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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30011/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento ai fini IRPEF/IRPEG/IRES/IRAP/IVA per gli anni d'imposta 2007 e 2008. L'Agenzia sosteneva che le attività di trasporto medicinali e di intermediazione formalmente svolte dalle imprese individuali dei signori Cavaliere e Denitto fossero in realtà riconducibili alla Pharma Gas (di cui essi erano soci) e che l'operazione fosse finalizzata a ottenere vantaggi fiscali e contributivi indebiti. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato respinto; in secondo grado la C.T.R. della Puglia ha accolto l'appello riformando la sentenza di primo grado sia richiamando le valutazioni di merito già espresse per anni precedenti (2002-2006) sia, in via secondaria, fondandosi sul giudicato esterno intervenuto per l'anno 2006. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. (effetti del giudicato su anni diversi) e (ii) nullità per inosservanza dell'art. 112 c.p.c. (minutepetizione/errata individuazione del thema decidendum).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la sentenza impugnata si reggeva su due rationes decidendi autonome; la prima (principale) era una nuova valutazione di merito che ha riaffermato le conclusioni già adottate per le annualità 2002-2006, mentre la seconda (secondaria) richiamava il giudicato esterno relativo al 2006. L'Agenzia ha censurato solo la seconda ratio; non avendo impugnato la prima, autonoma e idonea a sostenere la decisione, il ricorso è risultato privo di interesse e dunque inammissibile. Conseguentemente la Corte ha condannato l'Agenzia a rifondere le spese di giudizio a favore dei resistenti e ha escluso l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo l'Amministrazione dello Stato esente.

Norme richiamate

  • art. 2909 cod. civ.

    Norma richiamata dall'Agenzia per sostenere che il giudicato su annualità precedenti non potesse avere effetti vincolanti su annualità diverse; la Corte non ha risolto la questione di merito perché il ricorso non ha censurato la motivazione autonoma della C.T.R.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Invocato dalla ricorrente per denunciare una presunta minuspetizione (errata determinazione del thema decidendum); la Corte ha ritenuto irrilevante la censura posto che la sentenza era sorretta anche da altra motivazione non impugnata

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato dalla Corte in relazione al rinvio per relationem alla propria precedente decisione sulle annualità 2002-2006 come fonte della prima ratio decidendi

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)

    Norma che ha consentito la trattazione e decisione in camera di consiglio senza discussione orale, procedura applicata nel presente giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Norma cui la Corte si è riferita per escludere l'obbligo, per l'Amministrazione statale, del versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso

Massime di principio

  • Se una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome, chi impugna deve censurare tutte le ragioni idonee a sorreggere la decisione; l'omissione rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • Il richiamo a un giudicato esterno non vincola il giudice se questi compie anche una autonoma e motivata rivalutazione di merito basata su precedenti decisioni inter partes; la parte che impugna deve quindi affrontare anche tale rivalutazione.
  • Quando la decisione di merito si fonda primariamente su una valutazione probatoria già compiuta e consolidata in precedenti pronunce della stessa Commissione, il ricorso contro la nuova sentenza è debole se non assicura una contestazione completa delle motivazioni di fatto e di diritto.
  • Le Amministrazioni dello Stato possono essere esentate da alcuni oneri processuali (es. contributo unificato aggiuntivo) secondo le disposizioni specifiche (art. 13 DPR 115/2002).
  • Procedimenti decisi in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis del D.L. 137/2020 possono essere trattati senza discussione orale se nessuna parte la richiede; ciò non incide sui requisiti di ammissibilità del ricorso.

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