Cassazione Civile, Sentenza n. 29993/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Campania che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo al 2006, con recupero a tassazione di euro 47.986,00 per costi ritenuti indeducibili perché non inerenti e non documentati. La società deduceva tre censure principali: (i) difetto di legittimazione/ius postulandi dell'Agenzia per mancata produzione della delega del soggetto che aveva sottoscritto l'atto processuale; (ii) insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento per mera adesione "per relationem" al processo verbale della Guardia di Finanza; (iii) omessa o insufficiente valutazione della documentazione prodotta dalla contribuente atta a dimostrare l'inerenza e l'economicità dei costi, con conseguente errata ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo motivo e ha accolto il terzo motivo. Ha ritenuto che la C.T.R. non avesse adeguatamente motivato la decisione in relazione alla documentazione fornita dalla contribuente e non avesse valutato le prove sull'inerenza/economicità dei costi. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata, limitatamente al motivo accolto, e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per il riesame, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. n. 3
Utilizzato come parametro per censurare vizi di diritto nella sentenza impugnata; la Corte ha valutato la fondatezza delle doglianze di diritto ai sensi di tale norma.
art. 77 c.p.c.
Richiamato in relazione a questioni di ius postulandi/legittimazione; la Corte ha tuttavia ritenuto la censura relativa alla rappresentanza dell'Agenzia inammissibile e non decisiva.
art. 366 cod. proc. civ.
Richiamato per il dovere di chiarezza espositiva degli atti di parte; la Corte ha escluso che il primo motivo fosse formulato con la necessaria chiarezza.
art. 42 d.p.r. 29.09.1973 n. 600 (comma 2 e 3)
Norme sulla determinazione del reddito e sui criteri di inerenza/deducibilità; richiamate dalla ricorrente ma la Corte non ha ritenuto sia stata violata la disciplina sostanziale nella motivazione dell'avviso.
art. 56 d.p.r. 633/1972
Richiamato in tema di documentazione e detraibilità/indeducibilità ai fini IVA/tributari; la Corte non ha ritenuto decisiva la doglianza collegata a questa norma rispetto alla motivazione "per relationem".
art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992
Richiesto dalla ricorrente in relazione alla nullità della sentenza, ma la Corte ha pronunciato la cassazione limitatamente alla carenza motivazionale verificata.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Richiamato in ordine alla possibile nullità o carenza motivazionale; la Corte ha rilevato una effettiva insufficienza motivazionale rispetto alla prova documentale prodotta.
art. 2697 c.c.
Norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha richiamato il principio per verificare se la C.T.R. avesse valutato correttamente la documentazione prodotta dalla contribuente e l'adempimento dell'onere probatorio.
art. 115 e 116 c.p.c.
Richiamate in relazione alla valutazione delle prove e delle presunzioni; la Corte ha ritenuto che la mancata valutazione della documentazione configurasse vizio motivazionale.
art. 109 T.U.I.R.
Norma riguardante i componenti negativi del reddito d'impresa e loro deducibilità; evocata nella contestazione sulla inerenza dei costi, la cui valutazione non è stata adeguatamente motivata dalla C.T.R.
Massime di principio
- La motivazione "per relationem" che rinvia al verbale della Guardia di Finanza non è in sé illegittima, purché il contribuente abbia avuto conoscenza degli elementi richiamati e non sia leso il diritto al contraddittorio.
- Il contribuente ha l'onere di provare l'inerenza e l'economicità dei costi dedotti, ma se produce documentazione probatoria il giudice deve esaminarla e motivare specificamente l'eventuale rifiuto di darle valore: la mera formula affermativa della non inerenza senza valutazione documentale è vizio motivazionale.
- Vizi formali relativi alla rappresentanza o alla sottoscrizione degli atti dell'Amministrazione finanziaria (deleghe, sottoscrizioni) devono essere prospettati in modo chiaro e dimostrati, e sono rilevanti solo se decisivi per l'esito del giudizio.
- L'insufficiente motivazione della decisione in punto di valutazione delle prove costituisce causa di cassazione e rinvio; pertanto in controversie tributarie il giudice deve esplicitare il percorso logico-giuridico con cui ha ritenuto improbabili o irrilevanti i documenti prodotti dal contribuente.
- La Corte di legittimità tende a tutelare l'economia del procedimento (es. accettando motivazioni per relationem salvo il caso in cui rechino pregiudizio), ma esige comunque che il rispetto del principio del contraddittorio e la valutazione delle prove siano effettivi e motivati.
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