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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30010/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2005: l'Agenzia ha disconosciuto la qualifica di associazione sportiva dilettantistica alla X-Power Racing, qualificando come proventi commerciali le sponsorizzazioni (Euro 228.017), rideterminando la produzione ai fini IRAP, recuperando IVA e imponendo sanzioni per omesso versamento di ritenute. La CTR ha riformato la decisione di primo grado riconoscendo la prevalenza dell'attività sportiva e attribuendo effetto retroattivo all'iscrizione al registro CONI del 25/01/2008, riconoscimento ritenuto idoneo ai fini delle agevolazioni. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la CTR non ha esaminato un fatto decisivo: l'affiliazione alla FIPT sarebbe intervenuta solo nel 2006, quindi l'iscrizione CONI non potrebbe avere effetti retroattivi fino al 2005.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia inammissibile. Ha ritenuto che, per i periodi anteriori all'effettiva istituzione/operatività del Registro CONI (attivato nel 2005), il requisito formale previsto dalla Legge n.398/1991 era l'affiliazione alla federazione nazionale o a ente di promozione sportiva, non l'iscrizione al Registro CONI; la CTR ha errore nella motivazione sul punto, ma l'Agenzia non ha dedotto come vizio decisivo la mancanza di affiliazione nel 2005, attaccando invece la sola retroattività dell'iscrizione CONI. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. L'Agenzia è condannata alla rifusione delle spese di cassazione in favore della X-Power Racing (Euro 7.290,00 per compensi + Euro 200,00 per esborsi) e viene rilevata l'esclusione dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • Legge n. 398 del 16/12/1991, art. 1

    "le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti... che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore..."

    La Corte rileva che, per l'applicabilità delle agevolazioni, il requisito formale essenziale è l'affiliazione alla federazione/ente riconosciuto; tale affiliazione era il requisito rilevante per i periodi anteriori all'effettiva operatività del Registro CONI.

  • Legge n. 289 del 27/12/2002, art. 90 comma 20

    "l'affiliazione comportasse l'obbligatoria iscrizione al 'registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche' istituito presso il CONI"

    La disposizione, entrata in vigore nel 2003, è stata poi abrogata; la Corte segnala che non poteva essere considerata requisito inderogabile per il periodo oggetto di accertamento (2005) in conseguenza delle vicende normative successive.

  • D.Lgs. 23/7/1999, n. 242, art. 5

    "il consiglio nazionale ... delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive..."

    Fornisce il fondamento normativo per l'istituzione del Registro CONI e le competenze del Consiglio Nazionale del CONI in materia di riconoscimento sportivo.

  • D.L. 28/5/2004, n. 136, art. 7

    "è attribuita al CONI la qualità di 'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche'"

    Stabilisce il ruolo del CONI come ente certificatore delle associazioni riconosciute ai fini sportivi; la Corte utilizza questa norma per spiegare la funzione del Registro, ma precisa che la rilevanza temporale della registrazione è subordinata all'effettiva operatività del Registro.

  • Delibera del Consiglio Nazionale CONI n. 1288 dell'11/11/2004

    "istituzione del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche"

    Atto che ha istituito il Registro; la Corte osserva che l'effettività del Registro è collocata nel 2005, quindi l'iscrizione successiva non può automaticamente costituire l'unico requisito per periodi antecedenti.

  • Delibera CONI n. 52/29 del 19/05/2011

    "il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati... anche in carenza della prevista iscrizione al Registro sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31/12/2010"

    La CTR aveva fatto riferimento a questa delibera per giustificare effetti retroattivi dell'iscrizione; la Corte ne prende atto come elemento utilizzato dal giudice d'appello per sostenere la retroattività fino al 2010.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio"

    Norma invocata dall'Agenzia come motivo di ricorso per cassazione; la Corte valuta l'ammissibilità di tale censura e ritiene che il fatto dedotto dall'Agenzia non fosse decisivo alla luce della normativa e degli elementi probatori richiesti.

  • Art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)

    "consente la trattazione e decisione in camera di consiglio senza discussione orale se nessuna parte ne fa richiesta"

    Ha consentito alla Corte di decidere il ricorso in camera di consiglio senza discussione orale per mancata richiesta delle parti.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    "esonera le amministrazioni dello Stato dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"

    La Corte richiama la norma per escludere l'obbligo dell'Agenzia (amministrazione statale) di versare l'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per periodi anteriori all'effettiva operatività del Registro CONI (attivato nel 2005) il requisito formale cruciale per le agevolazioni fiscali della Legge n.398/1991 è l'affiliazione alla federazione sportiva nazionale o all'ente di promozione sportiva riconosciuto, non l'iscrizione al Registro CONI.
  • La semplice iscrizione tardiva o la successiva iscrizione al Registro CONI può essere utilizzata dal giudice, ma non sostituisce una contestazione puntuale della mancanza di affiliazione o del mancato svolgimento dell'attività sportiva nel periodo rilevante; l'Amministrazione deve contestare l'effettiva mancanza di affiliazione nel periodo d'imposta impugnato.
  • Le delibere CONI che riconoscono effetti retroattivi possono incidere sulla valutazione, ma vanno interpretate alla luce della normativa e della data di operatività del Registro; non sempre la retroattività risolve la questione se manca la prova dell'affiliazione o della natura non lucrativa dell'attività nel periodo.
  • In sede di ricorso per cassazione la censura per omesso esame di fatto decisivo richiede che il fatto dedotto sia effettivamente decisivo per il giudizio: deduzioni errate sulla rilevanza di fatti (es. retroattività di una iscrizione) possono rendere il ricorso inammissibile se non si attacca il vero requisito normativo applicabile.
  • Dal punto di vista probatorio, chi pretende le agevolazioni fiscali (associazione) deve dimostrare l'affiliazione e la prevalenza dell'attività sportiva nel periodo impugnato; l'Amministrazione, per revocare i benefici, deve invece contestare specificamente tali elementi per l'anno d'imposta considerato.
  • Attenzione alle modifiche e abrogazioni normative nel tempo: norme introdotte e poi abrogate possono non essere applicabili retroattivamente; occorre verificare la successione normativa e l'effettiva efficacia temporale di requisiti formali come l'iscrizione al Registro CONI.

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