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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30173/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di merito denunciando, tra l'altro, violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali invocando un giudicato cd. esterno (sentenza Tribunale di Roma n.10601/2006) che avrebbe già accertato l'insussistenza del debito verso la BNL in ragione di una pregressa obbligazione verso la GPS Nautic Service S.n.c.; deduceva inoltre vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. e violazione dell'art. 115 c.p.c. per presunta valutazione errata delle prove. La Corte ha analizzato l'inammissibilità di alcuni motivi (richiamando la previgente formulazione dell'art.360 n.5 e l'art.348-ter c.p.c.) e il mancato concreto apporto probatorio della ricorrente circa l'avvenuto pagamento/soddisfazione del credito oggetto delle ordinanze di assegnazione nelle procedure esecutive, elemento essenziale per far valere l'estinzione del debito verso la banca.

La decisione

Tutte le censure sono state ritenute o inammissibili o infondate. La Corte ha respinto il ricorso e confermato la decisione di merito: ha rilevato l'assenza di prova che la Siani avesse estinto il credito verso la GPS Nautic Service S.n.c., quindi non sussisteva il presupposto per affermare l'estinzione del debito verso BNL; ha richiamato i criteri per valutare i vizi di motivazione e la violazione dell'art.115 c.p.c., escludendo che vi fosse stata decisione basata su prove non introdotte dalle parti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite (liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri) e al versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dal d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La norma è stata richiamata nel suo significato di limite al sindacato di legittimità quando il motivo riguarda vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili parti del motivo perché formulate facendo riferimento alla previgente formulazione della norma e perché i giudicati di merito erano conformi, precludendo lo scrutinio di Cassazione

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    Richiamato per segnalare la preclusione al sindacato di Cassazione su questioni già congruamente affrontate nei precedenti gradi e coerenti tra loro

  • art. 115 c.p.c.

    Interpretato nel senso che la violazione può farsi valere solo se il giudice ha basato la decisione su prove non dedotte dalle parti o ha esplicitamente ignorato la regola; la mera diversa valutazione delle prove offerte dalle parti non integra violazione di questa norma

  • art. 116 c.p.c.

    Rilevato implicitamente come parametro che legittima il potere del giudice di attribuire diverso peso alle prove; la Corte ha sottolineato che la valutazione comparativa delle prove è consentita

  • art. 2928 c.c.

    Ricordato quale principio che impone alla parte che deduce l'estinzione del debito per pagamento di provarne l'effettiva esecuzione; l'assenza di tale prova ha impedito l'accoglimento della doglianza sulla estinzione del debito

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al tema del giudicato sostanziale e della preclusione relativa agli effetti di precedenti sentenze

  • art. 324 c.p.c.

    Citato nell'intestazione relativa al giudicato formale e sostanziale, come riferimento alle norme che disciplinano l'efficacia delle sentenze

  • art. 13, comma 1 quater d.P.R. n.115/2002

    Applicato per disporre l'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso, quando ricorrano i presupposti processuali

Massime di principio

  • Se si invoca un giudicato 'esterno' per affermare l'estinzione di un debito, è necessario provare concretamente l'avvenuto pagamento o l'effettiva soddisfazione del credito; senza tale prova la deduzione non è utile.
  • I motivi fondati sul vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. possono risultare inammissibili se fondati su una formulazione previgente della norma o se i giudicati di merito sono conformi tra loro, per cui è precluso il sindacato di legittimità.
  • Per configurare una violazione dell'art.115 c.p.c. non basta sostenere che il giudice ha valutato male le prove; bisogna dimostrare che la decisione si è fondata su prove non introdotte dalle parti o che il giudice ha in modo manifesto disatteso la regola probatoria.
  • La diversa attribuzione di peso alle prove da parte del giudice rientra nella normale funzione valutativa (art.116 c.p.c.) e non costituisce automaticamente motivo di annullamento in Cassazione.
  • La mancata produzione o richiesta di prove in grado di dimostrare fatti decisivi (es. estinzione del credito) nelle fasi di merito pregiudica la possibilità di ottenere successo in sede di legittimità.
  • Quando si impugna in Cassazione è importante verificare la formulazione vigente delle norme invocate e la giurisprudenza applicabile, evitando riferimenti a testi previgenti che possano rendere il motivo inammissibile.

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