Cassazione Civile, Sentenza n. 29938/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per euro 9.731,95 relativa agli interessi su un credito erariale preesistente. Il ricorrente, in qualità di erede, contestava la legittimità e la motivazione della cartella: sosteneva che mancasse la dovuta indicazione degli elementi univoci (in particolare l'indicazione del capitale a cui si riferiscono gli interessi), denunciava violazioni di trasparenza e dello Statuto del contribuente e della Costituzione, lamentava omissione di prova documentale (presunta dichiarazione dei redditi del 1996) e sollevava questioni processuali relative all'ammissibilità del gravame e alla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto prive di pregio le eccezioni procedurali sul termine di deposito del controricorso e sulla rappresentanza da parte dell'Avvocatura dello Stato. Quanto ai motivi di merito: il primo motivo (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) è infondato perché la CTR ha motivatamente applicato il principio della soccombenza dopo che l'Agenzia aveva rinunciato all'eccezione di inammissibilità; il secondo e terzo motivo (difetto di motivazione/trasparenza della cartella e mancanza indicazione del capitale) sono stati dichiarati inammissibili per autosufficienza del ricorso in Cassazione, in quanto il ricorrente non ha trascritto o allegato la cartella contestata per consentire alla Corte la verifica ex actis; il quarto motivo (omesso esame di fatto decisivo relativa alla mancata produzione della dichiarazione) è stato ritenuto infondato perché la CTR ha esaminato le censure e ha ritenuto che la cartella sia impugnabile solo per i suoi vizi propri e che alcune doglianze fossero già proposte in altro giudizio pendente. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (compenso liquidato in euro 2.300,00 oltre spese prenotate e il contributo unificazione).
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 17-bis, comma 2
Norma richiamata dalla CTP per dichiarare inammissibile il ricorso depositato prima della decorrenza dei termini utili per la mediazione tributaria; la successiva rinuncia dell'Agenzia all'eccezione ha però fatto decadere l'effetto processuale dell'inammissibilità nel giudizio di merito.
L'articolo disciplina il calcolo degli interessi; la Corte ha ritenuto che non sia richiesto nella cartella un'esplicitazione del criterio di calcolo perché si tratta di un'operazione aritmetica definita dalla norma.
codice di procedura civile, artt. 369 e 370
Riferiti ai termini processuali per il deposito dei controricorsi e atti incidentali: la Corte ha constatato la tempestività del deposito dell'atto difensivo dell'Agenzia.
codice di procedura civile, art. 378
Richiamato nella contestazione sulla legittimazione dell'Avvocatura dello Stato; la Corte ha escluso il vizio rilevato dal ricorrente, ritenendo legittima la rappresentanza senza preventiva procura scritta.
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 (norma di rango storico sulla rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza che riconosce all'Avvocatura dello Stato la possibilità di assumere la rappresentanza di amministrazioni pubbliche (come l'Agenzia delle Entrate) senza necessità di mandato speciale.
D.Lgs. n. 300/1999, artt. 57 e 72
Norme citate per spiegare il trasferimento di funzioni alle agenzie fiscali e la facoltà per l'Avvocatura dello Stato di patrocinare le agenzie; ciò giustifica la legittimità del controricorso dell'Avvocatura senza procura.
codice di procedura civile, art. 91
Principio della soccombenza: la Corte ha confermato che le spese sono regolate secondo la soccombenza, anche dopo la rinuncia dell'Agenzia all'eccezione processuale.
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), artt. 2 e 7
Richiamate dal ricorrente per questioni di trasparenza e motivazione degli atti impositivi; la Corte però non ha valutato nel merito tali censure perché il ricorrente non ha reso il motivo autosufficiente in Cassazione o le censure sono state ritenute non rilevanti rispetto alla cartella impugnata.
Richiamata dal ricorrente in relazione al principio di trasparenza degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente documentata nel ricorso per Cassazione.
Costituzione, art. 24
Richiamato dal ricorrente in tema di tutela giurisdizionale e diritto di difesa; la Corte non ha accolto la censura per mancanza di idonea allegazione documentale in Cassazione.
Norma sul principio dell'onere della prova: il ricorrente lamentava omissione della prova favorevole (dichiarazione 1996), ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata esaminata dal giudice di merito e che in Cassazione non fosse stata adeguatamente documentata.
codice di procedura civile, art. 360
Disposizione che elenca i motivi di cassazione; i profili dedotti hanno trovato o rifiuto per mancata autosufficienza o rigetto per infondatezza nel merito.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo del versamento da parte del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata agli eredi dopo la notifica dell'atto impositivo al contribuente; tale procedura può essere considerata legittima dall'Amministrazione finanziaria.
- La cartella è impugnabile prevalentemente per i suoi vizi propri: contestazioni che investono atti diversi o questioni già dedotte in altro giudizio potrebbero essere ritenute inammissibili o inconferenti.
- Non è sempre richiesto che la cartella espliciti il dettaglio aritmetico del calcolo degli interessi quando la legge (es. art. 39 DPR 602/1973) definisce chiaramente il criterio di calcolo.
- In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: chi contesta la motivazione o la regolarità di un atto deve trascriverlo o allegarlo e localizzarne le parti essenziali nei fascicoli di merito; l'assenza di tale allegazione può portare all'inammissibilità del motivo.
- L'Avvocatura dello Stato può rappresentare l'Agenzia delle Entrate senza procura speciale alla stregua della normativa e della giurisprudenza consolidate; eccezioni a ciò richiedono motivazioni normative specifiche.
- Il principio della soccombenza regola l'assegnazione delle spese di giudizio: la rinuncia da parte dell'Amministrazione a eccezioni processuali non impedisce che, sul merito, venga dichiarato soccombente chi perde l'appello.
- Se censimenti analoghi sono già pendenti in altro giudizio, il giudice può ritenere le stesse doglianze inammissibili o non decisive; evitare duplicazioni procedurali e coordinare le impugnazioni.
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