Cassazione Civile, Sentenza n. 30173/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di merito denunciando, tra l'altro, violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali invocando un giudicato cd. esterno (sentenza Tribunale di Roma n.10601/2006) che avrebbe già accertato l'insussistenza del debito verso la BNL in ragione di una pregressa obbligazione verso la GPS Nautic Service S.n.c.; deduceva inoltre vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. e violazione dell'art. 115 c.p.c. per presunta valutazione errata delle prove. La Corte ha analizzato l'inammissibilità di alcuni motivi (richiamando la previgente formulazione dell'art.360 n.5 e l'art.348-ter c.p.c.) e il mancato concreto apporto probatorio della ricorrente circa l'avvenuto pagamento/soddisfazione del credito oggetto delle ordinanze di assegnazione nelle procedure esecutive, elemento essenziale per far valere l'estinzione del debito verso la banca.
La decisione
Tutte le censure sono state ritenute o inammissibili o infondate. La Corte ha respinto il ricorso e confermato la decisione di merito: ha rilevato l'assenza di prova che la Siani avesse estinto il credito verso la GPS Nautic Service S.n.c., quindi non sussisteva il presupposto per affermare l'estinzione del debito verso BNL; ha richiamato i criteri per valutare i vizi di motivazione e la violazione dell'art.115 c.p.c., escludendo che vi fosse stata decisione basata su prove non introdotte dalle parti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite (liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri) e al versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dal d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La norma è stata richiamata nel suo significato di limite al sindacato di legittimità quando il motivo riguarda vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili parti del motivo perché formulate facendo riferimento alla previgente formulazione della norma e perché i giudicati di merito erano conformi, precludendo lo scrutinio di Cassazione
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
Richiamato per segnalare la preclusione al sindacato di Cassazione su questioni già congruamente affrontate nei precedenti gradi e coerenti tra loro
art. 115 c.p.c.
Interpretato nel senso che la violazione può farsi valere solo se il giudice ha basato la decisione su prove non dedotte dalle parti o ha esplicitamente ignorato la regola; la mera diversa valutazione delle prove offerte dalle parti non integra violazione di questa norma
art. 116 c.p.c.
Rilevato implicitamente come parametro che legittima il potere del giudice di attribuire diverso peso alle prove; la Corte ha sottolineato che la valutazione comparativa delle prove è consentita
art. 2928 c.c.
Ricordato quale principio che impone alla parte che deduce l'estinzione del debito per pagamento di provarne l'effettiva esecuzione; l'assenza di tale prova ha impedito l'accoglimento della doglianza sulla estinzione del debito
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione al tema del giudicato sostanziale e della preclusione relativa agli effetti di precedenti sentenze
art. 324 c.p.c.
Citato nell'intestazione relativa al giudicato formale e sostanziale, come riferimento alle norme che disciplinano l'efficacia delle sentenze
art. 13, comma 1 quater d.P.R. n.115/2002
Applicato per disporre l'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso, quando ricorrano i presupposti processuali
Massime di principio
- Se si invoca un giudicato 'esterno' per affermare l'estinzione di un debito, è necessario provare concretamente l'avvenuto pagamento o l'effettiva soddisfazione del credito; senza tale prova la deduzione non è utile.
- I motivi fondati sul vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. possono risultare inammissibili se fondati su una formulazione previgente della norma o se i giudicati di merito sono conformi tra loro, per cui è precluso il sindacato di legittimità.
- Per configurare una violazione dell'art.115 c.p.c. non basta sostenere che il giudice ha valutato male le prove; bisogna dimostrare che la decisione si è fondata su prove non introdotte dalle parti o che il giudice ha in modo manifesto disatteso la regola probatoria.
- La diversa attribuzione di peso alle prove da parte del giudice rientra nella normale funzione valutativa (art.116 c.p.c.) e non costituisce automaticamente motivo di annullamento in Cassazione.
- La mancata produzione o richiesta di prove in grado di dimostrare fatti decisivi (es. estinzione del credito) nelle fasi di merito pregiudica la possibilità di ottenere successo in sede di legittimità.
- Quando si impugna in Cassazione è importante verificare la formulazione vigente delle norme invocate e la giurisprudenza applicabile, evitando riferimenti a testi previgenti che possano rendere il motivo inammissibile.
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