme sull'imposizione diretta e la determinazione del reddito imponibile.

  • art. 75 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato tra le norme sull'imposizione diretta e la determinazione del reddito imponibile.

  • art. 91 c.p.c.

    È invocato per contestare la liquidazione delle spese di lite.

  • art. 654 c.p.p.

    Viene richiamato per escludere l'efficacia vincolante automatica del giudicato penale nel processo tributario.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice tributario deve apprezzare autonomamente il contenuto della decisione penale e confrontarlo con il resto del materiale probatorio.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per evidenziare le limitazioni istruttorie del processo tributario, che impediscono il recepimento automatico del giudicato penale.

Massime di principio

  • In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori anche indiziari della fittizietà dell'operazione; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione e della legittimità della detrazione o deduzione.
  • La regolarità formale della fattura, delle scritture contabili o dei pagamenti non è di per sé sufficiente a dimostrare la realtà dell'operazione, perché tali elementi sono facilmente falsificabili e possono essere utilizzati proprio per simulare operazioni inesistenti.
  • Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile, anche assolutoria, non produce automatica efficacia vincolante: il giudice tributario deve valutarne il contenuto in modo autonomo e confrontarlo con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio.
  • La prova presuntiva fiscale va apprezzata dal giudice tributario prima nella sua idoneità a fondare il quadro indiziario e solo poi, se del caso, va esaminata la prova contraria offerta dal contribuente.
  • Non è configurabile una "fattura parzialmente falsa" come categoria giuridica idonea, se il thema decidendum riguarda l'inesistenza dell'operazione fatturata; la valutazione deve concentrarsi sulla reale esistenza, totale o parziale, della prestazione o cessione contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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