Cassazione Civile, Ordinanza n. 32984/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un soggetto aveva promosso un giudizio, inizialmente davanti al Tribunale di Lecce e poi riassunto davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo: (i) la nullità di un contratto di mutuo stipulato dalla società poi fallita, con conseguente restituzione degli interessi ritenuti indebitamente corrisposti; (ii) la nullità di una fideiussione prestata dal medesimo soggetto persona fisica, per violazione della normativa antitrust con riferimento allo schema ABI e ai provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Banca d'Italia, con conseguente restituzione delle somme incassate all'esito della procedura esecutiva. Il Tribunale di Napoli ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio ritenendo che, quanto alla domanda sul mutuo e alle relative pretese restitutorie, la competenza spettasse al Tribunale di Lecce. Il dubbio verteva sulla possibilità di attrarre davanti alla sezione specializzata in materia di impresa anche la domanda sul mutuo per effetto della connessione con la domanda sulla fideiussione. La Corte ha quindi esaminato se tra le due domande vi fosse una connessione qualificata idonea a spostare la competenza, oppure soltanto una connessione non qualificata insufficiente a tale effetto.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Lecce. Ha affermato che la connessione tra la domanda di nullità del mutuo e quella di nullità della fideiussione non era qualificata ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., difettando identità di oggetto e di soggetti e non essendo sufficiente una mera relazione di interdipendenza. Di conseguenza, non si verificava lo spostamento della competenza alla sezione specializzata in materia di impresa. Le parti sono state rimesse dinanzi al Tribunale di Lecce, anche per le spese della fase di regolamento, con termine per la riassunzione.
Norme richiamate
regolamento di competenza d'ufficio
consente al giudice di sollevare d'ufficio il regolamento quando ritenga erronea la propria competenza o quella del giudice adito
comma 1, comma 2 e terzo comma
attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza per le controversie indicate e, solo in presenza di connessione qualificata, anche per le cause connesse
artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.
connessione cd. qualificata
la connessione idonea a spostare la competenza è solo quella qualificata, non la mera connessione di fatto o di opportunità
art. 33, comma 2, L. 10 ottobre 1990, n. 287
richiamato quale base normativa delle controversie antitrust rientranti nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle cause connesse solo quando sussista una connessione qualificata nei termini degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; la mera interdipendenza tra domande non è sufficiente.
- Per attrarre una controversia nella competenza della sezione specializzata non basta che una delle domande rientri nella materia impresa: occorre che le ulteriori domande siano effettivamente accessorie o pregiudiziali in senso tecnico rispetto a quella principale.
- La connessione idonea a incidere sulla competenza non può essere desunta soltanto dal fatto che le domande siano proposte nello stesso processo se esse hanno oggetti e soggetti diversi e fondamenti autonomi.
- In materia di competenza per connessione, la ratio della specializzazione impone un'interpretazione restrittiva delle ipotesi di spostamento della competenza, per evitare che il giudice specializzato venga investito di controversie estranee alle materie tipizzate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32983/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32985/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32986/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32987/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32991/2023 del 28/11/2023
- ordinanza_civile · 28 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32993/2023 del 28/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →