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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33114/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)

La controversia

La controversia origina da un accertamento analitico-induttivo per l'anno d'imposta 2006 notificato a una società di persone e ai soci, fondato sullo scostamento dai risultati degli studi di settore e su ulteriori indici di antieconomicità della gestione (tra cui la modestia dei redditi dichiarati, il possesso di beni, l'incremento dei beni strumentali e altre circostanze ritenute incongruenti). In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente ridotta; in appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia e vizi motivazionali sulle specifiche deduzioni difensive e sulla documentazione prodotta a giustificazione dei ricavi dichiarati; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla ricostruzione dei ricavi e sulla mancata indicazione, nell'avviso, dei parametri degli studi di settore; 3) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per mancato contraddittorio preventivo; 4) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova, sostenendo che la contabilità era stata documentalmente giustificata e che mancavano i presupposti per rideterminare il reddito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, secondo e quarto motivo perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e dei fatti; ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che la decisione impugnata aveva comunque respinto implicitamente le doglianze incompatibili con la ratio della sentenza. Ha poi dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo: inammissibile per commistione di censure ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.; infondato perché l'obbligo di contraddittorio preventivo è richiesto negli accertamenti fondati esclusivamente sugli studi di settore, non anche quando l'accertamento sia "misto" e si fondi anche su ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, come l'antieconomicità della gestione e altre incongruenze. La Corte ha valorizzato inoltre che il contraddittorio era comunque stato attivato in sede di accertamento con adesione e mediante invito a produrre documentazione. Confermata la condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Non è consentito cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione; il motivo deve essere specifico e coerente con la censura proposta.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette completamente di decidere su domanda o eccezione; non basta la mancanza di argomentazione espressa se la decisione implica il rigetto della pretesa.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione deve confrontarsi con il paradigma legale vigente e non con la vecchia nozione di insufficiente o contraddittoria motivazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 36

    Richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • L. n. 212/2000, art. 12, comma 7

    Il contraddittorio endoprocedimentale è decisivo nei casi previsti dalla legge, ma non rende automaticamente invalido ogni accertamento fiscale non preceduto da interlocuzione preventiva.

  • L. n. 146/1998, art. 10

    L'obbligo di contraddittorio preventivo opera per gli accertamenti basati esclusivamente sugli studi di settore; se l'accertamento è fondato anche su ulteriori elementi, la mancata preventiva interlocuzione non determina invalidità.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1

    L'accertamento induttivo è legittimo in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e di elementi che evidenzino attività non dichiarate o inattendibilità della contabilità.

  • art. 2697 c.c.

    Sul contribuente grava l'onere di allegare e provare circostanze concrete idonee a giustificare un reddito inferiore a quello desumibile dagli standard accertativi; all'Ufficio spetta provare l'applicabilità dello standard al caso concreto.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È confermata la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile prospettare la stessa questione cumulando in modo indistinto violazione di legge, omesso esame e difetto di motivazione, se la censura in concreto richiede una nuova valutazione dei fatti.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto la decisione sulla domanda o eccezione; non vi è omessa pronuncia se la sentenza, anche implicitamente, è incompatibile con la pretesa della parte.
  • Negli accertamenti fiscali fondati sugli studi di settore il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando lo studio di settore costituisca il fondamento esclusivo o prevalente della pretesa; se l'accertamento è supportato anche da ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, l'omessa preventiva interlocuzione non ne determina di per sé la nullità.
  • La mera allegazione di circostanze idonee a contrastare lo standard accertativo non basta: il contribuente deve anche provarle in modo concreto e documentato.
  • L'Amministrazione finanziaria, per fondare l'accertamento standardizzato, deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto; una volta superata questa soglia, incombe sul contribuente la prova contraria delle specifiche circostanze che giustificano il minor reddito dichiarato.
  • La sussistenza di una gestione manifestamente antieconomica e di ulteriori indici di incongruenza può legittimare la ricostruzione induttiva del reddito anche quando la contabilità non sia radicalmente inattendibile e lo studio di settore abbia solo attivato l'approfondimento istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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