Cassazione Civile, Ordinanza n. 32983/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La società ricorrente, quale cessionaria di un credito originariamente riferibile a un soggetto terzo, aveva ottenuto in passato un assegno circolare emesso dalla banca resistente in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi. Poiché il titolo non era stato incassato nei termini e risultava prescritto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di ordinare alla banca la riemissione di un assegno circolare di pari importo oppure, in subordine, il pagamento della somma indicata nel titolo, oltre interessi e danni per mancata collaborazione. La banca eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito sostenendo che la controversia dovesse radicarsi a Roma, in quanto il titolo era stato emesso in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Roma e, secondo la resistente, trovava applicazione il foro speciale dell'esecuzione forzata ex art. 26 c.p.c. Il Tribunale di Napoli accoglieva l'eccezione e si dichiarava incompetente. Con il regolamento di competenza, la ricorrente deduceva: 1) l'erroneità e l'infondatezza dell'eccezione per difetto di prova e per falsa indicazione della propria sede legale; 2) l'inammissibilità dell'eccezione perché non avrebbe contestato tutti i fori concorrenti delle obbligazioni; 3) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale pronunciato su un foro non specificamente eccepito; 4) l'erronea applicazione dell'art. 26 c.p.c., poiché la domanda sarebbe stata rivolta alla sede legale della banca e non alla filiale di Roma, e comunque il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. non potrebbe essere equiparato a un atto di esecuzione forzata; 5) l'errore nel ritenere operante un solo foro, nonostante il cumulo di domande (consegna del nuovo titolo o pagamento della somma), che avrebbe determinato il concorso di criteri di collegamento e reso competente il giudice del luogo di domicilio del creditore. La Corte ha accolto il regolamento, qualificando la domanda come ordinaria azione di adempimento di un credito già assegnato con ordinanza giudiziale, e non come esecuzione forzata di un obbligo di fare; pertanto ha escluso l'applicazione del foro inderogabile ex art. 26 c.p.c. e ha ritenuto applicabile il foro delle obbligazioni ex art. 20 c.p.c. in concorso con i fori generali. Poiché la banca aveva eccepito l'incompetenza in modo incompleto, omettendo la contestazione di tutti i criteri di collegamento rilevanti, l'eccezione doveva considerarsi non validamente proposta e la competenza restava radicata presso il Tribunale adito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, cassando il provvedimento del Tribunale di Napoli che si era dichiarato incompetente. Ha affermato che la controversia non era soggetta al foro speciale e inderogabile dell'esecuzione forzata ex art. 26 c.p.c., ma al foro ordinario delle obbligazioni; poiché l'eccezione di incompetenza territoriale della banca non era completa rispetto a tutti i fori concorrenti, essa doveva ritenersi inefficace. La competenza è stata quindi ritenuta radicata davanti al giudice adito, con conseguente prosecuzione del giudizio dinanzi a quel Tribunale.
Norme richiamate
art. 702 c.p.c.
è richiamato come rito introduttivo della domanda proposta dalla ricorrente, ma la Corte ne valorizza il contenuto sostanziale più che la forma
L. 266/05
richiamata dalla ricorrente come base normativa della prescrizione del titolo, senza specifica presa di posizione della Corte
art. 1284, comma 4, c.c.
interessi legali ex art. 1284, 4 comma , c . p . c .
richiamato dalla ricorrente per la richiesta accessoria di interessi; il testo contiene un riferimento impreciso, senza specifica elaborazione della Corte
art. 26 c.p.c.
per “l’esecuzione forzata degli obblighi di fare è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto”
la Corte esclude che la domanda fosse soggetta a questo foro speciale, perché non si trattava di esecuzione forzata ma di ordinaria azione di adempimento
art. 28 c.p.c.
il criterio indicato dalla norma ha natura speciale ed inderogabile
richiamato dal Tribunale per sostenere l'inderogabilità del foro ex art. 26 c.p.c.; la Corte, però, ne esclude l'applicazione al caso concreto
art. 20 c.p.c.
il foro delle obbligazioni ai sensi dell’art. 20 c.p.c.
è la norma ritenuta applicabile alla domanda di adempimento del credito, in concorso con i fori generali
art. 18 c.p.c.
fori generali delle persone
richiamato dalla ricorrente quale criterio concorrente nelle controversie obbligatorie
art. 19 c.p.c.
criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c.
la Corte ricorda che, per le persone giuridiche, la mancata contestazione del criterio relativo a stabilimento e rappresentante autorizzato comporta incompletezza dell'eccezione
art. 38 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza se non completa
art. 112 c.p.c.
difetto di domanda ex art. 112 cpc
invocato dalla ricorrente come vizio della decisione per avere il Tribunale pronunciato oltre i limiti dell'eccezione formulata
art. 2697 c.c.
non sarebbe stata supportata da una visura della CCIAA
richiamato dalla ricorrente per sostenere che gravava sulla convenuta l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'eccezione di incompetenza
art. 552 c.p.c.
ordinanza di assegnazione di crediti di cui all'art. 552 c.p.c.
la Corte afferma che l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione è il provvedimento conclusivo dell'esecuzione e costituisce titolo giudiziale di condanna
art. 20 c.p.c.
cause di obbligazioni fondate su titolo giudiziale
la Corte ribadisce che, quando si agisce per l'adempimento di un credito fondato su titolo giudiziale, opera il foro delle obbligazioni e non quello dell'esecuzione
art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c.
l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio
la mancata contestazione di tale criterio, nelle controversie con persona giuridica, rende incompleta l'eccezione di incompetenza
Massime di principio
- L'ordinanza di assegnazione emessa nell'espropriazione presso terzi è un titolo giudiziale di condanna e produce l'effetto sostanziale di trasferire coattivamente il credito all'assegnatario; la successiva azione volta a ottenere l'adempimento del credito assegnato non coincide automaticamente con l'esecuzione forzata.
- Quando l'attore, pur munito di titolo giudiziale, propone una domanda ordinaria di adempimento o di condanna alla consegna di una nuova prestazione, la competenza va determinata in base ai fori ordinari delle obbligazioni e non al foro speciale dell'esecuzione forzata ex art. 26 c.p.c.
- Ai fini della competenza territoriale, rileva il contenuto sostanziale della domanda, salvo che la prospettazione sia artificiosa e finalizzata a eludere il giudice naturale predeterminato per legge.
- Nelle controversie soggette a competenza territoriale derogabile e con più criteri concorrenti, l'eccezione di incompetenza del convenuto deve essere completa: vanno contestati specificamente tutti i fori astrattamente applicabili e devono essere provati i fatti che escludono ciascun criterio di collegamento non voluto.
- Per le persone giuridiche, la mancata contestazione del criterio di collegamento relativo allo stabilimento o al rappresentante autorizzato a stare in giudizio comporta l'incompletezza dell'eccezione di incompetenza, che deve considerarsi come non proposta.
- Se la convenuta omette di contestare uno dei fori concorrenti indicati dall'attore, la competenza resta radicata presso il giudice adito anche se altri criteri di collegamento sarebbero astrattamente idonei a radicare la causa altrove.
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