Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32986/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato da una società per l’acquisto e l’utilizzo di un immobile. A garanzia dell’adempimento, una persona fisica aveva sottoscritto una fideiussione insieme ad altri garanti. Per il mancato pagamento di alcuni canoni, la banca aveva invocato la clausola risolutiva espressa e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società e dei fideiussori. Gli ingiunti avevano proposto opposizione deducendo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e chiedendo l’applicazione del foro del consumatore, assumendo la nullità della clausola di foro esclusivo. Il Tribunale aveva rigettato l’eccezione ritenendo che il fideiussore non avesse agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, poiché socio fondatore della società garantita e quindi legato ad essa da un collegamento funzionale. Con il ricorso per cassazione il fideiussore ha proposto un unico motivo, formalmente qualificato come istanza di regolamento di competenza, sostenendo di aver avuto una partecipazione sociale minima (10%), di non essere mai stato amministratore e di svolgere altra attività professionale; ha quindi dedotto che la sola quota sociale non bastava a escludere la qualità di consumatore e che, conseguentemente, avrebbe dovuto applicarsi il foro del consumatore con nullità della clausola di foro convenzionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato la decisione del Tribunale. Ha affermato che, ai fini della disciplina consumeristica, nel contratto di fideiussione occorre guardare alle parti del contratto di garanzia e alla finalità concreta perseguita dal garante, senza considerare il solo rapporto principale; il fideiussore persona fisica non è consumatore se la garanzia è prestata per ragioni inerenti al rapporto societario o comunque a un collegamento funzionale con l’impresa garantita. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato la qualità di socio fondatore della società debitrice e la stretta attinenza dell’attività della società con quella professionale del ricorrente, escludendo dunque l’applicazione del foro del consumatore. Il ricorso è stato rigettato, con spese rinviate al definitivo e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 66-bis Codice del Consumo

    La norma sul foro del consumatore è richiamata come inderogabile, ma non si applica quando il fideiussore non riveste la qualità di consumatore perché la garanzia è prestata per finalità inerenti al rapporto societario o imprenditoriale.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 648 c.p.c.

    Richiamato dalla parte opposta per la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

  • art. 653 c.p.c.

    Richiamato dalla parte opposta in via subordinata per la sentenza di condanna in caso di accoglimento parziale dell’opposizione.

  • Direttiva 93/13/CEE

    La nozione di consumatore ha carattere oggettivo e va accertata con criterio funzionale, considerando le circostanze del caso concreto.

Massime di principio

  • Nel contratto di fideiussione, la qualità di consumatore del garante va verificata con riferimento al contratto di garanzia e alla finalità concreta della prestazione, non in base al solo rapporto principale garantito.
  • Il fideiussore persona fisica non può invocare la disciplina consumeristica quando la fideiussione sia prestata per ragioni inerenti alla partecipazione societaria o a un collegamento funzionale con l’impresa garantita.
  • Ai fini dell’applicazione del foro del consumatore, rileva lo scopo obiettivamente desumibile della stipulazione: se la garanzia è strumentale all’attività imprenditoriale o societaria, la competenza inderogabile del foro del consumatore non opera.
  • La mera titolarità di una partecipazione sociale, se inserita in un contesto di collegamento funzionale con la società debitrice, può essere indice sufficiente per escludere la qualità di consumatore del fideiussore, quando la garanzia sia rilasciata per finalità non private.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.