Cassazione Civile, Ordinanza n. 32987/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una proposta irrevocabile di acquisto relativa a un appartamento in corso di costruzione, accompagnata dal versamento di euro 90.000, qualificato dalla società promissaria acquirente come caparra penitenziale da restituire in caso di mancata accettazione. Poiché la proposta non veniva accettata, la società che aveva effettuato il versamento chiedeva la restituzione della somma; la controparte rifiutava, sostenendo invece che si trattasse di un finanziamento soci postergato. La prima otteneva decreto ingiuntivo per la restituzione della somma; la seconda proponeva opposizione deducendo la simulazione della proposta di acquisto e la natura di finanziamento soci dell’erogazione, con conseguente non ripetibilità per postergazione ex art. 2467 c.c. Nel corso del giudizio il Tribunale, ritenendo che le deduzioni sulla dissimulazione del finanziamento soci fossero mere eccezioni riconvenzionali e non una vera domanda riconvenzionale societaria, affermava la propria competenza e disponeva la prosecuzione del giudizio, nonché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti indicati come ex amministratori. La società opponente proponeva allora regolamento necessario di competenza, denunciando violazione dell’art. 3 d.lgs. 168/2003 e dell’art. 10 d.l. 145/2013 conv. in l. 9/2014, sostenendo che la lite, concernendo l’accertamento della natura di finanziamento soci, rientrasse nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento necessario di competenza. Ha ritenuto che l’ordinanza impugnata non avesse carattere decisorio e definitivo sulla competenza, perché non preceduta dalla rimessione della causa in decisione e priva di una chiara e inequivoca volontà di definire in modo non più discutibile la questione di competenza. Ne ha desunto che un simile provvedimento, avendo natura meramente ordinatoria e non spogliando definitivamente il giudice della causa, non è impugnabile con regolamento di competenza. Spese rimesse al merito e dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile il regolamento per difetto di decisorietà del provvedimento impugnato
art. 10 d.l. 145/2013 conv. in L. 9/2014
richiamato dalla ricorrente quale fonte della competenza delle sezioni specializzate; non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso
invocato dalla parte opponente per sostenere la postergazione e la non rimborsabilità del preteso finanziamento soci
norma sulla sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo, richiamata nel subprocedimento
richiamato per individuare i provvedimenti decisori impugnabili con regolamento di competenza
richiamati per affermare che la decisione sulla competenza assume carattere decisorio solo dopo la rimessione della causa in decisione e le scansioni processuali finali
richiamato per sottolineare che l’ordinanza non aveva escluso la revocabilità della questione di competenza con la sentenza finale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il regolamento necessario di competenza è ammissibile solo contro provvedimenti aventi effettiva natura decisoria e definitiva sulla competenza; non basta un’ordinanza che si limiti ad affermare la competenza del giudice adito e a disporre la prosecuzione del processo.
- La decisorietà sulla competenza richiede, di regola, la formale rimessione della causa in decisione secondo le scansioni previste dagli artt. 187 e 189 c.p.c.; in mancanza, il provvedimento è normalmente meramente ordinatorio.
- Anche valorizzando il contenuto sostanziale dell’atto processuale, il regolamento non è esperibile quando il giudice non si sia definitivamente spogliato della questione di competenza e della causa, riservandosi implicitamente la possibilità di rivalutazione fino alla sentenza.
- Le deduzioni difensive che mirano solo a paralizzare la pretesa avversaria non trasformano automaticamente la controversia in una domanda riconvenzionale; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non ha scrutinato tale profilo perché assorbito dal difetto di impugnabilità del provvedimento.
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