Cassazione Civile, Sentenza n. 30011/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento ai fini IRPEF/IRPEG/IRES/IRAP/IVA per gli anni d'imposta 2007 e 2008. L'Agenzia sosteneva che le attività di trasporto medicinali e di intermediazione formalmente svolte dalle imprese individuali dei signori Cavaliere e Denitto fossero in realtà riconducibili alla Pharma Gas (di cui essi erano soci) e che l'operazione fosse finalizzata a ottenere vantaggi fiscali e contributivi indebiti. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato respinto; in secondo grado la C.T.R. della Puglia ha accolto l'appello riformando la sentenza di primo grado sia richiamando le valutazioni di merito già espresse per anni precedenti (2002-2006) sia, in via secondaria, fondandosi sul giudicato esterno intervenuto per l'anno 2006. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. (effetti del giudicato su anni diversi) e (ii) nullità per inosservanza dell'art. 112 c.p.c. (minutepetizione/errata individuazione del thema decidendum).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la sentenza impugnata si reggeva su due rationes decidendi autonome; la prima (principale) era una nuova valutazione di merito che ha riaffermato le conclusioni già adottate per le annualità 2002-2006, mentre la seconda (secondaria) richiamava il giudicato esterno relativo al 2006. L'Agenzia ha censurato solo la seconda ratio; non avendo impugnato la prima, autonoma e idonea a sostenere la decisione, il ricorso è risultato privo di interesse e dunque inammissibile. Conseguentemente la Corte ha condannato l'Agenzia a rifondere le spese di giudizio a favore dei resistenti e ha escluso l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo l'Amministrazione dello Stato esente.
Norme richiamate
Norma richiamata dall'Agenzia per sostenere che il giudicato su annualità precedenti non potesse avere effetti vincolanti su annualità diverse; la Corte non ha risolto la questione di merito perché il ricorso non ha censurato la motivazione autonoma della C.T.R.
Invocato dalla ricorrente per denunciare una presunta minuspetizione (errata determinazione del thema decidendum); la Corte ha ritenuto irrilevante la censura posto che la sentenza era sorretta anche da altra motivazione non impugnata
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato dalla Corte in relazione al rinvio per relationem alla propria precedente decisione sulle annualità 2002-2006 come fonte della prima ratio decidendi
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)
Norma che ha consentito la trattazione e decisione in camera di consiglio senza discussione orale, procedura applicata nel presente giudizio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Norma cui la Corte si è riferita per escludere l'obbligo, per l'Amministrazione statale, del versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Se una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome, chi impugna deve censurare tutte le ragioni idonee a sorreggere la decisione; l'omissione rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
- Il richiamo a un giudicato esterno non vincola il giudice se questi compie anche una autonoma e motivata rivalutazione di merito basata su precedenti decisioni inter partes; la parte che impugna deve quindi affrontare anche tale rivalutazione.
- Quando la decisione di merito si fonda primariamente su una valutazione probatoria già compiuta e consolidata in precedenti pronunce della stessa Commissione, il ricorso contro la nuova sentenza è debole se non assicura una contestazione completa delle motivazioni di fatto e di diritto.
- Le Amministrazioni dello Stato possono essere esentate da alcuni oneri processuali (es. contributo unificato aggiuntivo) secondo le disposizioni specifiche (art. 13 DPR 115/2002).
- Procedimenti decisi in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis del D.L. 137/2020 possono essere trattati senza discussione orale se nessuna parte la richiede; ciò non incide sui requisiti di ammissibilità del ricorso.
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