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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14101/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 relativo ad alcuni impianti fotovoltaici realizzati nel 2011 e classificati in categoria catastale D/1. La contribuente sosteneva che i manufatti avessero natura rurale e, quindi, dovessero essere esclusi dall’imposizione o comunque trattati come rurali; aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso, ma in appello il giudice tributario aveva riformato la decisione ritenendo decisiva la classificazione catastale e la tardività/inefficacia retroattiva della variazione richiesta solo successivamente. In cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando violazione di norme catastali e tributarie, sostenendo che l’istanza di variazione catastale potesse correggere errori del contribuente e che la ruralità potesse essere riconosciuta anche senza iscrizione in D/10, con effetti retroattivi. Parallelamente, la contribuente ha impugnato anche il diniego del Comune alla domanda di definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130/2022, deducendone l’illegittimità per vizi di notifica e per l’assunto che il Comune non avesse un margine discrezionale di adesione al condono; la Corte ha esaminato preliminarmente tale profilo e lo ha ritenuto infondato, chiarendo che l’ente locale ha facoltà discrezionale di aderire o meno alla definizione e che la nuova notifica era comunque tempestiva e valida.

La decisione

La Corte ha rigettato sia l’impugnazione avverso il diniego di definizione agevolata sia il ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR. Ha ritenuto, da un lato, che il Comune non fosse obbligato ad aderire alla definizione agevolata delle liti tributarie, trattandosi di facoltà discrezionale dell’ente territoriale; dall’altro, che nel merito la contribuente non potesse pretendere l’effetto retroattivo della variazione catastale e dell’asserito riconoscimento della ruralità degli immobili. La classificazione catastale definitiva vincola anche l’ente impositore e, ai fini dell’esenzione per i fabbricati rurali, rileva l’oggettiva classificazione catastale; inoltre, la rettifica/variazione catastale produce, di regola, effetti ex nunc, salvo specifiche ipotesi normative non ricorrenti o non invocate correttamente. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della contribuente e l’ha condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 5 l. n. 130/2022

    La definizione agevolata delle controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’ente territoriale è rimessa a una facoltà discrezionale dell’ente, non a un obbligo; il diniego deve essere notificato con le modalità previste per gli atti processuali.

  • art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla procedura catastale di variazione e rettifica.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011

    Consente, in presenza dei presupposti, una disciplina di variazione catastale con effetti retroattivi nel perimetro temporale previsto dalla legge, ma non introduce un automatismo di ruralità in assenza della procedura e dell’annotazione catastale.

  • art. 2 d.m. 26 luglio 2012

    Norma regolamentare richiamata nel sistema delle variazioni catastali e del riconoscimento della ruralità; non consente l’automaticità del riconoscimento per mera autocertificazione.

  • art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993

    Richiamato quale base del quadro normativo sulla ruralità dei fabbricati e sulla rilevanza della classificazione catastale.

  • art. 13, comma 8, d.l. n. 201/2011

    Norma richiamata nel motivo e nel quadro sull’imposizione immobiliare e sulle variazioni catastali.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo come norma sul giudizio di cassazione tributario.

  • art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207/2008

    Nel sistema richiamato dalla Corte, insieme all’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, rileva per l’esenzione dei fabbricati rurali, la cui applicazione dipende dalla classificazione catastale oggettiva.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992

    L’esenzione per i fabbricati rurali va correlata alla classificazione catastale oggettiva del bene.

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013

    Nel quadro delle variazioni catastali rurali, ha esteso gli effetti retroattivi nel limite quinquennale per le domande presentate secondo la procedura prevista; non opera automaticamente fuori da tale schema.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    Le risultanze catastali definitive hanno efficacia dall’anno d’imposta successivo all’annotazione; la retroattività è eccezionale e limitata alle ipotesi di correzione di errori materiali o modificazioni denunciate dal contribuente.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare la necessità della relazione di notificazione negli atti notificati con determinate modalità processuali.

  • art. 149-bis c.p.c.

    La notifica via PEC deve essere corredata dalla relazione di notificazione nei termini previsti dalla norma.

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    L’avvocato dell’ente, munito di procura, può eseguire la notifica dell’atto anche nel contesto del giudizio di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Parametra il motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo ai fini dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie relative a tributi locali, quando è rimessa all’ente territoriale, costituisce una facoltà discrezionale dell’ente e non un diritto del contribuente a ottenere l’adesione.
  • Il diniego di definizione agevolata deve essere notificato con le forme previste per gli atti processuali; la notifica eseguita dal difensore dell’ente nel giudizio di legittimità può essere valida se effettuata secondo la disciplina delle notifiche a mezzo avvocato.
  • Ai fini dell’esenzione IMU per i fabbricati rurali, ciò che rileva è l’oggettiva classificazione catastale del bene, non la sola destinazione concreta o la mera allegazione della strumentalità all’attività agricola.
  • La rettifica o variazione catastale richiesta dal contribuente produce di regola effetti ex nunc, e non può essere automaticamente retrodatata ai periodi d’imposta anteriori alla domanda, salvo specifiche previsioni di legge e nei limiti da esse fissati.
  • La mera autocertificazione del requisito di ruralità non è sufficiente, da sola, a produrre l’effetto esonerativo retroattivo se il procedimento catastale non si conclude con la necessaria annotazione negli atti.
  • Le risultanze catastali definitive vincolano anche l’ente impositore; le contestazioni sulla rendita o sul classamento devono essere rivolte nel giudizio corretto e contro il soggetto legittimato a tale accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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