Cassazione Civile, Sentenza n. 29856/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2004 con recupero di maggiore imposta sostitutiva IRES, maggiori Irap e IVA e sanzioni, a seguito di attività ispettiva della Guardia di Finanza che aveva contestato alla società la partecipazione come venditore finale a una frode Iva con contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nel commercio di autovetture. La società deduceva — tra gli altri profili — vizi di tempestività della notifica (prescrizione/ragione di raddoppio dei termini), carenze istruttorie e di motivazione della CTR, illegittima acquisizione e utilizzazione di documenti dall'Amministrazione e tardiva produzione di documenti acquisiti d'ufficio in appello.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi tre motivi relativi, in particolare, alla prescrizione/raddoppio dei termini e alle censure probatorie sulla sussistenza del reato (confermando principi sul raddoppio termini legato a seri indizi di reato e sulla valutazione limitata del giudice tributario sui presupposti dell'obbligo di denuncia). Ha invece accolto i motivi quarto e quinto: la Corte ha ritenuto illegittimo l'ordine della CTR di acquisire documenti in possesso esclusivo dell'Agenzia (oltrepassando i limiti dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 210 c.p.c.) e ha ritenuto inammissibile l'utilizzo in decisione di documenti tardivamente prodotti (entro sette giorni prima dell'udienza), in violazione dei termini perentori previsti dall'art. 32 d.lgs. 546/1992. Per tali ragioni la sentenza della CTR è stata cassata e il giudizio rinviato alla CTR del Veneto per nuovo esame, con liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020
per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica ... la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale facciano richiesta di discussione orale
Regola il procedimento cartolare in Cassazione e i termini/forme per chiedere discussione orale; ha portata processuale sul rigetto di istanze tardive di rinvio per discussione orale.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Norma sul termine di decadenza per l'accertamento IVA; la Corte richiama il principio del raddoppio dei termini quando sussistono seri indizi di reato, ma evidenzia che il raddoppio non giustifica un uso pretestuoso.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Analoghe regole di raddoppio dei termini per imposte dirette; il raddoppio opera in presenza di presupposti astratti di reato perseguibile d'ufficio, indipendentemente dalla formale denuncia.
art. 331 c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale; la giurisprudenza collega la sussistenza astratta del reato perseguibile d'ufficio a tale obbligo, rilevante ai fini del raddoppio dei termini.
Corte costituzionale, sent. n. 247/2011
Principio secondo cui, per evitare usi pretestuosi del raddoppio dei termini, il giudice tributario, se richiesto, deve controllare i presupposti dell'obbligo di denuncia tramite una 'prognosi postuma' circoscritta ai presupposti della denuncia, senza mettere in discussione l'accertamento del reato.
art. 7, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (abrogato)
alle commissioni tributarie facoltà di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia
Originariamente attribuiva alla commissione la facoltà di ordinare il deposito documentale; poi abrogato e la Corte ha interpretato l'abrogazione come limite all'adozione, in appello, di ordini che scarichino sull'altro l'onere probatorio.
art. 3-bis del DL 30.9.2005, n. 203 (conv. L. 2.12.2005, n. 248)
Norma che ha inciso sull'art. 7 del d.lgs. 546/1992 rendendo inefficace la facoltà di ordinare il deposito di documenti; profilo normativo richiamato per il limite dei poteri istruttori in appello.
art. 210 c.p.c.
Attribuisce al giudice il potere di acquisizione d'ufficio di documenti solo in via integrativa e con limiti; non legittima l'ordine di esibizione quando la parte può acquisire autonomamente i documenti in possesso dell'altra.
art. 2697 c.c.
Stabilisce la regola della ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che l'Amministrazione finanziaria deve provare i fatti costitutivi della pretesa e non può avvalersi di una presunzione di legittimità che sostituisca la prova.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"Il giudice di appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile"
Limita il potere del giudice di appello di disporre nuove prove; l'acquisizione d'ufficio è ammessa solo se necessaria e se la parte non ha potuto produrre le prove precedentemente per cause non imputabili.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede l'applicazione, nel procedimento d'appello tributario, delle norme del primo grado compatibili; richiamata in relazione ai termini e alle formalità per la produzione documentale.
art. 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"fino a venti giorni liberi prima dell'udienza"
Termine per la produzione di nuovi documenti in appello; ritenuto perentorio dalla Corte, con conseguente inammissibilità dei documenti prodotti oltre tale termine anche se non contestati.
art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.
Norme che regolano i motivi di cassazione; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità dei motivi di vizio motivazionale dopo le modifiche legislative e quando la censura è rilevante ai fini di legittimità costituzionale.
art. 115 c.p.c.
Principio dispositivo del processo civile richiamato per sostenere che i poteri istruttori del giudice non possono sostituirsi all'onere probatorio delle parti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fiscale agisce oltre il termine-base, il raddoppio dei termini per l'accertamento opera se esistono seri indizi di reato perseguibile d'ufficio; tuttavia il contribuente può dedurre che mancano i presupposti dell'obbligo di denuncia e il giudice tributario, su richiesta, deve verificare i presupposti (prognosi postuma) senza entrare nell'accertamento del reato.
- L'onere della prova è a carico dell'Amministrazione: non può limitarsi a invocare la presunzione di legittimità dell'atto ma deve produrre o porre agli atti gli elementi probatori fondamentali (es. PVC della Guardia di Finanza) se da essi dipende la legittimità dell'accertamento.
- Il giudice d'appello in materia tributaria ha poteri istruttori limitati e non può ordinare in modo da sovvertire l'onere della prova: l'acquisizione d'ufficio di documenti in possesso esclusivo dell'Amministrazione può essere illegittima se tende a sostituire la prova che spettava all'Amministrazione stessa.
- I documenti prodotti in appello devono rispettare i termini perentori (art. 32 d.lgs. 546/1992: fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza). Documenti acquisiti o prodotti tardivamente non possono costituire base della decisione, anche in presenza di mancata opposizione della controparte.
- La richiesta di discussione orale in Cassazione segue termini e modalità specifiche: istanze tardive di rinvio per discussione orale possono essere respinte se non rispettano i termini perentori introdotti dalla disciplina del processo cartolare.
- Nel censurare motivazioni della decisione di merito, in Cassazione è rilevante l'anomalia motivazionale entro la soglia prevista dall'art. 360 c.p.c.: non ogni critica alla valutazione delle prove è sindacabile, ma solo vizi gravi della motivazione (assenza materiale, contraddittorietà insanabile, incomprensibilità).
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